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DIVISIONE I - RIPARTIZIONE 1 Personale Docente

6.8) MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE INCARICHI RETRIBUITI, AI SENSI DELL’ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

 

..........OMISSIS………

DELIBERA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI INCARICHI RETRIBUITI, AI SENSI DELL’ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell’art. 53, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è finalizzato all’individuazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Art. 2Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai professori, ai ricercatori ed agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento (nel prosieguo indicati con “docenti”) in servizio presso questa Università e collocati nel regime d’impegno a tempo pieno.
2. La materia dello svolgimento dell’attività libero-professionale dei docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di cui all’art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che svolgono l’attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata o altre istituzioni convenzionate, è regolata dalla specifica normativa.

Art. 3Criteri

1. L’Università adegua la propria valutazione ai criteri di compatibilità:
a) istituzionale, nel senso che l’incarico deve essere compatibile con lo svolgimento dei carichi didattici e di ricerca, senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento della normale attività;
b) temporale, nel senso che l’incarico deve essere limitato nel tempo;
c) normativa, nel senso che l’incarico deve poter essere conferito in base alla legislazione vigente.

Art. 4 Incarichi non soggetti ad autorizzazione

1. Non sono soggetti ad autorizzazione:
a) gli incarichi gratuiti;
b) gli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione;
c) gli incarichi di cui al comma 6 dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, di seguito, si riportano:
1. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. l’utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
3. la partecipazione a convegni e seminari;
4. gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
6. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
7. le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 5 Incarichi soggetti a mera comunicazione

1. Sono autorizzati dal presente regolamento e soggetti a mera comunicazione preventiva al Rettore ed al Preside, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione:
a) gli incarichi conferiti e regolamentati nell’ambito di convenzioni stipulate tra l’Ateneo e/o Dipartimenti e/o Centri interdipartimentali con altri soggetti pubblici o privati;
b) la partecipazione a Comitati scientifici;
c) le conferenze e le attività di docenza inferiori a 10 ore;
d) gli incarichi, conferiti dallo Stato o da altri enti pubblici, aventi ad oggetto: studi, consulenze, perizie, partecipazione a commissioni di dottorato di ricerca, valutazione di progetti di ricerca, valutazioni di congruità tecnico-economica;
e) gli incarichi di relatore ai corsi di formazione continua, previsti dall’art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’aggiornamento professionale ed la formazione permanente dei laureati in Medicina e Chirurgia e degli altri operatori delle professioni sanitarie (corsi ECM);.
2. La comunicazione contiene la dichiarazione che l’incarico non incide negativamente sull’attività didattica, nonché le informazioni relative al soggetto conferente, alla natura, alla finalità dell’incarico, al compenso presunto, alla durata ed alla modalità di svolgimento.
3. Il Rettore può, con provvedimento motivato, inibire lo svolgimento dell’incarico, quando esso non sia conforme ai criteri di cui all’art. 3. La decisione è comunicata all’interessato, senza indugio, anche con strumenti elettronici.
4. Resta fermo quanto disposto dai commi 11 e seguenti dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di anagrafe delle prestazioni.

Art. 6 Procedura per gli incarichi soggetti ad autorizzazione del Preside

1. Sono autorizzati direttamente dal Preside:
a) le attività di docenza superiori a 10 ore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9;
b) gli incarichi, conferiti dallo Stato o da altri enti pubblici, aventi ad oggetto: partecipazione a commissioni di selezione di personale nel pubblico impiego, partecipazione a commissioni giudicatrici di gare e concorsi di idee, attività di formazione;
c) gli incarichi retribuiti di insegnamento presso le Scuole di Specializzazioni, i Masters e i Dottorati di Ricerca attivati presso le Facoltà di questo Ateneo conferiti ai Docenti afferenti ad altre Facoltà di questa Università.
2. L’autorizzazione è immediatamente comunicata all’interessato ed al Rettore.
3. Il Rettore può, con provvedimento motivato, inibire lo svolgimento dell’incarico, quando esso non sia conforme ai criteri di cui all’art. 3. La decisione è comunicata all’interessato ed al Preside, senza indugio, anche con strumenti elettronici.
4. Nei casi di cui al presente articolo, gli incarichi del Preside di Facoltà sono autorizzati dal Direttore del Dipartimento di afferenza.

Art. 7 Procedura per gli incarichi soggetti ad autorizzazione del Rettore

1. L’assunzione degli incarichi non previsti nei precedenti articoli 5 e 6 è autorizzata dal Rettore.
2. La procedura di autorizzazione è così articolata:
a) istanza dell’interessato, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione;
b) parere del Preside della Facoltà di appartenenza;
c) adozione del provvedimento di autorizzazione da parte del Rettore;
d) immediata comunicazione del provvedimento all’interessato.
3. Il Preside può sentire il Direttore del Dipartimento di afferenza del richiedente e/o i Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio nei quali il medesimo richiedente svolge l’attività didattica nel periodo di esecuzione dell’incarico.

Art. 8 Termini

1. L’autorizzazione è rilasciata entro i trenta giorni dalla acquisizione della domanda.
2. Decorso tale termine, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Art. 9 Svolgimento di supplenze

1. Per la concessione del nulla osta allo svolgimento di supplenze presso corsi di laurea o laurea specialistica attivati presso altra Facoltà di questo Ateneo o presso altre Università si applica l’art. 9, commi 4 e 5, della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni. Il nulla osta è rilasciato dal Preside, che lo comunica immediatamente all’interessato e al Rettore.

Art. 10 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 11 Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella sezione “Bollettino Ufficiale di Ateneo” del sito web dell’Università.

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL PRO-RETTORE

 

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