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Coordinamento Attività di Ricerca – Settore Ricerca

4.3) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

………OMISSIS………

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA
AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240


Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, d’ora in poi denominati “assegni di ricerca” o “assegni”, attribuiti dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, d’ora in poi denominata “Università” o “Ateneo”, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito delle possibilità consentite dalla legge e allo scopo di sostenere la partecipazione di persone di adeguata qualificazione  ad attività di ricerca, favorendo nel contempo  lo sviluppo di specifiche professionalità.
2. L'attività di ricerca interessata deve avere:
a) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
b) carattere continuativo e temporalmente definito, non meramente occasionale, e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del Dipartimento o di altra Struttura universitaria di ricerca, d’ora in poi denominati “Strutture di ricerca”;
c) svolgimento in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato, salvo i limiti derivanti dal coordinamento con il programma predisposto dal Responsabile scientifico della ricerca, al quale spettano le funzioni di Tutor;
d) esecuzione completa e conforme al programma in collaborazione con il personale della struttura ospitante, con le specifiche responsabilità connesse al raggiungimento degli obiettivi scientifici.

Articolo 2
Finanziamento degli assegni di ricerca
1. Gli assegni di ricerca dell’Ateneo possono essere attivati su iniziative della struttura di ricerca interessata:
a) con finanziamento a totale carico del bilancio dell’Ateneo, su delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere  del Senato Accademico;
b) con finanziamento a totale carico del bilancio della struttura di ricerca interessata, su delibera della stessa;
c) con cofinanziamento a carico del bilancio sia dell’Ateneo sia della struttura di ricerca, su delibera sia del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sia dell’organo competente della struttura interessata.
2. I bandi sono emanati con cadenza bimestrale secondo un calendario pubblicato all’inizio di ogni anno solare.

Articolo 3
Modalità di conferimento degli assegni di ricerca
1. Il conferimento degli assegni di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. L’Università può conferire assegni di ricerca mediante le seguenti procedure selettive:
A) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse delle strutture di ricerca che intendono conferire assegni di ricerca, seguito dalla presentazione, direttamente da parte dei candidati, dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e di produzione scientifica adeguata rilevante ai fini della valutazione; 
B) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca, afferenti a settori scientifici di pertinenza delle strutture di ricerca che intendono conferire assegni di ricerca secondo le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, dotati di finanziamenti propri e proposti dalle medesime strutture di ricerca.
3. In entrambi i casi, i bandi possono prevedere che una quota di assegni di ricerca sia riservata a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. Le selezioni, bandite con decreto rettorale, sono per titoli e colloquio. Nel caso della pubblicazione di un unico bando per aree scientifiche, assume rilievo significativo ai fini della valutazione il progetto di ricerca  presentato dal candidato.
5. I bandi, resi pubblici per via telematica sul sito dell'Ateneo, su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a venti giorni, contengono, tra l’altro, informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione, sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri degli assegnisti di ricerca e sul trattamento economico e previdenziale loro spettante.

Articolo 4
Requisiti di ammissione alle selezioni
1. Alle selezioni di cui al precedente articolo possono partecipare studiosi di qualsiasi nazionalità in possesso della laurea magistrale di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (art. 3, comma 1, lettera b), ovvero della laurea conseguita con il vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509) o di laurea specialistica di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509 (art. 3, comma 1, lettera b), e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato.
2. L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento. Nel caso del diploma di laurea, la Commissione dovrà valutarne l'equivalenza alla laurea di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, come pure gli eventuali ulteriori titoli, sono indicati specificamente nei relativi bandi e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.

Articolo 5
Incompatibilità
1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma o dipendenti da datori di lavoro privati devono essere posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell’assegno di ricerca, anche se dipendenti part-time.
3. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, a master universitari, in Italia o all’estero.
4. Non sono ammissibili le domande dei soggetti che, con la fruizione dell’assegno, superebbero i limiti complessivi di durata  di cui al successivo  art. 10, commi 3 e 6.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura di ricerca che conferisce l’assegno di ricerca o che ne delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
6. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

Articolo 6
Presentazione delle domande
1. Per partecipare alle selezioni, i candidati devono presentare all’Università apposita domanda, redatta in carta libera, ovvero in via telematica, nel rispetto della specifica regolamentazione dell’Ateneo indicata nel bando.
2. Per la tipologia di assegni di cui alla lettera A) dell’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, i candidati possono presentare un solo progetto di ricerca per ogni area scientifica prevista.

Articolo 7
Commissione esaminatrice
1. Nel caso di selezioni pubbliche per aree scientifiche di cui alla lettera A) dell’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Rettore tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle strutture di ricerca interessate, è unica. Essa è composta da almeno un componente per ogni area scientifica indicata nel bando, scelto tra professori e ricercatori del ruolo universitario, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’Università. La Commissione, che deve essere comunque formata da almeno tre membri, elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.
2. Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui alla lettera B) dell’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su delibera dell’organo competente della struttura di ricerca che intende conferire gli assegni di ricerca. Essa è composta dal Responsabile del progetto di ricerca per cui si richiede l’assegno e da due esperti della materia oggetto dell’assegno, scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.
3. Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall’Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei componenti, le Commissioni di cui ai precedenti commi redigono appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Nelle comunicazioni e nei lavori della Commissione sarà possibile avvalersi di procedure telematiche rispettose della legislazione vigente e in grado di garantire efficacia e trasparenza del procedimento.

Articolo 8
Modalità di selezione e graduatorie
1. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio.
2. Ai fini della selezione, costituisce titolo preferenziale, ove non previsto come requisito di ammissione, il dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all’estero), in quanto direttamente pertinente all’area scientifica cui il bando si riferisce e, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, corredato di un’adeguata produzione scientifica. Sono altresì valutabili come titoli, in quanto direttamente pertinenti ai settori scientifici interessati, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all’estero, i titoli collegati allo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati nazionali, esteri o internazionali con contratti, borse di studio, incarichi, le pubblicazioni, i brevetti, nonché ulteriori titoli idonei a qualificare la professionalità del candidato.
3. Nel caso di selezioni pubbliche per aree scientifiche di cui alla lettera A) dell’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, ai fini della valutazione comparativa le Commissioni dispongono di 100 punti.
3.1. Per i titoli, la Commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione alla specifica competenza nell’area scientifica indicata nel bando, un punteggio massimo di 40 punti.
3.2. Per la valutazione del progetto di ricerca, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 30, da ripartire secondo  i seguenti criteri:
- coerenza del progetto presentato con l’area scientifica indicata nel bando;
- rilevanza e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un  significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte;
- possibilità di realizzazione del progetto nel contesto e nei tempi previsti;
-  rilevanza dei risultati potenzialmente acquisibili.
3.3. Per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nell’area scientifica indicata nel bando e in relazione al progetto presentato, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 punti.
3.4. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti nei titoli, di 18 punti nel progetto e di 18 punti nel colloquio.
3.5. Per gli assegni di cui alla 3a fascia e alla 4a fascia previste dall’art. 14, comma 1, la Commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione alla specifica competenza nell’area scientifica indicata nel bando, per i titoli un punteggio massimo di 60 punti, per la valutazione del progetto di ricerca un punteggio massimo di 20 punti e per il colloquio un punteggio massimo di 20 punti. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36 punti nei titoli, di 12 punti nel progetto e di 12 punti nel colloquio.
4. Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui alla lettera B) dell’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, ai fini della valutazione comparativa le Commissioni dispongono di 100 punti.
4.1. Per i titoli la Commissione, in relazione all’attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell’assegno di ricerca,  può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 40 punti.
4.2. Per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nel settore scientifico interessato, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 60 punti.
4.3. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti nei titoli e un punteggio di almeno 36  punti nel colloquio.
4.4.  Per gli assegni di cui alla 3a fascia e alla 4a fascia previste dall’art. 14, comma 1, la Commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione all’attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell’assegno di ricerca, per i titoli un punteggio massimo di 60 punti e per il colloquio un punteggio massimo di 40 punti. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36 punti nei titoli, di 24 punti nel colloquio.
5. Le Commissioni esaminatrici, valutati i titoli e l’eventuale progetto, convocano i candidati risultati idonei per il colloquio. La comunicazione in ordine alla data e al luogo di svolgimento del colloquio deve essere portata a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso, salvo rinuncia scritta da parte di tutti gli interessati al preavviso.
6. Nel caso di candidati residenti o domiciliati oltre 500 km di distanza dalla sede di svolgimento della selezione, subordinatamente alla fattibilità tecnica, la Commissione esaminatrice può stabilire di effettuare colloqui con modalità a distanza, utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l’efficacia e la trasparenza delle procedure, oltre che l’identificazione del candidato.
7. Al termine della selezione, le Commissioni compilano una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato, formulano una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli, dell’eventuale progetto e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designano, nell'ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.
8. Il giudizio finale formulato dalle Commissioni per ogni candidato è reso pubblico nelle adeguate modalità indicate nel bando.
9. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore.
10. Nei casi di rinuncia o di decadenza di un titolare del diritto all’assegno, subentra il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.
11. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca, l’organo competente della struttura di ricerca interessata può deliberare l’attribuzione della frazione residua dell'assegno, purché di durata pari almeno a un anno, al candidato subentrante collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.

Articolo 9
Formalizzazione del rapporto
1. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. Detto contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
2. Gli assegni di ricerca decorrono improrogabilmente dal primo o dal quindici di ogni mese, su espressa indicazione del Responsabile del progetto a cui l’assegno è correlato.
3. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti  ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea solo se in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento in Italia dell’attività prevista dal contratto.

Articolo 10
Durata e rinnovo
1. La durata degli assegni di ricerca è specificamente indicata nei relativi bandi, nei termini di seguito riportati.
2. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per la prosecuzione della medesima ricerca. La durata dell’eventuale  rinnovo non può essere inferiore a un anno.
3. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal Responsabile della ricerca e autorizzata dai competenti organi della struttura di ricerca coinvolta, in relazione alla tipologia dell’assegno.
4. Nel caso di assegni a totale carico della struttura di ricerca richiedente di cui alla lettera b) dell’art. 2, comma 1, del presente Regolamento, nella delibera dell’organo competente che approva il  rinnovo deve essere attestata la copertura finanziaria.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con il singolo assegnista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, a esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
6. Nel calcolo del limite massimo di quattro anni devono essere ricompresi gli assegni fruiti dallo stesso soggetto anche se conferiti da università ed enti diversi.
7. Nel calcolo del limite massimo di quattro anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
8. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi con il medesimo soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 5, comma 1 del presente Regolamento, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
9. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 11
Decadenza e risoluzione del contratto
1. Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.
2. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione a loro favorevoli, non dichiarino di accettare l’assegno o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto.  Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute debitamente certificati, ad astensione obbligatoria per maternità o a casi di forza maggiore opportunamente comprovati.
3. Decadono  altresì dal diritto all'assegno coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
4. Durante il rapporto di collaborazione, nei confronti del titolare di assegno che, senza giustificato motivo, non prosegua regolarmente l’attività di ricerca, o si renda responsabile di gravi mancanze o inadempienze, è avviata, su proposta motivata del Responsabile della ricerca, la procedura per la risoluzione del contratto.
5. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del rapporto di collaborazione il sopraggiungere di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, l’interruzione volontaria dell’attività dell’assegnista o l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile, il giudizio negativo sulla relazione relativa all’attività svolta ed ai  risultati conseguiti dell’organo competente della struttura di ricerca di riferimento di cui al successivo art. 12.
6. Il titolare dell’assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno venti giorni, al Responsabile della ricerca, il quale deve trasmetterla tempestivamente al competente Ufficio amministrativo per le procedure conseguenti.

Articolo 12
Diritti e doveri degli assegnisti
1. L’assegnista deve svolgere esclusivamente attività di ricerca nell’ambito del progetto al quale partecipa, con esclusione di attività di mero supporto tecnico o amministrativo, con l’obbligo della riservatezza su ogni informazione acquisita  in occasione del rapporto di collaborazione svolto.
2. La struttura di ricerca ospitante è tenuta a fornire al titolare di assegno i mezzi disponibili ai fini della realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature e alle risorse necessarie, nonché la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dalla struttura di ricerca medesima.
3. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso una università o un ente di ricerca all'estero, purché in coerenza con il programma e gli obiettivi della ricerca affidata all’assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Responsabile della ricerca, che deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio amministrativo, indicando sia il periodo sia la sede estera  presso la quale l’attività sarà svolta.
4. I titolari di assegni di ricerca possono essere autorizzati a svolgere attività didattiche, purché non interferenti con l’impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca e comunque per un massimo di cinquanta ore per anno accademico.
5. Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo, a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano e non comportino conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechino alcun pregiudizio all’immagine o agli interessi dell'Ateneo, si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell’attività di ricerca.
6. Nei casi di dubbio, la valutazione della compatibilità di attività sopra richiamate con l’espletamento delle funzioni connesse all’attività di ricerca oggetto dell’assegno è demandata al Responsabile della ricerca, che deve comunicare il proprio nulla osta al competente Ufficio amministrativo dell’Ateneo.
7. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al competente organo della struttura di ricerca coinvolta, che deve formulare un giudizio positivo o negativo, una particolareggiata relazione, vistata dal Responsabile della ricerca, sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

Articolo 13
Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica
1. Ai titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai Regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, a fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti,  nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 14
Importo
1. L’importo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione erogante, è determinato in misura variabile all’interno delle seguenti quattro fasce, in relazione ai requisiti di accesso fissati nel bando, alla complessità del progetto di ricerca a cui sono correlati e alle attività scientifiche da svolgere:
- 1a fascia: € 19.367,00, corrispondente all’importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale e riferita ai requisiti di  cui all’art. 4, comma 1 del presente Regolamento;
- 2a fascia: € 22.273,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca, nonché di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato, debitamente documentato;
- 3a fascia: € 25.613,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca e di requisiti ulteriori espressivi di un curriculum scientifico-professionale avanzato nel settore interessato, anche per ruoli rivestiti in università o enti di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati, debitamente documentato;
- 4a fascia: € 34.000,00, riferita al possesso di requisiti di qualificazione nella ricerca riconosciuti in ambito internazionale e richiesti per la partecipazione a  progetti di ricerca di eccellenza di rilevanza internazionale.
2. L’assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.
3. L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell’ambito dell’espletamento della loro attività. L’importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.
4. L’erogazione dell’assegno è sospesa, comunque nel rispetto delle norme vigenti, nei periodi di assenza dovuti a malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore a un anno. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai  fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
5. Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall’attività di ricerca, l’erogazione dell’assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 15, comma 2. A tal fine, il finanziamento di ogni assegno di ricerca deve prevedere una quota  aggiuntiva, nella misura dello 0,5% del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall’Ateneo.

Articolo 15
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
1. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2007, è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca, avvalendosi dell’apposito fondo di cui al precedente art. 14, comma 5.

Articolo 16
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.

    - di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

    LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

    DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    IL RETTORE

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