Barra divisoria

Puoi scaricare il file nel seguente formato:
- Pdf

DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI

4.1) REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

...........OMISSIS..........

APPROVA

il Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca, così come di seguito riportato:

Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca

Art. 1. Ambito di applicazione

Titolo I. Dipartimenti

Art. 2. Dipartimenti
Art. 3.Direttore del dipartimento
Art. 4. Consiglio del dipartimento
Art. 5. Giunta del dipartimento
Art. 6. Regolamento del dipartimento

Titolo II. Facoltà

Art. 7. Facoltà
Art. 8. Preside della facoltà
Art. 9. Giunta della facoltà
Art. 10. Commissione paritetica della facoltà
Art. 11. Regolamento della facoltà

Titolo III. Corsi di studio

Art. 12. Afferenza dei Corsi di studio
Art. 13. Consiglio del corso di studio

titolo Iv.Centri di ricerca

Art. 14. Centri di ricerca interdipartimentali e dipartimentali
Art. 15. Consiglio scientifico dei centri di ricerca

Titolo V. Scuole di specializzazione

Art. 16. Scuole di specializzazione
Art. 17. Struttura
Art. 18. Direttore della scuola di specializzazione
Art. 19. Regolamento della scuola di specializzazione

Titolo VI. corsi di dottorato di ricerca

Art. 20. Organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca

Titolo VIi. Norme comuni

Art. 21. Validità delle riunioni degli organi collegiali
Art. 22. Validità delle deliberazioni degli organi collegiali
Art. 23. Funzionamento degli organi collegiali
Art. 24. Verbalizzazioni delle riunioni

 

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i Dipartimenti, le Facoltà, i Corsi di studio, i Centri di ricerca e le Scuole di specializzazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello Statuto, nonché i Corsi di dottorato di ricerca.
2. Rimangono impregiudicate le normative europee o nazionali riguardanti specifiche categorie di strutture didattiche e di ricerca.
3. La Scuola “istruzione a distanza” – Iad – è disciplinata da apposito regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 4, dello Statuto di Ateneo, nel rispetto delle norme generali di cui al Titolo VII del presente regolamento.

Titolo I
Dipartimenti

Art. 2
Dipartimenti
1. A norma dell’art. 13 dello Statuto, il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno a esse correlate o accessorie. Per lo svolgimento di tali compiti il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture assegnati dall’Amministrazione centrale.
2. Fanno parte di un Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori che vi afferiscono, nonché il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell’Ateneo.
3. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, comunque denominate, dotate di autonomia scientifica.
4. Salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, a ciascun Dipartimento debbono afferire uno o più Corsi di laurea e di laurea magistrale, di diploma, nonché i Master di primo e di secondo livello, di seguito tutti indicati come Corsi di studio. Al Dipartimento afferiscono altresì i Corsi di dottorato di ricerca e le Scuole di specializzazione.
5. Il Dipartimento può afferire soltanto a una Facoltà, costituita insieme ad altri Dipartimenti della medesima macroarea.
6. Qualora non afferisca a una Facoltà, un Dipartimento deve costituire al proprio interno la Commissione paritetica, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Art. 3
Direttore del dipartimento
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. In particolare, spetta al Direttore:
a) convocare le riunioni del Consiglio e della Giunta;
b) assicurare l´osservanza nell´ambito del Dipartimento delle norme dell´ordinamento universitario nazionale e europeo, dello Statuto e dei regolamenti;
c) assicurare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di funzionalità e di economicità;
d) curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, l´organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, assicurandone una corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità;
e) approvare gli atti amministrativi e di gestione del Dipartimento, previo assenso dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali;
f) stipulare i contratti e le convenzioni di interesse del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente;
g) autorizzare le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
h) adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento del Dipartimento, sottoponendoli alla Giunta e al Consiglio per la ratifica nella riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni;
3. Inoltre, spetta al Direttore, con la collaborazione della Giunta:
a) adottare tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento;
b) predisporre annualmente, su delibera del Consiglio, le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare agli organi competenti;
c) predisporre, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
d) predisporre il piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
e) formulare, sentito il Consiglio di corso di studio, ove costituito, le proposte sull’ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento, nonché quelle relative alla loro organizzazione, anche in relazione al conferimento di supplenze, affidamenti e insegnamenti a contratto, ferme restando le competenze della Facoltà interessata, ove costituita, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
f) formulare proposte sull’attivazione o – su iniziativa del Collegio dei docenti – sulla modifica dei Corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, nonché sui relativi programmi e sulla loro organizzazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
g) formulare proposte sull’attivazione di Master di primo e di secondo livello, nonché – su iniziativa del Collegio dei docenti – sui relativi programmi e sulle modifiche, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
h) formulare – su iniziativa del Collegio dei docenti – proposte sull’organizzazione, sul funzionamento e sui programmi delle Scuole di specializzazione, in collaborazione con queste ultime, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
i) formulare proposte elaborate su base triennale, sentita la Facoltà, ove costituita, sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
l) promuovere le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
m) formulare proposte sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite, nonché sulle loro chiamate, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, sentita, se costituita, la Facoltà prevalente per l’area scientifico-disciplinare di interesse ovvero il Dipartimento prevalente per l’area scientifico-disciplinare di interesse;
n) formulare proposte sull’organizzazione delle attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici su indicazione dei Consigli di corso di studio sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di insegnamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
o) predisporre i documenti contabili del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
p) formulare proposte sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo;
q) formulare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;
r) formulare proposte, relativamente al proprio ambito, sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca dell’Ateneo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
s) formulare proposte sul regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento del Dipartimento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell’Ateneo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e decade con il Direttore che lo ha nominato.
6. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento.
7. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni; è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici; può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art. 4
Consiglio del dipartimento
1. Il Consiglio è l´organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.
2. In particolare, spetta al Consiglio:
a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire;
b) deliberare sul piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento;
c) deliberare, sentito il Consiglio di corso di studio interessato, sull’ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento, nonché quelle relative alla loro organizzazione, anche in relazione al conferimento di supplenze, affidamenti e insegnamenti a contratto, ferme restando le competenze della Facoltà interessata, ove costituita;
d) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sulla attivazione o sulla modifica dei Corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, nonché sui relativi programmi e sulla loro organizzazione;
e) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sulle proposte di attivazione di Master di primo e di secondo livello, nonché sui relativi programmi;
f) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti,  sull’organizzazione, sul funzionamento e sui programmi delle Scuole di specializzazione, in collaborazione con queste ultime;
g) deliberare sulle proposte elaborate su base triennale, sentita la Facoltà, ove costituita, sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire la sostenibilità dell’offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;
h) deliberare sulle proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale;
i) deliberare, dopo aver sentito la Facoltà di afferenza, ove costituita, nonché il Dipartimento competente per l’area scientifico-disciplinare prevalente, sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite. È competente per l’area scientifico-disciplinare prevalente il Dipartimento al quale afferisce il maggior numero dei professori dell’area scientifico-disciplinare; qualora i professori di una area scientifico-disciplinare afferiscano a più dipartimenti, il Dipartimento competente è quello al quale afferiscono il maggior numero dei professori del settore concorsuale;
l) deliberare, sentito il Dipartimento di provenienza, sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori;
m) deliberare sull’organizzazione delle attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di insegnamento e tenendo conto delle indicazioni dei Consigli di corso di studio, ove costituiti;
n) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, la proposta di budget del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
o) deliberare sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo;
p) approvare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;
q) fissare i criteri relativi alla utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento dei propri fini istituzionali e all’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
r) deliberare in ordine all´uso dei beni in dotazione al Dipartimento;
s) proporre al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
t) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti e relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;
u) adottare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell’Ateneo;
v) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
3. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.
4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando oggetto, criteri, durata e limiti della delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare l’istituzione di commissioni istruttorie.
6. Di norma il Consiglio è convocato almeno ogni due mesi. In ogni caso il Consiglio è convocato quando un quarto dei propri componenti ne faccia domanda, indicando i punti da inserire all´ordine del giorno.
7. Il Consiglio è composto da:
a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto, del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Il regolamento del Dipartimento può incrementare la rappresentanza del personale al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali;
c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del quindici per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, del numero dei componenti del Consiglio, eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale. Il regolamento del Dipartimento può incrementare la rappresentanza dei dottorandi e degli studenti, al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
9. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

Art. 5
Giunta del dipartimento
1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell´esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta da:
a) il Direttore;
b) il Vicedirettore;
c) i Coordinatori dei corsi di studio di riferimento di cui al successivo art. 12, i Direttori delle Scuole di specializzazione e i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca;
d) un massimo del quindici per cento di rappresentanti dei docenti, secondo quanto stabilito nel Regolamento del dipartimento di cui all’art. 6. Nel rispetto di tale percentuale, il regolamento può prevedere eventuali integrazioni nella composizione della Giunta al fine di adeguarla alle specificità dell’organizzazione e delle attività del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali.
3. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto.
4. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici.
5. Di regola la Giunta è convocata almeno ogni mese.

Art. 6
Regolamento del dipartimento
1. Nel rispetto delle norme generali dettate dal presente regolamento, ciascun Dipartimento può adottare un apposito regolamento contenente ulteriori norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento.

Titolo II
Facoltà

Art. 7
Facoltà
1. A norma dell’art. 14 dello Statuto, la Facoltà esercita funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti affiliati, comprese l’organizzazione delle sedute di laurea e la proposta di attivazione o di soppressione di Corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo culturale, l’integrazione scientifica e l’organizzazione della didattica.
2. Per la macroarea di medicina e chirurgia, la Facoltà è l’organo di riferimento per la formazione nelle professioni dell’area sanitaria, che gestisce l’offerta formativa del settore e assicura il coordinamento in materia di attività di assistenza sanitaria. Ad essa afferiscono i Corsi di studio e le Scuole di specializzazione della macroarea.
3. Di norma la Facoltà viene costituita da due o più Dipartimenti della medesima macroarea.

Art. 8
Preside della facoltà
1. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà, presiede la Giunta e ne cura l’esecuzione delle delibere.
2. Spetta al Preside:
a) convocare le riunioni della Giunta;
b) assicurare l´osservanza nell´ambito della Facoltà delle norme dell´ordinamento universitario nazionale e europeo, dello Statuto e dei regolamenti;
c) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
d) adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento della Facoltà, sottoponendoli alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il Preside designa fra i professori un Vicepreside che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e che dura in carica per la durata del mandato del Preside stesso.
4. Il Preside è eletto dai componenti della Giunta tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della Facoltà a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni; è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art. 9
Giunta della facoltà
1. La Giunta è organo di indirizzo, programmazione e coordinamento della Facoltà.
2. La Giunta:
a) esprime parere per ciascun anno accademico sulla programmazione generale delle attività didattiche e sulle modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti, sentiti i Consigli dei Corsi di studio;
b) definisce, in relazione alle eventuali strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola macroarea, l’uso degli spazi destinati alla didattica;
c) formula proposte in relazione alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili destinati ai servizi comuni;
d) sovraintende al funzionamento delle Segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
e) promuove e gestisce i servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e collocazione nel mercato del lavoro, nonché alla pubblicazione e alla divulgazione del calendario delle lezioni e degli esami;
f) propone al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della Facoltà;
g) esprime parere, non vincolante, sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nonché sulle loro chiamate, formulate dai Dipartimenti;
h) esprime parere, non vincolante, sulle proposte elaborate dai Dipartimenti su base triennale concernenti le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
i) formula proposte ai Dipartimenti di attivazione e soppressione dei Corsi di studio;
l) organizza le attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo;
m) collabora con gli uffici dell’Amministrazione centrale nella vigilanza sulla manutenzione e sulla gestione dei locali e delle attrezzature in dotazione;
n) adotta, con maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell’Ateneo;
o) esercita tutte le attribuzioni a essa demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo o, comunque, connessi alla realizzazione delle proprie funzioni istituzionali;
p) nel caso della Facoltà di medicina e chirurgia, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, assume i compiti conseguenti secondo le modalità concertate con la Regione nel rispetto delle leggi vigenti, a garanzia dell’inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle dell’insegnamento e di ricerca.
3. La Giunta è composta da:
a) il Preside;
b) i Direttori dei dipartimenti che fanno parte della Facoltà;
c) i Coordinatori dei corsi di studio che afferiscono ai Dipartimenti di riferimento di cui al successivo art. 12;
d) una rappresentanza dei docenti, nella misura del dieci per cento dei componenti di ciascuno dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella macroarea, eletta dai componenti dei Consigli dei dipartimenti stessi con le modalità previste dal regolamento elettorale e scelta tra i componenti delle Giunte dei dipartimenti ovvero tra i Coordinatori dei corsi di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura;
e) una rappresentanza degli studenti, nella misura del 15 per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto, del numero dei componenti della Giunta, eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale. Per la macroarea di medicina e chirurgia, un terzo dei rappresentanti degli studenti deve provenire dal Corso di laurea in medicina e chirurgia, un terzo dal Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e un terzo dai Corsi di laurea triennali e magistrali.
4. Alle riunioni della Giunta può partecipare il Vicepreside, con voto consultivo.
5. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta.
6. Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.
7. La Giunta è convocata di regola una volta al mese.
8. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati a partecipare docenti di altri Dipartimenti con funzioni consultive.

Art. 10
Commissione paritetica della facoltà
1. Presso ciascuna Facoltà è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; elabora proposte per il Nucleo di valutazione ai fini del miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche; formula pareri sull’attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio.
3. La Commissione paritetica è composta da:
a) quattro professori di ruolo e ricercatori, eletti dalla Giunta e scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
b) quattro rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale dell’Ateneo.
4. I professori di ruolo e i ricercatori durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta.

Art. 11
Regolamento della facoltà
1. Nel rispetto delle norme generali dettate dal presente regolamento, ciascuna Facoltà può adottare un apposito regolamento contenente ulteriori norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento.

Titolo III
Corsi di studio

Art. 12
Afferenza dei Corsi di studio
1. Salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, di norma, un Corso di studio afferisce a un Dipartimento.
2. Qualora alla realizzazione di un Corso di studio concorrano più Dipartimenti, i quali assicurano i crediti relativi agli insegnamenti in misura di norma superiore al venti per cento dei crediti necessari al conseguimento del titolo, è consentita l’afferenza a quei Dipartimenti, associati tra loro. In tal caso, deve essere comunque individuato il Dipartimento di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso. Al momento dell’istituzione i Dipartimenti promotori individuano il Dipartimento di riferimento, fissando nei propri regolamenti, se del caso, diverse percentuali di partecipazione tra gli afferenti.
3. A ogni Corso di studio è preposto un Coordinatore eletto tra i professori a tempo pieno dal Consiglio di dipartimento ovvero dal Consiglio di corso di studio ove costituito ai sensi dell’art. 13.

Art. 13
Consiglio del corso di studio
1. Nell’ipotesi prevista dall’art. 12, comma 2, deve essere istituito un Consiglio di corso di studio.
2. Al Consiglio spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dai Dipartimenti associatie dalle Facoltà, ove costituite. In particolare, il Consiglio si esprime sulle materie di competenza del Corso di studio e formula proposte ai Dipartimenti associati e alle Facoltà, ove costituite, in tema di ordinamento didattico, offerta formativa, approvazione dei piani di studio individuali e monitoraggio sulle attività didattiche. Ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Consiglio svolge altresì la funzione di presidio della qualità delle attività didattiche.
3. Il Consiglio è costituito da almeno cinque professori di ruolo e ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di studio. Il numero, i criteri e le modalità di designazione dei componenti sono definiti nel regolamento del Corso di studio, deliberato dal Dipartimento di riferimento, d’intesa con gli altri Dipartimenti associati.
4. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
5. Più corsi di studio possono istituire un Consiglio di corso comune.
6. Corsi di studio di laurea e corsi di studio di laurea magistrale istituiscono un unico Consiglio di corso quando sono omonimi e non prevedono debiti formativi nei requisiti necessari per l’iscrizione.

Titolo IV
Centri di ricerca

Art. 14
Centri di ricerca interdipartimentali e dipartimentali
1. I Centri di ricerca interdipartimentali sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca alla quale contribuiscono professori di ruolo e ricercatori di più Dipartimenti.
2. La proposta di istituzione di un Centro interdipartimentale deve essere sottoscritta da almeno dieci docenti dell’Ateneo e indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell´iniziativa e i vantaggi della dimensione interdipartimentale, precisando se le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite in tutto o in parte da realtà già esistenti. Deve contenere altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento del Centro. La proposta di istituzione di un Centro deve essere comunicata al Senato accademico.
3. L’istituzione di un Centro interdipartimentale è disposta dal Rettore e la sua attivazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 8, comma 2, lett. l), e 15, comma 2, dello Statuto.
4. Ogni due anni ciascun Centro interdipartimentale predispone una relazione sull’attività svolta che va trasmessa al Consiglio di amministrazione e comunicata al Senato accademico. Il Consiglio di amministrazione, valutati i risultati, delibera l’eventuale conferma del Centro.
5. Nella delibera di attivazione di ciascun Centro interdipartimentale va definita l’organizzazione amministrativa-contabile, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
6. Possono essere istituiti anche Centri di ricerca all’interno dei Dipartimenti. La proposta di istituzione deve essere sottoscritta da almeno dieci docenti dell’Ateneo e indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell´iniziativa e i vantaggi che ne derivano; deve contenere l’indicazione del Dipartimento di riferimento al quale affidare la gestione, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento del Centro; deve essere comunicata al Senato accademico. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 15
Consiglio scientifico dei centri di ricerca
1. Presso ciascun Centro è istituito un Consiglio scientifico, che è organo di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche.
2. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Centro.
3. Il Consiglio elegge un Coordinatore, definendone la durata del mandato. Il Coordinatore è eletto tra i componenti del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Il Coordinatore presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle delibere.

Titolo V
Scuole di specializzazione

Art. 16
Scuole di specializzazione
1. Le Scuole di specializzazione sono strutture che svolgono le attività formative e culturali post-laurea magistrale.
2. Qualora alla realizzazione di una Scuola di specializzazione concorrano più Dipartimenti, assicurando i crediti relativi agli insegnamenti in misura superiore al venti per cento dei creditinecessari al conseguimento del titolo, è consentita l’afferenza a più Dipartimenti, associati tra loro. In tal caso, deve essere comunque individuato il Dipartimento di riferimento, cheassume la responsabilità e gli oneri di gestione della Scuola. Si definisce Dipartimento di riferimento il Dipartimento che assicura la maggioranza dei crediti necessari al conseguimento del titolo.
3. Le Scuole di specializzazione della macroarea di medicina e chirurgia svolgono la propria attività sulla base di criteri che tengano conto, anche a fini organizzativi, della connessione inscindibile tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca.
4. Alla Scuola delle professioni legali si applicano le specifiche norme di legge e gli ordinamenti interni adottati sulla loro base.

Art. 17
Consiglio
1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di coordinamento della Scuola.
2. Al Consiglio spetta:
a) definire gli obiettivi da conseguire;
b) adottare i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche;
c) adottare i provvedimenti concernenti l’organizzazione;
d) esprimere parere sulle proposte concernenti la commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell'esame finale di ciascun anno accademico e la commissione di diploma;
e) esprimere parere sulle proposte concernenti i nominativi dei docenti, titolari e integrati, dei vari insegnamenti.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4 del decreto ministeriale 1 agosto 2005 per le Scuole di specializzazione di area sanitaria, il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori dell’Ateneo che insegnano nella Scuola.

Art. 18
Direttore
1. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola, presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle delibere.
2. Al Direttore spetta:
a) convocare il Consiglio;
b) proporre al Dipartimento o alla Facoltà di medicina e chirurgia per l'approvazione, previo parere del Consiglio, la commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell'esame finale di ciascun anno accademico e la commissione di diploma;
c) proporre al Dipartimento o alla Facoltà di medicina e chirurgia per l'approvazione, previo parere del Consiglio, i nominativi dei docenti, titolari e integrati, dei vari insegnamenti;
d) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva.
3. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, tra i professori di ruolo dell’Ateneo titolari di insegnamento nella Scuola stessa.
4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.
5. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto.

Art. 19
Regolamento della scuola di specializzazione
1. Nel rispetto delle norme generali dettate dal presente Regolamento, ciascuna Scuola di specializzazione può adottare un apposito regolamento contenente ulteriori norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento.

Titolo VI
corsi di dottorato di ricerca

Art. 20
Organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca
1. Nell’ambito delle attività formative e culturali di terzo livello, sono istituiti i Corsi di dottorato di ricerca con l’obiettivo di fornire un’avanzata preparazione scientifica, tecnica e professionale di livello internazionale.
2. L’istituzione di un Corso di dottorato è deliberata dal Consiglio di amministrazione, con atto motivato, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentito il Senato accademico. L’istituzione è adottata con decreto del Rettore, previa deliberazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’Ateneo.
3. Qualora alla realizzazione di un Corso di dottorato di ricerca concorrano più Dipartimenti, deve essere comunque individuato il Dipartimento di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso. Al momento dell’istituzione i Dipartimenti promotori individuano il Dipartimento di riferimento.
4. Il Collegio dei docenti, composto di tutti i docenti afferenti al dottorato, elegge, a scadenza quadriennale, il proprio Coordinatore tra i docenti dell’Ateneo che lo compongono. In presenza di convenzioni con altre Università, il Collegio dei docenti può eleggere coordinatore un docente facente parte del Collegio stesso e appartenente ad altra Università in quanto sede amministrativa.
5. I Coordinatori dei corsi designano sei rappresentanti, scelti tra i Coordinatori che hanno sede amministrativa nell’Ateneo, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari individuate nell’art. 7, comma 3, dello Statuto, che compongono la Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca. La Struttura svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento dei Corsi di dottorato, assicurandone la coerenza delle scelte strategiche e di politica scientifica, nonché funzioni di proposta, anche in relazione all’offerta formativa complessiva, ai rapporti con altri soggetti nazionali e internazionali e all’attività di autovalutazione. La Struttura di coordinamento elegge nel proprio seno il Presidente. Al termine di ciascun anno accademico, la Struttura elabora una relazione generale sull’attività dei Corsi di dottorato, che trasmette al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione. La Struttura dura in carica tre anni accademici.

Titolo VII
Norme comuni

Art. 21
Validità delle riunioni degli organi collegiali
1. Le riunioni degli organi collegiali sono valide se è presente almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.
2. Nel computo per la determinazione del numero legale:
a) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la propria assenza;
b) si tiene conto dei professori e dei ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, soltanto se intervengono alla riunione.
3. La mancata designazione di uno o più componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi collegiali purché composti dalla maggioranza dei componenti previsti.
4. Ai fini della validità delle riunioni dell’organo collegiale incompleto, nonché delle deliberazioni dello stesso quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali richieste rimangono riferite al numero dei componenti dell’organo collegiale completo.
5. In caso di decadenza o di cessazione, i titolari degli organi monocratici sono sostituiti nelle proprie funzioni dal decano, sino alla nomina dei nuovi titolari.

Art. 22
Validità delle deliberazioni degli organi collegiali
1. Le delibere degli organi collegiali vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una maggioranza superiore. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Le deliberazioni riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati, ovvero dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, sono adottate in seduta ristretta rispettivamente, dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori.
3. Nessuno può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge ovvero i parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 23
Funzionamento degli organi collegiali
1. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci ovvero, in mancanza di questi, dal decano.
2. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche con modalità telematiche nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.
3. Chi presiede un organo collegiale è tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un sesto dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.
4. L’atto di convocazione deve contenere la data, l’ora e il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno.
5. Di norma, la convocazione avviene per posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, salvo il caso di urgenza.

Art. 24
Verbalizzazioni delle riunioni
1. Delle riunioni degli organi collegiali è redatto verbale.
2. La verbalizzazione deve avvenire in modo sintetico, limitandosi a dare conto degli intervenuti, delle decisioni assunte e dei motivi che le hanno determinate. Qualora singoli componenti intendano far mettere a verbale proprie dichiarazioni, devono chiederlo espressamente, facendo pervenire il relativo testo, anch’esso redatto in modo sintetico, al verbalizzatore entro la fine della riunione.
3. I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati da chi presiede e dal segretario.
4. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria degli organi collegiali stessi.
5. I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono atti pubblici. Dopo la loro approvazione sono inviati a tutti i componenti per posta elettronica.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

torna all'o.d.g. vai al successivo

 

TornaBarra divisoriaSali