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I DIVISIONE

4.2) CODICE ETICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

 

………OMISSIS………

APPROVA

Il Codice Etico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, così come di seguito riportato:

CODICE ETICO
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Titolo I - Disposizioni comuni
Art. 2 - Rifiuto di ogni discriminazione
Art. 3 - Abusi sessuali e morali
Art. 4 - Abuso della propria posizione
Art. 5 - Uso del nome, del logo e della reputazione dell’Ateneo
Art. 6 - Relazioni con i mezzi di informazione
Art. 7 - Conflitto di interessi
Art. 8 - Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell’Ateneo
Art. 9 - Uso delle applicazioni informatiche
Art. 10 - Sicurezza, salute e igiene
Art. 11 - Uso della proprietà intellettuale
Art. 12 - Informazioni riservate
Art. 13 - Rapporti con gli appaltatori
Art. 14 - Conferimento di incarichi professionali
Art. 15 - Doni e regalie
Art. 16 - Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni di natura politica o sindacale
Art. 17 - Rapporti con le istituzioni pubbliche
Art. 18 - Rapporti con l’Autorità giudiziaria

Titolo II - Il corpo docente
Art. 19 - Centralità del docente
Art. 20 - Doveri generali del docente
Art. 21 - Conflitti di interessi nella didattica
Art. 22 - Rapporti con gli studenti e attività didattica
Art. 23 - Etica della ricerca scientifica
Art. 24 - Conclusione e pubblicazione dei risultati scientifici
Art. 25 - Conflitti di interessi nella ricerca scientifica
Art. 26 - Plagio
Art. 27 - Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione
Art. 28 - Astensione da forme di favoritismo e nepotismo
Art. 29 - Rapporti tra attività collaterali e attività universitarie

Titolo III - La comunità degli studenti
Art. 30 - Centralità dello studente
Art. 31 - Doveri nei confronti dell’Ateneo e degli altri studenti
Art. 32 - Impegno formativo e rapporti con il corpo docente
Art. 33 - Governo dell’Ateneo e rappresentanza studentesca

Titolo IV - Il personale
Art. 34 - Centralità del personale
Art. 35 - Selezione del personale
Art. 36 - Sviluppo e formazione del personale
Art. 37 - Gestione del personale
Art. 38 - Doveri del personale
Art. 39 - Conflitti di interessi nell’azione del personale

Titolo V - Regole di condotta nelle attività assistenziali
Art. 40 - Centralità del paziente
Art. 41 - Consulenza etica sulle attività di sperimentazione di base, animale e clinica
Art. 42 - Documentazione clinica e scheda di dimissione ospedaliera
Art. 43 - Profili organizzativi nella erogazione dei servizi
Art. 44 - Rendicontazione delle prestazioni erogate

Titolo VI - Disposizioni attuative
Art. 45 - Attuazione del Codice etico all’interno dell’Ateneo
Art. 46 - Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi
Art. 47 - Diffusione del Codice etico
Art. 48 - Sistema dei controlli sulle attività e sui risultati conseguiti
Art. 49 - Sanzioni per la violazione del Codice etico

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il Codice etico si applica a tutti i componenti dell’Università di Roma Tor Vergata (di seguito: Ateneo), anche in riferimento ai rapporti con i terzi nei quali assume rilievo l’appartenenza all’Ateneo

2. Sono componenti dell’Ateneo: i docenti, gli studenti e il personale.
3. Nel Codice etico si intendono per:
a) “docenti”: tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo che prevedano lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, nonché di collaborazione alla didattica o alla ricerca, dal momento nel quale si perfezionano sino a quello in cui cessano. Ai fini del Codice etico sono considerati docenti anche i docenti in visita provenienti da altre università, così come i docenti dell’Ateneo in visita presso altre università;
b) “studenti”: tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo in qualità di studenti o di partecipanti a corsi di studio di ogni ordine e grado, a partire dal momento nel quale si perfezionano e sino a quando, anche conclusosi il corso, si avvalgono dei servizi offerti dall’Ateneo. Ai fini del Codice etico sono considerati studenti a tutti gli effetti anche gli studenti impegnati in programmi internazionali provenienti da altre università, così come gli studenti dell’Ateneo impegnati in programmi internazionali presso altre università;
c) “personale”: tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo che prevedano lo svolgimento di attività dirigenziali, direttive, burocratiche, amministrative, contabili, tecniche, operative, assistenziali, dal momento nel quale si perfezionano sino a quello in cui cessano.

Titolo I
Disposizioni comuni

Art. 2
Rifiuto di ogni discriminazione
1. Tutti i componenti dell’Ateneo hanno diritto a essere trattati con rispetto e considerazione, e a non essere discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l’età.
2. Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno o più motivi di cui al comma 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia o sia stata trattata un’altra in situazione analoga.
3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al comma 1.
4. Non sussiste discriminazione, né diretta né indiretta, quando la disposizione, il criterio o la prassi che fondano il trattamento differenziato siano oggettivamente giustificati dal rispetto delle diversità, dalla considerazione del caso concreto ovvero da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di quest’ultima siano appropriati, proporzionati e necessari.
5. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all’adozione di misure specifiche dirette a evitare o a compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al comma 1.
6. L’Ateneo adotta opportune strategie atte a prevenire, disincentivare e rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori, in particolare se abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un componente dell’Ateneo, da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di studio ovvero comprometterne la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.
7. Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all’adozione di pratiche discriminatorie o vessatorie la circostanza che il soggetto discriminante abusi della propria posizione nei confronti del soggetto discriminato.
8. Fatti salvi i doveri di denuncia all’Autorità giudiziaria, i testimoni che non intervengono, in mancanza di una giusta causa, a tutela di coloro che sono oggetto di comportamenti in violazione della loro dignità personale sono considerati responsabili sul piano etico, con applicazione delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 49 del presente Codice Etico.

 

Art. 3
Abusi sessuali e morali
1. L’Ateneo ricusa gli abusi e i fastidi sia sessuali sia morali, assicurando alle vittime una sollecita protezione.
2. L’abuso e il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi a oggetto la sfera personale della sessualità rivolti a una persona.
3. Costituisce condizione aggravante dell’abuso o del fastidio sessuale e morale aver profittato della propria posizione all’interno dell’Ateneo nei confronti della vittima.
4. Fatti salvi i doveri di denuncia all’Autorità giudiziaria, i testimoni che non intervengono, in mancanza di una giusta causa, a tutela di coloro che sono oggetto di comportamenti in violazione della loro libertà sessuale o morale sono considerati responsabili sul piano etico, con applicazione delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 49 del presente Codice Etico.

Art. 4
Abuso della propria posizione
1. A nessun componente dell’Ateneo è consentito di utilizzare, direttamente o indirettamente, l’autorevolezza della propria posizione accademica o dell’ufficio ricoperto al fine di indurre altri componenti dell’Ateneo o terzi a eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, per propri amici o parenti, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.

Art. 5
Uso del nome, del logo e della reputazione dell’Ateneo


1. I componenti dell’Ateneo sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione.
2. Non è ammesso alcun uso improprio del nome dell’Ateneo, del logo e dei simboli a essa appartenenti.
3. L’Ateneo definisce i casi in cui l’uso deve essere espressamente consentito dagli organi competenti .

Art. 6
Relazioni con i mezzi di informazione
1. Le relazioni con i mezzi di informazione devono essere improntate a principi di trasparenza e veridicità, anche nella comunicazione della propria appartenenza all’Ateneo.
2. A nessun  componente dell’Ateneo è consentito scrivere articoli, rilasciare interviste o partecipare a programmi di informazione spendendo il nome dell’Ateneo se non all’uopo espressamente autorizzato dagli organi competenti.
3. Nelle comunicazioni a rilevanza professionale privata, l’utilizzazione del riferimento universitario deve rappresentare con veridicità il rapporto con l’Ateneo, mediante specificazione puntuale il titolo.

Art. 7
Conflitto di interessi
1. Sussiste conflitto di interessi quando l’interesse privato di un componente dell’Ateneo contrasta realmente o potenzialmente con l’interesse, anche di ordine non economico, dell’Ateneo. Tale conflitto riguarda altresì i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
2. L’interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell’Ateneo può riguardare:
a) l’interesse immediato della persona in quanto componente dell’Ateneo;
b) l’interesse di un familiare di un componente dell’Ateneo;
c) l’interesse di persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell’Ateneo intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
d) l’interesse di persone giuridiche di cui il componente dell’Ateneo abbia il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione;
e) l’interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al componente dell’Ateneo.
3. Il componente dell’Ateneo che, in una determinata situazione, ha interessi in conflitto con quelli dell’Ateneo, deve darne immediata notizia all’organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.

Art. 8
Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell’Ateneo
1. I componenti dell’Ateneo sono tenuti a usare le risorse, i servizi e gli spazi dell’Ateneo in maniera responsabile, diligente, decorosa, trasparente e, comunque, compatibile con le sue finalità istituzionali e solidale con le sue esigenze finanziarie.
2. I componenti dell’Ateneo devono giustificare le spese sostenute con fondi dell’Ateneo e produrre idonea documentazione o rendiconto.
3. In mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi, a nessun componente dell’Ateneo è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, servizi, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell’Ateneo per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli istituzionali.
4. Ogni componente dell’Ateneo si conforma ai regolamenti delle strutture dell’Ateneo alle quali accede.
5. È cura dell’Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che impedisca la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d’esame, delle biblioteche, degli spazi universitari, e garantire adeguati posti di studio nelle biblioteche e nelle sale studio.
Art. 9
Uso delle applicazioni informatiche
1. I componenti dell’Ateneo sono tenuti a utilizzare le dotazioni hardware e software messe a disposizione dall’Ateneo esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, nel rispetto delle finalità dell’Ateneo.
2. In particolare, i componenti dell’Ateneo sono tenuti:
a) a rispettare le procedure previste dalle politiche di sicurezza dell’Ateneo, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
b) a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
c) a rispettare le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica;
d) a non navigare su siti non direttamente connessi alle ragioni del proprio ufficio e/o servizio.
3. Inoltre, i componenti dell’Ateneo sono tenuti ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che implichi un’alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o una manipolazione dei dati in essi contenuti, che possa anche solo potenzialmente essere idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

Art. 10
Sicurezza, salute e igiene
1. Nell’ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l’Ateneo si impegna ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei propri componenti e di tutte le persone che operano o sostano negli spazi e nelle strutture dell’Ateneo.
2. L’Ateneo vigila affinché venga assicurata la tutela della salute e della sicurezza dei docenti, degli studenti e del personale da parte di soggetti appartenenti a imprese esterne che lavorino all’interno dell’Ateneo, nel rispetto della normativa di settore per prevenire rischi all’incolumità dei lavoratori.
3. In particolare, l’Ateneo si impegna affinché:
a) il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerata una priorità;
b) siano destinate risorse adeguate a garanzia della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;
c) per quanto possibile e garantito dall’evoluzione della miglior tecnica, siano evitati i rischi per i lavoratori, anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
d) i rischi non evitabili siano correttamente valutati e idoneamente mitigati attraverso il ricorso ad appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
e) l’informazione e la formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta e alle procedure di valutazione e gestione dei rischi;
f) sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) si affrontino con rapidità ed efficacia eventuali situazioni di necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche e ispezioni;
h) l’organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano attuati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e di tutti i componenti dell’Ateneo.
4. Per il perseguimento delle finalità sopra esposte, l’Ateneo destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l’obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente e il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.
5. Ogni componente dell’Ateneo, per quanto di propria competenza, è tenuto ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice, delle procedure interne e di ogni altra disposizione prevista per garantire la tutela della sicurezza, della salute e dell’igiene sui luoghi di lavoro.

Art. 11
Uso della proprietà intellettuale
1. I componenti dell’Ateneo sono tenuti al rispetto sostanziale delle norme in materia di proprietà intellettuale.
2. I componenti dell’Ateneo sono tenuti a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti nelle attività di ricerca scientifica proprie dell’Ateneo sino al momento della divulgazione ufficiale.
3. L’Ateneo auspica che i risultati della ricerca scientifica, in considerazione della loro rilevanza sociale, contribuiscano allo sviluppo e al benessere della società, anche promuovendone la libera diffusione in rete. Rimane fermo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo in materia di spin-off e di invenzioni, nonché da specifici contratti o convenzioni.

Art. 12
Informazioni riservate
1. L’Ateneo ispira la propria azione al principio di tutela della riservatezza dei dati personali.
2. A tal fine, i componenti dell’Ateneo sono tenuti:
a) a rispettare la riservatezza di persone o di enti in relazione ai quali l’Ateneo detiene informazioni protette;
b) ad astenersi dal rivelare, comunicare e diffondere segreti d’ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisiti nell’assolvimento dei compiti istituzionali e la cui diffusione sia tale da ledere l’interesse dell’Ateneo o di terzi;
c) a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d’ufficio e alle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali

Art. 13
Rapporti con gli appaltatori
1. L’Ateneo gestisce i procedimenti di acquisto di beni e di acquisizione di servizi secondo principi di trasparenza e correttezza.
2. La trasparenza nei rapporti con gli appaltatori è garantita attraverso:
a) l’adozione di regole e di meccanismi di selezione degli appaltatori, che tengano conto dell’affidabilità tecnica, economica e patrimoniale, nonché dei criteri di responsabilità sociale;
b) la definizione di modalità omogenee nei rapporti con gli appaltatori, assicurando a tutti pari considerazione e opportunità;
c) la definizione e l’applicazione di criteri e di sistemi di monitoraggio costante della qualità delle prestazioni, dei beni e dei servizi forniti, nonché dei lavori eseguiti.

Art. 14
Conferimento di incarichi professionali
1. L’Ateneo adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati ai principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.
2. Più in particolare, tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposti agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all’attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

 

Art. 15
Doni e regalie
1. Ai componenti dell’Ateneo è fatto divieto di sollecitare offerte di doni o di benefici.
2. I componenti dell’Ateneo sono tenuti altresì a rifiutare doni o benefici che possano influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
3. Nello svolgimento delle attività istituzionali è vietato promettere denaro o benefici che possano influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.

Art. 16
Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni di natura politica o sindacale
1. L’Ateneo non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti e associazioni di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti e candidati.

Art. 17
Rapporti con le istituzioni pubbliche
1. Le relazioni dell’Ateneo con istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio devono ispirarsi alla più scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione dell’Ateneo.
2. L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio sono riservate esclusivamente ai componenti dell’Ateneo a ciò preposti e al personale autorizzato. Questi ultimi sono tenuti a conservare la documentazione relativa ai rapporti tenuti.
3. Nell’ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra l’Ateneo e istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio, i componenti dell’Ateneo sono tenuti ad astenersi dal porre in essere condotte idonee a incidere sulla imparzialità o sulla trasparenza.

Art. 18
Rapporti con l’Autorità giudiziaria
1. L’Ateneo collabora con l’Autorità giudiziaria e con gli organi dalla stessa delegati.
2. In caso di verifiche, ispezioni o indagini deve essere messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o di alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo.

Titolo II
Il corpo docente

Art. 19
Centralità del docente
1. L’Ateneo riconosce la centralità del corpo docente e di ogni singolo docente.
2. L’Ateneo si impegna a promuovere, a realizzare e a mantenere condizioni di lavoro funzionali allo svolgimento della didattica e della ricerca, nonché all’esercizio della professionalità di ogni docente, alla tutela della sua integrità e al rispetto della sua personalità, evitando ogni sorta di condizionamento o di disagio.

Art. 20
Doveri generali del docente
1. I docenti sono tenuti ad adempiere ai propri compiti istituzionali con disciplina, onore e decoro, nonché nel rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza.
2. I docenti sono tenuti a garantire un’assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture accademiche e assistenziali e alle quali afferiscono, in spirito di servizio e di fedeltà verso l’Ateneo, motivando adeguatamente eventuali assenze.
4. I docenti devono prodigarsi al fine di evitare ogni fatto, atto o comportamento che possa pregiudicare il regolare e proficuo funzionamento delle strutture a cui appartengono.
5. In particolare, i docenti in organico nell’Ateneo si adoperano affinché il comportamento dei collaboratori alle attività didattiche e di ricerca scientifica sia conforme ai principi sanciti nel comma 1.

Art. 21
Conflitti di interessi nella didattica
1. Nello svolgimento dell’attività didattica, il docente evita che il proprio interesse privato confligga, anche solo potenzialmente, con quello dell’Ateneo.
2. Lo svolgimento di attività didattica non meramente occasionale, nonché di supporto e di coordinamento della stessa, presso altre università o istituti di istruzione universitaria deve essere espressamente autorizzato all’interno di rapporti di collaborazione instaurati dall’Ateneo con altre università o istituti di istruzione universitaria, salvi specifici provvedimenti.

Art. 22
Rapporti con gli studenti e attività didattica
1. Il docente dell’Ateneo rispetta in egual modo tutti gli studenti e le loro peculiarità individuali e culturali, ne incoraggia il senso di responsabilità e di autodisciplina nella gestione del proprio percorso di studi e promuove la consapevolezza delle finalità e dell’utilità della valutazione delle attività didattiche cui essi concorrono.
2. Una speciale attenzione è prestata agli studenti diversamente abili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio.
3. Nessun docente può collaborare con soggetti terzi che svolgono attività di preparazione agli esami universitari.
4. Il docente adotta ogni opportuna misura allo scopo di conferire effettività ed efficacia all’azione didattica e si impegna, in particolare:
a) a fornire sostegno agli studenti;
b) a comunicare efficacemente e con adeguata tempestività i programmi dei corsi, le modalità organizzative della prova d’esame, l’esito delle valutazioni;
c) ad assolvere correttamente e con puntualità i doveri didattici, di ricevimento e di colloquio con gli studenti, dando tempestiva comunicazione di eventuali assenze per ragioni urgenti e impreviste;
d) a garantire modalità di svolgimento delle valutazioni, delle verifiche e delle prove di ammissione ai corsi di studio improntate a imparzialità, correttezza e trasparenza;
e) ad astenersi dal partecipare a commissioni di valutazione degli esami di profitto, di laurea e delle prove di ammissione ai corsi di studio in presenza di ragioni di incompatibilità o di altri elementi che possano minare la propria libertà e serenità di giudizio e a segnalare immediatamente tali ragioni ed elementi al Direttore del dipartimento di appartenenza per porvi tempestivamente rimedio.

Art. 23
Etica della ricerca scientifica
1. Il docente considera le attività di ricerca parte costitutiva ed essenziale del proprio impegno, assicura l’aggiornamento e la continuità della propria produzione scientifica, nonché il legame tra ricerca e insegnamento.
2. Il docente si impegna a rispettare i più elevati standard etici nella selezione e nell’adozione delle metodologie della ricerca, nonché nella diffusione e nell’uso dei risultati.
3. Il docente si impegna altresì ad assicurare che il lavoro di ricerca sia conforme ai principi enunciati nello Statuto e nel presente Codice.
4. Il docente promuove le attività di ricerca e la crescita degli studiosi che si trovino a collaborare con lui e imposta l’attività di formazione degli allievi secondo i seguenti criteri:
a) indica le opere scientifiche la cui conoscenza ritiene indispensabile per la formazione di base dell’allievo;
b) verifica i risultati degli studi e delle ricerche dell’allievo, anche in vista della loro pubblicazione;
c) valorizza i meriti individuali e identifica le responsabilità di ciascun allievo;
d) promuove le condizioni che consentono a ciascun allievo di partecipare ai lavori di ricerca secondo integrità, onestà, professionalità e libertà. In particolare, garantisce la libertà dell’allievo di sostenere, ove adeguatamente argomentate, tesi e idee, anche se contrastanti con quelle elaborate e/o fatte proprie e/o diffuse dallo stesso docente;
e) sollecita il dialogo, la cooperazione, la critica, l’argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.
5. Qualora svolga libera attività professionale, il docente può avvalersi, per l’esercizio o la promozione della stessa, di risorse umane, economiche o strumentali direttamente o indirettamente riconducibili all’Ateneo, nei casi previsti dalla legge o per disposizione dei competenti organi accademici.
6. In fase di richiesta dei finanziamenti, di presentazione dei progetti di ricerca e di rendicontazione delle attività, il docente è tenuto a produrre tempestivamente informazioni e dati completi, veritieri e corretti.
7. Il docente che fruisca di finanziamenti alla ricerca o alle attività di formazione deve poter giustificare compiutamente le spese sostenute e produrre idonea documentazione o rendiconti su richiesta dell’Ateneo o del soggetto finanziatore.

Art. 24
Conclusione e pubblicazione dei risultati scientifici
1. Il docente si adopera per il massimo sviluppo e per la più intensa valorizzazione, pubblicità e diffusione dei risultati scientifici raggiunti, personalmente e dal gruppo di ricerca di cui è componente e responsabile.
2. I risultati scientifici dei lavori di gruppo sono divulgati riportando in modo chiaro e distinto il contributo di ciascun componente del gruppo di lavoro.
3. In caso di pubblicazione di opere scientifiche per le attività didattiche, il docente non può sottoscrivere contratti che contengono clausole che lo impegnano ad adottare quei testi.

Art. 25
Conflitti di interessi nella ricerca scientifica
1. Nello svolgimento dell’attività scientifica, il docente evita che il proprio interesse privato confligga, anche solo potenzialmente, con quello dell’Ateneo.
2. In caso di conflitti tra interessi propri o di soggetti esterni con i quali intrattenga rapporti e lo svolgimento di attività di ricerca, il docente dichiara espressamente la propria posizione di conflitto e si astiene dall’assumere decisioni o dal partecipare alle decisioni che riguardino la materia oggetto di conflitto.
3. In particolare, costituiscono casi di conflitto di interessi:
a) il conflitto relativo all’uso dei risultati della ricerca, con particolare riguardo all’uso di informazioni privilegiate;
b) il conflitto tra interesse allo sviluppo della ricerca e alla diffusione dei risultati raggiunti e i contrari interessi di soggetti ai quali il docente sia legato da rapporti professionali o di altro genere;
c) il conflitto tra lo svolgimento della ricerca presso l’Ateneo e l’utilizzazione dei suoi risultati a fini personali o professionali;
d) il conflitto tra gli interessi del docente e le necessità della ricerca in sede di acquisto di beni e servizi.
4. Il docente che si trovi in posizione di conflitto di interessi, personale o relativa ai propri allievi, si astiene dalla decisione o dalla partecipazione alla decisione sul finanziamento dei progetti di ricerca.

Art. 26
Plagio
1. Il docente deve astenersi da qualsiasi forma di plagio scientifico e letterario, intendendosi come tale l’intenzionale attribuzione a se stessi o a altro autore di parole, idee, ricerche o scoperte altrui, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate.
2. Il docente si impegna a riconoscere ogni debito intellettuale nella forma della citazione del contributo di terzi.
3. Il docente si impegna a segnalare all’interno della comunità scientifica di appartenenza ogni caso di plagio di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 27
Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione
1. Il docente si attiene ai principi di professionalità, equità e imparzialità in tutte le occasioni in cui sia chiamato a determinare le scelte di selezione di ricercatori o a partecipare a procedure di valutazione per l’accesso e per la progressione della carriera universitaria.
2. Il docente incoraggia la diffusione dei titoli, scientifici e didattici.
3. Il docente che pone la propria candidatura per la elezione nelle commissioni di selezione rispetta la libera determinazione dei colleghi e si astiene da ogni forma di pressione.
4. Il docente, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle procedure di selezione e di valutazione, assicura che i candidati ricevano una adeguata e tempestiva informazione dell’esito delle valutazioni.

Art. 28
Astensione da forme di favoritismo e nepotismo
1. Il docente si impegna a contrastare i fenomeni di favoritismo e nepotismo.
2. Sussiste favoritismo allorché il docente, nell’avvio o nelle fasi successive della carriera accademica, anteponga i propri allievi a scapito di altri candidati obiettivamente più meritevoli.
3. Sussiste nepotismo quando il docente, nell’avvio o nelle fasi successive della carriera accademica, utilizza la propria autorevolezza per favorire o perché siano favoriti il coniuge, i figli, i familiari o i conviventi e, comunque, le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o di affinità entro il quarto grado ovvero i componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
4. Il docente si astiene da qualsiasi forma di pressione, diretta o indiretta, per la concessione di benefici di qualsiasi natura a favore dei soggetti di cui al comma 3 da parte della struttura didattica, scientifica o assistenziale alla quale afferisce e/o appartiene o di altre strutture dell’Ateneo.
5. Nessun docente può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, i soggetti di cui al comma 3.
6. Non possono partecipare ai procedimenti di cui al presente comma coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata o che conferisce gli assegni e i contratti, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo:
a) chiamata di professori;
b) trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato;
c) conferimento di contratti per ricercatore a tempo determinato;
d) conferimento di assegni di ricerca;
e) stipulazione di contratti dei quali sia parte a qualsiasi titolo l’Ateneo.
7. Alle procedure di mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato nell’ambito dell’Ateneo non può partecipare il coniuge, il convivente, il parente e l’affine fino al quarto grado, di un professore appartenente alla struttura didattica che attiva la procedura.

Art. 29
Rapporti tra attività collaterali e attività universitarie
1. Le attività professionali o altre attività non possono pregiudicare la crescita scientifica e l’attività didattica.
2. Il docente si impegna a evitare che tali attività lo collochino in situazioni di conflitto di interessi rispetto all’Ateneo.

Titolo III
La comunità degli studenti

Art. 30
Centralità dello studente
1. L’Ateneo riconosce la centralità della comunità degli studenti e di ogni singolo studente.
2. L’Ateneo si impegna a realizzare e a mantenere le condizioni più adeguate allo sviluppo della personalità e della coscienza morale e civile degli studenti.
3. L’Ateneo si impegna a garantire agli studenti il diritto di fruire di spazi comuni di socialità e di confronto reciproco, nonché il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi a ciò deputati, di associarsi e di organizzarsi nel rispetto delle leggi dello Stato, dello Statuto, del presente Codice e dei regolamenti, compatibilmente con le disponibilità delle proprie strutture.
4. L’Ateneo si impegna a organizzare le attività didattiche, le prove di ammissione ai corsi, i concorsi, le valutazioni e le verifiche secondo criteri di trasparenza, assistenza e riconoscimento del merito.
5. L’Ateneo garantisce il diritto allo studio, la tutela dell’integrità e il rispetto della personalità di ogni studente, evitando ogni sorta di condizionamento o di disagio.
6. L’Ateneo si impegna a fornire agli studenti gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative per raggiungere il successo negli studi e per affrontare in modo qualificato e responsabile il mondo del lavoro.

Art. 31
Doveri nei confronti dell’Ateneo e degli altri studenti
1. Lo studente dell’Ateneo, attraverso lo studio e la partecipazione attiva alla vita universitaria, è tenuto a concorrere alla crescita culturale dell’istituzione accademica e della società in cui essa è inserita.
2. Lo studente è tenuto a partecipare al sostegno economico dell’Ateneo in base alle possibilità del nucleo familiare di appartenenza.
3. Lo studente deve fornire all’Ateneo dati reddituali e patrimoniali fedeli e coerenti con le proprie effettive condizioni di vita.
4. Lo studente è tenuto a rispettare la proprietà dell’Ateneo dei testi e dei materiali di studio consultati e a consentirne la regolare fruizione agli altri componenti dell’Ateneo.
5. Lo studente beneficiario, a diverso titolo, delle provvidenze dell’Ateneo e delle pubbliche risorse messe a sua disposizione in attuazione dell’art. 34 della Costituzione ha il dovere di farne l’uso più diligente e responsabile nel proprio percorso educativo e di studio.
6. L’Ateneo si impegna fornire gli ausili necessari agli studenti diversamente abili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure.

 

Art. 32
Impegno formativo e rapporti con il corpo docente
1. Lo studente dell’Ateneo è tenuto a soddisfare gli impegni formativi assunti con l’iscrizione, osservando comportamenti che consentano e favoriscano il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di ammissione ai corsi e di verifica del profitto, delle attività di studio e ricerca.
2. Allo studente non è consentito:
a) ostacolare le attività didattiche, di studio, di ricerca, assistenziali e amministrative dell’Ateneo, pregiudicandone il regolare svolgimento;
b) violare le regole attinenti al corretto svolgimento delle valutazioni e delle verifiche di qualunque tipo, incluse prove di ammissione, concorsi, prove selettive, esami, compiti, relazioni, presentazioni, tesi, valutazioni dell’attività didattica o di ricerca e così via, come ad esempio:
b1) consultare fonti e documenti non espressamente consentiti;
b2) appropriarsi di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione elaborata o riportata in scritti o in interventi orali altrui senza espressamente e correttamente indicarne le fonti. In particolare, è dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto d’intesa con il docente, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d’autore e la proprietà delle opere di ingegno di ogni livello;
b3) procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente a tali valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l’accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti;
b4) produrre, diffondere o utilizzare dati, informazioni, documenti, dichiarazioni formali o fonti non veritiere;
c) tenere altri comportamenti contrari ai principi e alle regole del presente Codice, quando da essi possa derivare o sia derivato un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al corretto svolgimento delle attività universitarie e/o a terzi.
3. Lo studente deve prendere parte con serietà e lealtà alle attività di valutazione della didattica e dei servizi dell’Ateneo, nella consapevolezza di recare un utile contributo al miglioramento della vita dell’Ateneo.

Art. 33
Governo dell’Ateneo e rappresentanza studentesca
1. L’Ateneo garantisce il diritto dello studente di partecipare alla vita e al governo democratico dell’Ateneo, esercitando l’istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo dell’Ateneo, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, i rappresentanti degli studenti hanno il dovere di esercitare il proprio mandato con continuità e impegno, ispirando i propri comportamenti al rispetto dell’istituzione universitaria, delle sue finalità e delle leggi che la regolano, del presente Codice, dei diritti di tutti gli studenti e del superiore interesse dell’Ateneo.
3. La dialettica tra associazioni e/o tra movimenti studenteschi deve essere improntata al rispetto reciproco, alla compostezza e all’osservanza delle regole democratiche.

Titolo IV
Il personale

Art. 34
Centralità del personale
1. L’Ateneo riconosce la centralità del personale e di ogni singolo appartenente al personale.
2. L’organizzazione e l’esercizio di tutte le attività del personale si conformano al principio di legalità, nonché ai canoni di trasparenza, buon andamento e imparzialità, ai principi di partecipazione alla definizione degli obiettivi di lavoro, di valorizzazione delle competenze e del merito, di ottimale utilizzo delle risorse umane e materiali, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e della ripartizione effettiva delle responsabilità.
3. In particolare, l’Ateneo si impegna a realizzare e a mantenere condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell’integrità del personale e al rispetto della loro personalità, evitando ogni sorta di condizionamento o di disagio.
4. L’Ateneo si impegna altresì ad adottare criteri di merito, di competenza e di professionalità per qualunque decisione inerente ai rapporti di lavoro con il personale di cui si avvale e con i collaboratori in genere. L’Ateneo opera affinché ogni appartenente al personale, per quanto di competenza, adotti comportamenti coerenti con i suddetti criteri e funzionali all’attuazione di questi.
5. L’Ateneo si impegna a garantire al personale il diritto di fruire di spazi comuni di confronto reciproco, nonché il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi a ciò deputati, di associarsi e di organizzarsi nel rispetto delle leggi dello Stato, dello Statuto, del presente Codice e dei regolamenti, compatibilmente con le disponibilità delle proprie strutture.
6. L’Ateneo promuove l’utilizzo delle forme più avanzate di comunicazione e coinvolgimento del personale.

Art. 35
Selezione del personale
1. Coerentemente con le finalità istituzionali dell’Ateneo, la valutazione delle candidature e la selezione del personale di cui si avvale l’Ateneo sono compiute in base alle esigenze operative e alla corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per tutti i candidati.
2. Le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale atteso, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali.
3. Nell’ambito del processo di selezione, l’Ateneo adotta le metodologie che, diversificate in base al ruolo, rendono il più possibile oggettivo e mirato il processo di individuazione del candidato.
4. L’Ateneo rifiuta pratiche discriminatorie nella selezione del personale, nonché ogni forma di favoritismo e si avvale esclusivamente di personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché ai principi dello Statuto e del presente Codice.

Art. 36
Sviluppo e formazione del personale
1. L’Ateneo, in virtù del principio di valorizzazione delle risorse umane di cui si avvale, si impegna a favorirne la crescita e lo sviluppo, senza alcuna forma di discriminazione. L’Ateneo definisce un’architettura di sistema professionale chiara e strutturata, che consenta di individuare percorsi di sviluppo e di formazione adeguati e valorizzanti.
2. Il sistema di valutazione è gestito in modo trasparente e oggettivo per le sue funzioni di responsabilizzazione e di sviluppo dell’Ateneo.

Art. 37
Gestione del personale
1. L’accesso agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze dell’Ateneo e senza alcuna discriminazione.
2. Compatibilmente con i criteri di efficienza generale del lavoro, l’Ateneo si impegna a condividere forme di flessibilità organizzativa che agevolino la gestione dello stato di disabilità, di maternità e, in generale, la cura dei figli.
3. Tutti i provvedimenti di gestione del personale sono fondati sull’effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai soggetti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito, secondo quanto stabilito dagli strumenti normativi vigenti.
4. I responsabili di funzione sono tenuti a utilizzare e a valorizzare tutte le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita di ogni componente del personale, attraverso tutti gli strumenti più opportuni.

Art. 38
Doveri del personale
1 Il personale dell’Ateneo è tenuto:
a) a non accettare né a promettere dazioni di denaro o altra utilità, benefici (sia diretti che indiretti), regalie, omaggi. In particolare, deve respingere ogni dazione tale da compromettere la propria indipendenza e l’immagine dell’Ateneo e tale da poter essere interpretata come finalizzata a ottenere un trattamento di favore incompatibile con leggi o disposizioni interne;
b) a orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con docenti, studenti, colleghi, superiori e subordinati, al perseguimento dei fini dell’Ateneo, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice;
c) a elaborare con perizia e professionalità tutta la documentazione relativa alla propria attività provvedendo ad archiviarla accuratamente, così da poter consentire eventuali verifiche da parte dei soggetti autorizzati;
d) ad applicare le procedure interne, con lealtà, correttezza e trasparenza, facendo in modo, ove possibile, che tutte le attività siano adeguatamente documentate e/o documentabili;
e) a prestare la massima attenzione nell’espletamento delle attività istituzionali comportamenti suscettibili di incidere sui principi di imparzialità e correttezza;
f) ad applicare le politiche interne in tema di sicurezza, riservatezza e diffusione delle informazioni riguardanti l’Ateneo, con particolare riguardo alle informazioni riservate eventualmente trattate in ragione del proprio ufficio;
g) a ispirare la propria condotta anche ai principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle regole deontologiche proprie della categoria professionale di appartenenza:
h) ad astenersi da comportamenti pubblici suscettibili di ledere il buon nome dell’Ateneo.
2. Il personale che partecipa ad attività di ricerca conforma la propria condotta ai principi e ai criteri di cui all’art. 23.

Art. 39
Conflitti di interessi nell’azione del personale
1. Nello svolgimento delle attività, l’appartenente al personale è tenuto, all’insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, a darne tempestiva comunicazione al superiore gerarchico, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.
2. Nessun appartenente al personale può assumere la responsabilità di divisioni, ripartizioni e funzioni di responsabilità amministrativa nei dipartimenti universitari, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso.
3. L’appartenente al personale è altresì tenuto a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Titolo V
Regole di condotta nelle attività assistenziali

Art. 40
Centralità del paziente
1. L’Ateneo riconosce la centralità del paziente.
2. Fermo quanto previsto dal titolo II e dal Titolo IV, i componenti dell’Ateneo chiamati allo svolgimento dell’attività assistenziale sono tenuti a instaurare con il paziente e con i suoi familiari rapporti conformi ai codici deontologici di categoria e rispettosi dei diritti riconosciuti nella Carta europea dei diritti del malato e dei valori che ispirano l’Ateneo.

Art. 41
Consulenza etica sulle attività di sperimentazione di base, animale e clinica
1. I componenti dell’Ateneo chiamati allo svolgimento dell’attività assistenziale sono tenuti a rivolgersi alla struttura competente per le attività di valutazione e di verifica dei protocolli di sperimentazione di base, animale e clinica, e a conformarsi ai pareri e alle direttive di comportamento resi dalla medesima struttura.

Art. 42
Documentazione clinica e scheda di dimissione ospedaliera
1. I componenti dell’Ateneo chiamati allo svolgimento dell’attività assistenziale sono tenuti a garantire una gestione corretta della documentazione clinica e della scheda di dimissione ospedaliera al fine di renderla completa, veritiera e leggibile.
2. I componenti dell’Ateneo si impegnano altresì a osservare e ad applicare le regole stabilite da specifiche procedure inerenti alle modalità operative per la corretta gestione dei ricoveri ospedalieri e, più in generale, dell’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie ed evitano che tali attività vengano indirizzate al perseguimento di rimborsi e vantaggi remunerativi non dovuti.

Art. 43
Profili organizzativi nella erogazione dei servizi
1. I componenti dell’Ateneo chiamati allo svolgimento dell’attività assistenziale si impegnano ad assicurare l’appropriatezza degli interventi sulla base delle migliori evidenze disponibili e alla luce dell’esperienza maturata.
2. I componenti dell’Ateneo assicurano collaborazione e coordinamento tra le diverse strutture e i diversi operatori allo scopo di assicurare la migliore assistenza al paziente.

Art. 44
Rendicontazione delle prestazioni erogate
1. I componenti dell’Ateneo chiamati allo svolgimento dell’attività assistenziale sono tenuti a conservare, registrare, rendicontare e trasmettere correttamente e in modo adeguato alle autorità pubbliche di controllo tutte le informazioni e tutti i dati finalizzati al rimborso da parte della Regione delle prestazioni sanitarie erogate.

 

Titolo VI
Disposizioni attuative

Art. 45
Attuazione del Codice etico all’interno dell’Ateneo
1. Tutti i componenti dell’Ateneo sono tenuti a:
a) prendere visione del Codice etico e informarsi sulle relative prassi interpretative;
b) osservare il presente Codice come canone di adeguatezza etica dei comportamenti dei singoli.
2. L’osservanza del Codice etico è demandata al senso di fedeltà all’Ateneo, all’onore, alla lealtà e alla correttezza di quanti operano in seno alla comunità universitaria.
3. I componenti dell’Ateneo devono segnalare al Rettore comportamenti contrari al Codice etico di cui siano venuti a conoscenza, nonché ad adoperarsi, in relazione alle responsabilità di ciascuno, affinché tali comportamenti cessino al più presto.
4. Il presente Codice non sostituisce i precetti contenuti nelle leggi, nei regolamenti, nonché nello Statuto e nelle restanti fonti espressive dell’autonomia universitaria, ma integra le disposizioni applicabili ai componenti dell’Ateneo e dalle quali conseguono diritti e doveri.
5. Il rispetto delle leggi e degli atti normativi in genere, nonché dei regolamenti, dei protocolli e delle procedure emanati dall’Ateneo, oltre che giuridicamente doveroso, si considera esso stesso rispondente alle finalità del Codice etico.
6. In nessun caso il perseguimento dell’interesse dell’Ateneo può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa e al presente Codice.

Art. 46
Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi
1. L’Ateneo ispira la propria condotta alle disposizioni del presente codice anche nei rapporti con i terzi.
2. Promuove la conoscenza del Codice etico da parte di coloro con i quali ha rapporti contrattuali e chiede loro di attestare espressamente di averne preso visione in ciascun contratto.
3. L’inosservanza delle disposizioni del presente Codice etico da parte di terzi preclude la rinegoziazione dei contratti in essere e la stipulazione di nuovi contratti con essi.

Art. 47
Diffusione del Codice etico
1. L’Ateneo promuove la più ampia divulgazione e conoscenza del Codice etico e ne favorisce l’osservanza, attraverso ogni mezzo ritenuto idoneo a tal fine.
2. Il Codice etico è reso disponibile sul sito web dell’Ateneo. Una copia a stampa del Codice etico è sempre depositata presso il Rettorato, la Direzione di ciascun Dipartimento e l’Ufficio del Direttore generale.
4. Al momento dell’assunzione in servizio dei docenti e degli appartenenti al personale, nonché al momento dell’iscrizione ai corsi degli studenti è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza del Codice etico e l’impegno a condividerne e rispettarne lo spirito e i contenuti.

Art. 48
Sistema dei controlli sulle attività e sui risultati conseguiti
1. I componenti dell’Ateneo sono tenuti a promuovere a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell’efficienza dell’azione universitaria.
2. Ogni componente dell’Ateneo è tenuto al più diligente e responsabile rispetto delle regole e delle procedure e a prestare la massima collaborazione alle funzioni e agli organi interni deputati al controllo, mostrandosi disponibile e collaborativo in occasione di qualsiasi attività di vigilanza e di verifica.

Art. 49
Sanzioni per la violazione del Codice etico
1. Il Rettore, o un suo delegato, venuto a conoscenza di atti o fatti costituenti violazione del Codice Etico, quando non ritiene di disporre l'archiviazione allo stato degli atti, incardina il procedimento di accertamento istruttorio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il procedimento di accertamento istruttorio deve garantire i diritti di difesa, di audizione, di deduzione probatoria e di deposito di documenti.
3. E' ammessa l'assunzione di prove d'ufficio.
4. Il procedimento di accertamento istruttorio non può durare oltre novanta giorni, con facoltà di sospensione del termine per una sola volta, per il compimento di atti istruttori.
5. L'organo istruttorio dispone:
- l'archiviazione allo stato degli atti, senza instaurazione di un procedimento di accertamento istruttorio;
- l'archiviazione della pratica, con provvedimento motivato in fatto e in diritto, a seguito di un procedimento di accertamento istruttorio;
- l'esercizio dell'azione disciplinare per violazione del Codice Etico, con la formulazione dei capi d'incolpazione e di richiesta delle relative sanzioni disciplinari;
- l'esercizio dell'azione disciplinare davanti al Consiglio di Amministrazione, quando gli atti e i fatti accertati costituiscono illecito disciplinare per violazione del Codice Disciplinare.
6. Il Senato Accademico è l'organo competente in materia di violazioni del Codice Etico e per l'applicazione delle relative sanzioni.
7. Il procedimento disciplinare è regolamentato dai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riconoscimento dei diritti di difesa, di audizione, di deduzione probatoria e di deposito di documenti.
8. Il procedimento disciplinare non può durare oltre novanta giorni, con facoltà di sospensione del termine per una sola volta, per il compimento di atti istruttori.
9. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità, sono le seguenti: richiamo, censura e sospensione temporanea da cariche istituzionali per un massimo di mesi sei.
10. Il Rettore non partecipa alla votazione al Senato Accademico, esercitando le funzioni di organo esercitante l'azione disciplinare per violazione del Codice Etico.
11. Il provvedimento decisorio del Senato Accademico è firmato dal Pro Rettore Vicario e dal Direttore Generale.
12. Il Senato Accademico, quando gli atti e i fatti accertati costituiscono illecito disciplinare per violazione del Codice Disciplinare, rimette gli atti al Rettore per l'esercizio dell'azione disciplinare davanti al Consiglio di Amministrazione".
Dichiarazione di accettazione e di impegno
a rispettare il Codice etico dell’Università di Roma Tor Vergata (*)

Il sottoscritto _________________________ dichiara di aver letto il Codice etico dell’Università di Roma Tor Vergata e di impegnarsi a conformare il proprio comportamento alle regole in esso contenute, essendo consapevole delle responsabilità connesse alla loro violazione
Roma, ___________

Nome e cognome
Data e luogo

 

(*) La dichiarazione di accettazione e di impegno al rispetto del Codice etico dell’Ateneo può essere acquisita anche attraverso idonea equivalente modalità

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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