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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI – SETTORE III

5.2) REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

………OMISSIS……….

APPROVA

 il Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca, così come di seguito riportato:

Regolamento per i Corsi di dottorato di ricerca

Art. 1. Istituzione dei dottorati di ricerca
Art. 2. Obiettivi formativi e programma di studi
Art. 3. Organi dei corsi di dottorato di ricerca
Art. 4. Durata dei corsi
Art. 5. Modalità di ammissione ai corsi
Art. 6. Modalità di conferimento del titolo
Art. 7. Risorse finanziarie
Art. 8. Procedure contabili
Art. 9. Contributo per l’accesso e la frequenza
Art. 10. Borse di studio
Art. 11. Attività di supporto alla didattica
Art. 12. Incompatibilità
Art. 13. Ripartizione dei fondi
Art. 14. Abbreviazioni di corso
Art. 15. Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca
Art. 16. Macroarea di medicina e chirurgia
Art. 17. Norma transitoria

Art. 1. Istituzione dei dottorati di ricerca
1. Presso l’Ateneo possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca, che costituiscono parte integrante delle attività formative e culturali di terzo livello.
2. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione di più settori.
3. Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, l’istituzione di un corso di dottorato è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti, previo parere favorevole del Senato accademico. L’istituzione è adottata con decreto del Rettore.
4. La proposta deve indicare il Dipartimento di riferimentoche assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso qualora alla realizzazione del corso concorrano più dipartimenti, nonché i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso, le strutture utilizzabili, il numero richiesto di docenti che siano notoriamente qualificati per la specifica e originale produzione scientifica, le eventuali proposte di convenzione e di accordi nazionali e internazionali, l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza, il numero di partecipanti, il numero di dottorandi esonerati totalmente o parzialmente dai contributi per l'accesso e la frequenza, il numero di borse di studio proposte e di quelle eventualmente finanziate da soggetti esterni, la sede delle attività didattiche e di ricerca.
5. Salvo diversa indicazione del Dipartimento di riferimento, i requisiti di cui al comma 4 debbono permanere ai fini dell’attivazione negli anni successivi a quello di istituzione. Le eventuali modifiche sono emanate con decreto rettorale.
6. Il numero di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre.

Art. 2. Obiettivi formativi e programma di studi
1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca consistono nello svolgimento di lezioni avanzate e di programmi di ricerca individuali e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti.

Art. 3. Organi dei corsi di dottorato di ricerca
1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico, sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del corso. Il Collegio propone al Dipartimento di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, nonché quelle per la gestione, predisponendone preventivamente un piano finanziario complessivo. Il Collegio può proporre di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Il Collegio delibera alla fine di ogni anno di corso l’ammissione degli iscritti all’anno di corso successivo o all'esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.
3. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti di ruolo che, a richiesta, vengono designati dal Dipartimento di riferimento, d’intesa con i Dipartimenti associati ove esistenti.
4. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso; ne sovraintende il funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del corso, che trasmette al Dipartimento di riferimento e a quelli associati ove esistenti.
5. Il Coordinatore è eletto dai docenti di ruolo che fanno parte del Collegio dei docenti tra i professori ordinari di ruolo dell’Ateneo nel proprio seno, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. L’elezione è riservata ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
6. Qualora convenzioni o accordi nazionali e internazionali prevedano che il Coordinatore del dottorato non sia di ruolo nell'Ateneo, il Collegio dei docenti individua al proprio interno un docente dell'Ateneo, quale referente ai fini della rappresentanza e della stesura della relazione sulle attività didattiche e di ricerca.

Art. 4. Durata dei corsi
1. La durata dei corsi di dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni accademici né superiore a quattro anni accademici per i dottorandi a tempo pieno e a cinque anni accademici per i dottorandi a tempo parziale.
2. Può essere prevista una durata diversa a seguito di accordi internazionali riguardanti singoli corsi.
3. Il dottorando che non concluda il corso nei termini previsti al comma 1, presentando al Collegio la tesi finale, è considerato decaduto ed escluso tramite decreto rettorale. In casi eccezionali, debitamente motivati, il Collegio può autorizzare il dottorando a prolungare il corso al massimo per un anno.

Art. 5. Modalità di ammissione ai corsi
1. Possono presentare domanda di ammissione al corso i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso della laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento o che conseguano entro il 31 ottobre di ogni anno accademico la laurea o titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato equivalente dalla Commissione per l’esame di ammissione.
2. I candidati stranieri, ai fini dell’ammissione al concorso, devono presentare, contestualmente alla domanda di ammissione, la documentazione necessaria alla valutazione della equipollenza della laurea (certificato di laurea con gli esami sostenuti e la valutazione tradotto in lingua italiana o inglese). Ai soli effetti dell’ammissione al corso la valutazione di equipollenza è effettuata dalla Commissione per l’esame di ammissione. I candidati stranieri ammessi ai corsi di dottorato devono essere in regola con la legislazione in materia di soggiorno degli stranieri.
3. L’ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base dei titoli presentati anche in forma elettronica e/o di una o più prove pubblicizzate sul bando di concorso, a giudizio insindacabile di una Commissione nominata con decreto del Rettore e composta dal Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da altri due componenti scelti tra professori di ruolo indicati dal Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da altri due docenti appartenenti al Collegio dei docenti in qualità di esperti. Al termine delle procedure di ammissione la Commissione compila la graduatoria generale di merito.
4. In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentrano gli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
6. L’Ateneo assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.

Art. 6. Modalità di conferimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore a seguito del superamento dell’esame finale.
2. L’esame finale consiste nella discussione della tesi di dottorato. In caso di esito negativo, l’esame finale può essere ripetuto, ma solo per una volta.
3. La valutazione della tesi di dottorato, che può essere redatta, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, anche in lingua straniera, è demandata a una Commissione nominata dal Rettore, su indicazione del Collegio dei docenti. Tale Commissione è composta da tre docenti universitari italiani e/o stranieri, di cui un componente del Collegio dei docenti, e può essere integrata da ricercatori di enti di ricerca italiani e/o stranieri. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi. La valutazione finale della Commissione è espressa in termini di adeguata, apprezzabile, rilevante o eccellente qualità.
4. Salvo proroghe accordate dal Rettore, l’esame finale si dovrà svolgere, pena la decadenza, entro il mese di giugno successivo alla conclusione dell’ultimo anno accademico utile ai sensi del precedente art. 4. I dottorandi che non sostengano l’esame entro tale termine possono presentare domanda di proroga ai sensi del precedente art. 4.
5. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Ateneo, che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultabilità. Deroghe a tale disciplina possono essere concesse, su motivata istanza degli interessati, dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti.
7. L’Ateneo effettua il deposito a norma di legge presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 7. Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso sono costituite:
a) dal novanta per cento dei contributi per l’accesso e la frequenza di cui all’art. 9;
b) dai fondi di funzionamento eventualmente assegnati dall’Ateneo;
c) dal novanta per cento di specifici contributi di funzionamento derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all’Ateneo.
2. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d’intesa con i Dipartimenti associati ove esistenti, può stabilire un compenso per i docenti esterni. Per i docenti interni può essere stabilito un compenso qualora superino i limiti dell’impegno orario complessivo previsto per i professori e i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso; può essere previsto anche un compenso per la documentata attività di organizzazione e gestione del corso di dottorato.
3. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d’intesa con i Dipartimenti associati ove esistenti, può stipulare contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
4. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d’intesa con i Dipartimenti associati ove esistenti, definisce l’ammontare del contributo per l’accesso e la frequenza. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d’intesa con i Dipartimenti associati ove esistenti, attiva borse di studio, anche in variazione di quanto inizialmente previsto nella proposta di istituzione del corso di dottorato.
5. Le borse di studio finanziate dall’Ateneo e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e assegnate al corso di dottorato ma non attivate per il ciclo di riferimento per rinuncia dei dottorandi assegnatari o per mancanza di candidati idonei possono essere riutilizzate nel medesimo dottorato su richiesta del Collegio dei docenti. Tale disciplina si applica anche alle borse che si siano rese disponibili per rinunzia sopravvenuta o per esclusione del titolare del dottorato. Gli importi corrispondenti sono utilizzabili, anche in modo frazionato, in favore di dottorandi non titolari di borsa, pure per il finanziamento di missioni o di periodi di ricerca o formazione all’estero.

Art. 8. Procedure contabili
1. Al bilancio unico di Ateneo è destinato il dieci per cento dei contributi per l’accesso e la frequenza, oltre la quota per l’assicurazione obbligatoria, nonché il dieci per cento dei contributi specifici di funzionamento derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all’amministrazione universitaria.

Art. 9. Contributo per l’accesso e la frequenza
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l’accesso e la frequenza. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione e di frequenza. Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento del premio assicurativo per la copertura di infortuni e per responsabilità civile contro terzi nella misura fissata annualmente dall'Ateneo.
2. L’esonero totale o parziale dal contributo per l’accesso e la frequenza può essere annualmente proposto al Consiglio di amministrazione dal Collegio dei docenti previa valutazione comparativa del merito e, in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica equivalente determinata ai sensi della normativa vigente. In particolare, l’esonero parziale del contributo per l’accesso e la frequenza può essere disposto per gli anni di corso successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare il corso a tempo parziale.

Art. 10. Borse di studio
1. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d’intesa con i Dipartimenti associati ove esistenti, determina annualmente il numero di iscritti ai quali sono erogate borse di studio.
2. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria generale di merito di cui all’art. 5, comma 3, previa valutazione comparativa del merito e, in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica equivalente determinata ai sensi della normativa vigente.
3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo sono a totale o parziale carico dell’Ateneo o di soggetti esterni sulla base di convenzioni. In questo ultimo caso il cofinanziamento della borsa di studio non può essere inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare totale e deve essere assicurato da idonea garanzia.
4. Per i dottorandi che si recano all'estero, l'importo delle borse di studio può essere aumentato per un periodo non superiore a diciotto mesi fino a un massimo del cinquanta per cento della borsa di studio.
5. I titolari di borse di studio e gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate. Essi devono chiedere al Collegio dei docenti l’autorizzazione per lo svolgimento di ulteriori attività o incarichi.
6. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d’intesa con i Dipartimenti associati ove esistenti, può escludere dal corso, con l'eventuale decadenza della borsa di studio, i dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni ovvero i dottorandi che non conseguano risultati sufficienti o tali da non consentire il soddisfacimento delle condizioni fissate per il passaggio all’anno successivo.
7. La proposta di esclusioni di cui al comma 6 deve essere definita dal Collegio dei docenti previa contestazione dell’addebito all’interessato e dopo aver valutato le sue eventuali osservazioni.
8. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a un anno per maternità e non superiore a due anni per grave e documentata malattia ovvero per la frequenza di scuole di specializzazione. I dottorandi hanno altresì il diritto di sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a dodici mesi in presenza di un rapporto di lavoro in prova.
9. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce possono essere coperti attingendo dalla graduatoria generale di merito di cui all’art. 5, comma 3.
10. I titolari di borse di studio possono svolgere attività retribuite autorizzate dal Collegio dei docenti fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo di euro 25.000,00. Il superamento di tale importo comporta la decadenza del godimento della borsa di studio limitatamente ai ratei successivi al momento in cui il superamento stesso si sia determinato e l’applicazione della tassa prevista per i dottorandi senza borsa.
11. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere dirette a integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
12. L’assegnazione della borsa di studio non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
13. Le borse di dottorato sono incompatibili con la titolarità di assegni di ricerca.

Art. 11. Attività di supporto alla didattica
1. L’eventuale collaborazione dei dottorandi alla didattica deve intendersi come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
2. Essa può dar luogo all’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza, su richiesta del Collegio dei docenti.

Art. 12. Incompatibilità
1. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri per un periodo non superiore a diciotto mesi. Tale limite non si applica in presenza di accordi internazionali.
2. L’iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena l’esclusione dal corso, con l’iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altra università o istituto di ricerca italiano o straniero.

Art. 13. Ripartizione dei fondi
1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 15 e tenuto conto del parere del Nucleo di valutazione, procede annualmente alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio e al funzionamento dei corsi di dottorato.

Art. 14. Abbreviazioni di corso
1. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d’intesa con quelli associati ove esistenti, può abbreviare, al massimo di un anno, la durata del corso agli studenti che, risultati vincitori del concorso di ammissione, abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea specialistico giudicato affine e pertinente dal Collegio stesso e che sia conseguente a studi di durata almeno annuale.

Art. 15. Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca
1. I Coordinatori dei corsi designano sei rappresentanti, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari individuate nell’articolo 7, comma 3, dello Statuto, che compongono la Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca.
2. La Struttura svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento dei corsi di dottorato, assicurandone la coerenza delle scelte strategiche e di politica scientifica, nonché funzioni di proposta, anche in relazione all’offerta formativa complessiva, ai rapporti con altri soggetti nazionali e internazionali e all’attività di autovalutazione. Al termine di ciascun anno accademico, la Struttura elabora una relazione generale sull’attività dei corsi di dottorato, che trasmette al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione.
3. I componenti della Struttura di coordinamento eleggono nel proprio seno il Presidente.


Art. 16. Macroarea di medicina e chirurgia
1. In considerazione della connessione inscindibile tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca, sono fatte salve le disposizioni particolari della macroarea di medicina e chirurgia.

 Art. 17. Norma transitoria
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento il Collegio dei docenti dei corsi di dottorato esistenti deve essere ricostituito.
2. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, il Collegio dei docenti deve eleggere il nuovo Coordinatore.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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