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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI – SETTORE III

 5.3) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI

………OMISSIS……….

APPROVA

 il Regolamento per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti, così come di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI

Indice

Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Illecito disciplinare
Art. 3. Sanzioni disciplinari
Art. 4. Potestà disciplinare
Art. 5. Commissione istruttoria
Art. 6. Dovere di riservatezza
Art. 7. Acquisizione della notizia dell’illecito disciplinare
Art. 8. Misure cautelari
Art. 9. Attività della Commissione istruttoria
Art. 10. Diritti dell’incolpato
Art. 11. Chiusura della istruttoria
Art. 12. Forma dei provvedimenti disciplinari
Art. 13. Impugnazioni
Art. 14. Adempimenti esecutivi

 TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Sono assoggettati alle norme del presente Regolamento gli studenti iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea magistrale, di diploma, nonché ai Master di primo e di secondo livello, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, organizzati nell’Ateneo, di seguito tutti indicati come corsi di studio, e quelli di altre sedi universitarie che frequentino l’Ateneo in base ad apposite convenzioni.

Art. 2
Illecito disciplinare
1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all’interno dell’Ateneo o di altre sedi con esso convenzionate che arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all’ordinata e civile convivenza all’interno dei locali e degli edifici universitari e all’ordinato svolgimento della vita universitaria ovvero provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l’Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualsiasi titolo.
2. I fatti di cui al precedente comma 1 assumono rilevanza disciplinare anche se commessi all’esterno dell’Ateneo, quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all’immagine dell’Ateneo stesso.

Art. 3
Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni che possono applicarsi in caso di illecito disciplinare sono:
a) l’ammonizione;
b) l’interdizione temporanea dalla frequenza di uno o più corsi di studio o dalle attività formative o di tirocinio svolte in laboratori o in altre strutture dell’Ateneo;
c) l’esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni, oppure da una o più sessioni degli esami di laurea;
d) la sospensione temporanea dall’Ateneo con conseguente perdita delle sessioni di esami. La durata della sospensione temporanea non può superare tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento.
2. Le sanzioni sono cumulabili.
3. Nella irrogazione della sanzione si deve tenere conto della gravità del fatto, della personalità dell’incolpato, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e della idoneità della sanzione a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa indole.
4. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

Art. 4
Potestà disciplinare
1. La potestà disciplinare sugli studenti è esercitata dal Rettore, sentito il Dipartimento al quale afferisce il corso di studi a cui lo studente è iscritto, che si esprime sulla base della relazione finale predisposta dalla Commissione istruttoria di cui al successivo art. 5. In caso di corsi di studio che afferiscano a più Dipartimenti, il Dipartimento competente è quello di riferimento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

Art. 5
Commissione istruttoria
1. Il Rettore nomina una Commissione istruttoria che ha il compito di verificare la notizia di illecito disciplinare, acquisendo tutti gli elementi necessari.
2. La Commissione istruttoria è formata da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo dell’Ateneo. Nel decreto di nomina sono indicati il Presidente e i componenti dell'Ufficio di segreteria. In caso di assenza del Presidente la presidenza è assunta dal professore più anziano nel ruolo.
3. La Commissione istruttoria resta in carica per due anni e può essere rinnovata.
4. La Commissione istruttoria, oltre allo svolgimento dell’attività di acquisizione degli elementi necessari, deve procedere all’audizione dello studente con le garanzie del successivo art. 11.
5. La Commissione istruttoria, per il compimento di singoli atti, può delegare uno dei propri componenti.
6. Quando, nel corso dell’attività istruttoria, vengano accertati fatti che possono costituire reato, la Commissione istruttoria deve darne immediata comunicazione al Rettore, per gli adempimenti di cui al successivo art. 7, comma 3.
7. Al termine dei propri lavori, la Commissione istruttoria deve approvare, a maggioranza dei propri componenti, una relazione finale.
8. La Commissione istruttoria è assistita da un Ufficio di segreteria, che partecipa alle riunioni, cura la conservazione degli atti e la redazione del verbale, sotto il controllo del Presidente o di altro componente.

Art. 6
Dovere di riservatezza
1. Fermo il diritto dell’interessato di accesso agli atti del procedimento, i componenti della Commissione e il personale dell’Ufficio di segreteria sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.

Art. 7
Acquisizione della notizia dell’illecito disciplinare
1. Gli organi, gli uffici e i dipendenti dell’Ateneo che vengano a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dal precedente art. 1, devono darne immediatamente informazione per iscritto al Direttore generale, il quale la inoltra al Rettore con sue eventuali richieste.
2. Il Rettore, non appena ricevuta la notizia dell’illecito disciplinare, la trasmette alla Commissione istruttoria di cui al precedente art. 5, con l’indicazione del termine entro il quale essa deve concludere i lavori. In ogni caso, tale termine non può superare i sei mesi.
3. Quando dalla informazione di cui al precedente comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica.
4. La pendenza del procedimento penale non sospende il procedimento disciplinare.

Art. 8
Misure cautelari
1. In attesa che la Commissione istruttoria termini i propri lavori e prima dell’adozione dei provvedimenti definitivi, il Rettore può applicare, anche su proposta della stessa Commissione istruttoria, una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole.
2. Le misure cautelari sono l’interdizione temporanea da uno o più corsi di studio, dalle attività didattiche o di tirocinio anche se svolte in laboratori o in altre strutture anche esterne all’Ateneo, nonché l’esclusione da uno o più esami di profitto.
3. Su richiesta dell’incolpato o della Commissione istruttoria o d’ufficio, il Rettore può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva, laddove emergano fatti che riducano la gravità dell’addebito ovvero comportamenti dell’incolpato che ne dimostrino il ravvedimento.
4. La durata della misura cautelare non può essere superiore a sei mesi.
5. L’irrogazione della misura cautelare viene registrata agli atti della carriera scolastica dello studente.

Art. 9
Attività della Commissione istruttoria
1. Entro il termine assegnato dal Rettore e, comunque, entro tre mesi eventualmente prorogabili di altri tre, la Commissione istruttoria acquisisce documenti, sente testimoni e compie qualsiasi altra attività idonea a verificare la notizia di illecito disciplinare.
2. La Commissione istruttoria deve invitare lo studente a sottoporsi a interrogatorio.
3. Delle attività della Commissione istruttoria è redatto verbale.

Art. 10
Diritti dell’incolpato
1. Prima dell’invito a sottoporsi a interrogatorio, e comunque nel più breve tempo possibile, la Commissione istruttoria invia allo studente l’avviso di apertura del procedimento. Tale avviso deve contenere la contestazione dell’addebito in forma chiara e precisa;
2. L’avviso rende altresì noto allo studente che è in sua facoltà:
a) presentarsi in ogni momento dinanzi alla Commissione istruttoria per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
b) farsi assistere da persona di fiducia;
c) presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa e indicare alla Commissione istruttoria eventuali prove da assumere.
3. Nell’invito a sottoporsi a interrogatorio, è contenuto anche l’avviso che l’incolpato ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
4. Tra la data di ricezione dell’invito e la data fissata per la presentazione dello studente dinanzi alla Commissione istruttoria non possono decorrere meno di dieci giorni.
5. Lo studente può presentare memorie in ogni stato del procedimento.

Art. 11
Chiusura dell’istruttoria
1. All’esito dell’istruttoria la Commissione presenta al Rettore una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene formulata una proposta di proscioglimento ovvero di irrogazione di una sanzione.
2. La proposta non ha carattere vincolante.
3. Il Rettore, se non ritiene di dover archiviare il procedimento, invia la proposta al Dipartimento competente di cui al precedente art. 4.
4. Il Dipartimento competente esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Rettore. Decorso tale termine, senza che il Dipartimento competente si sia espresso, il Rettore può adottare il provvedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento sanzionatorio deve essere adottato entro quindici giorni dal ricevimento della delibera del Dipartimento competente ovvero dal decorso del termine ci cui al precedente comma 4.

Art. 12
Forma dei provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti sanzionatori devono essere motivati.

Art. 13
Impugnazioni
1. Contro il provvedimento sanzionatorio del Rettore lo studente può proporre ricorso al Senato Accademico.
2. Il ricorso si propone per iscritto al Rettore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio ed è depositato al Protocollo generale dell’Ateneo o trasmesso per posta raccomandata. Nel caso di trasmissione per posta, fa fede la data di presentazione all’Ufficio postale.
3. Il Rettore trasmette entro quindici giorni l’impugnazione al Senato accademico, che decide entro sessanta giorni con provvedimento motivato.

Art. 14
Adempimenti esecutivi
1. Il Rettore cura l’esecuzione dei provvedimenti sanzionatori.
2. Il provvedimento sanzionatorio è comunicato allo studente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Dell’applicazione della sanzione della sospensione temporanea viene data comunicazione a tutti gli istituti di istruzione universitaria.
4. Le sanzioni disciplinari, rese esecutive dal Rettore, sono registrate agli atti della carriera scolastica dello studente e vengono trascritte nei fogli di congedo ovvero nei documenti di trasferimento.
5. Delle sanzioni irrogate a studenti di altre Università temporaneamente ospiti dell’Ateneo sono informate le Università di rispettiva appartenenza.

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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