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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI – SETTORE III

5.4) REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO.

………OMISSIS………

APPROVA

il Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento, come di seguito riportato:

Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento

Art. 1. Norme di carattere generale
Art. 2. Modalità per l'ammissione di studenti stranieri
Art. 3. Riconoscimento dei crediti pregressi
Art. 4. Verifiche del profitto
Art. 5. Docenti del Master
Art. 6. Organi del Master
Art. 7. Collegio dei docenti del Master
Art. 8. Coordinatore del Master
Art. 9. Comitato scientifico del Master
Art. 10. Obblighi e diritti degli iscritti al Master
Art. 11. Benefici economici a favore degli iscritti al Master
Art. 12. Master universitari a distanza
Art. 13. Modalità per l'istituzione
Art. 14. Riattivazione del Master
Art. 15. Risorse finanziarie
Art. 16. Procedure contabili
Art. 17. Copertura assicurativa contro gli infortuni
Art. 18. Corsi di perfezionamento
Art. 19. Master e Corsi di perfezionamento della Macroarea di medicina e chirurgia
Art. 20. Entrata in vigore

Art. 1. Norme di carattere generale
1. Possono essere istituiti corsi che rilasciano il titolo di Master di primo e di secondo livello, d’ora in poi denominati Master.
2. I Master afferiscono ai Dipartimenti, salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.
3. La denominazione “Master” si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 270/2004 e del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Ai corsi per il conseguimento del Master di primo livello si accede con la laurea triennale o il diploma universitario di durata triennale ovvero con altro titolo equipollente. Ai corsi per il conseguimento del Master di secondo livello si accede con la laurea specialistica o magistrale o conseguita in un corso di laurea almeno quadriennale ovvero con altro titolo ritenuto equipollente.
5. L’equipollenza dei titoli, ai soli fini dell’iscrizione al Master, è stabilita dal Dipartimento di riferimento su proposta del Collegio dei docenti. Il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l’iscrizione, prima dell’avvio delle attività formative.
6. I corsi del Master possono essere erogati anche con l’utilizzo di forme di didattica a distanza o mista se vengono utilizzate le due tecniche, frontale e telematica, congiuntamente e anche in lingua diversa dall’italiano.
7. L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi.
8. La durata del Master non può essere inferiore a un anno né superiore a tre.
9. Il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo livello non può essere inferiore a 60 crediti formativi universitari (CFU) per un totale di almeno 1500 ore, con un numero di ore di attività didattica frontale e altre forme di studio guidato e di didattica interattiva, di norma, non inferiore a 375 e non superiore a 750. Le restanti ore sono dedicate a stages o tirocini e/o alla redazione di un progetto o di un elaborato, nonché allo studio e alla preparazione individuale.
10. è possibile iscriversi a singoli moduli didattici. In tal caso, è richiesto lo stesso titolo di studio necessario per l’iscrizione al Master. Le modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti, il rilascio dell’attestato di frequenza e il riconoscimento dei relativi crediti ai partecipanti che li abbiano frequentati superando i relativi esami sono specificati nello Statuto del Master e nel relativo bando.
11. Ai fini dell’ammissione al Master, la valutazione dei titoli conseguiti all'estero e della loro equipollenza, al solo fine dell’iscrizione al Master, è demandata al Dipartimento di riferimento, su proposta del Collegio dei docenti.
12. L’inizio delle attività didattiche del Master non può essere anteriore al 1° settembre né posteriore al 30 aprile dell’anno accademico in corso, salvo casi particolari autorizzati di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.
13. L’attivazione del Master si perfeziona con la pubblicazione del bando. Dal momento della pubblicazione del bando devono trascorrere almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della presentazione delle domande. Può essere concessa una sola proroga di tale termine per un massimo di 30 giorni, ma comunque non può essere superata la data fissata per l’inizio delle attività didattiche.
14. Alla frequenza del Master e dei singoli moduli possono essere ammessi uditori, nella percentuale massima del 20 per cento dei partecipanti. Gli uditori sono soggetti che, pur non possedendo il titolo di studio necessario per l’accesso, sono in possesso di una solida esperienza professionale negli ambiti trattati dal Master. Gli uditori non sostengono verifiche del profitto, né esami finali e non conseguono crediti, ricevono un certificato di frequenza o di partecipazione in qualità di uditore e versano una contribuzione ridotta.L’ammissione degli uditori è decisa dal Collegio dei docenti.

Art. 2. Modalità per l'ammissione di studenti stranieri
1. è ammessa l’iscrizione di studenti extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero è regolata dalle norme vigenti.

Art. 3. Riconoscimento dei crediti pregressi
1. Possono essere riconosciute dal Collegio dei docenti attività formative, di perfezionamento e di tirocinio svolte successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master e delle quali esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell’ambito di corsi di studio), purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20.

Art. 4. Verifiche del profitto
1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all’articolazione delle varie attività è subordinato al superamento delle prove di verifica del profitto e della prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione di lode.

Art. 5. Docenti del Master
1. I docenti del Master sono nominati dal Dipartimento di riferimento, su proposta del Collegio dei docenti del Master.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.

Art. 6. Organi del Master
1. Sono organi del Master il Collegio dei docenti, il Coordinatore e il Comitato scientifico, ove costituito.

Art. 7. Collegio dei docenti del Master
1. Il Collegio dei docenti del Master è costituito da professori di prima o seconda fascia o da ricercatori dell’Ateneo, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel Master o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo Statuto del Master. I professori di prima o seconda fascia o i ricercatori dell’Ateneo non possono essere inferiori a tre.
2. Alle riunioni del Collegio dei docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni. Possono far parte del Collegio dei docenti, senza diritto di voto, non più di due rappresentanti degli enti con i quali sia stipulata una convenzione per l’organizzazione e il funzionamento del master.
3. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese. Inoltre, può proporre di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati e di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici e privati.
4. Il Collegio dei docenti può nominare un Comitato scientifico.

Art. 8. Coordinatore del Master
1. Il Coordinatore del Master ha la responsabilità dell’attività didattica impartita, sovrintende al funzionamento del Master, ne coordina le attività e cura i rapporti esterni. Attesta e autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove delegato dal Direttore del dipartimento di riferimento. Al termine dei corsi riferisce al Collegio dei docenti circa le iniziative effettuate. Convoca e presiede il Collegio dei docenti e il Comitato scientifico, ove costituito. Predispone, sulla base delle direttive del Collegio dei docenti, la relazione di cui all’art. 13, comma 9. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti nella prima riunione successiva.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è nominato dal Dipartimento di riferimento tra i professori di prima o seconda fascia o tra i ricercatori dell’Ateneo. La nomina è riservata ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Uno stesso docente non può essere Coordinatore di più di due Master universitari.
4. Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio dei docenti.

Art. 9. Comitato scientifico del Master
1. Può essere costituito un Comitato scientifico del Master con funzioni di indirizzo generale e di proposta.
2. Possono far parte del Comitato scientifico docenti dell’Ateneo e eminenti personalità nel panorama delle discipline impartite nel master, ivi compresi esperti designati anche da altre università, da organismi internazionali e dell’Unione Europea.
3. Il Comitato scientifico è nominato dal Collegio dei docenti e dura in carica tre anni.
Art. 10. Obblighi e diritti degli iscritti al Master
1. Gli iscritti al Master sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione, nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Collegio dei docenti.
2. Lo Statuto del Master regola gli obblighi di frequenza, la quale non deve essere inferiore al 70 per cento delle attività didattiche del corso.
3. A conclusione del Master, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato la prova finale viene rilasciato il titolo di Master.

Art. 11. Benefici economici a favore degli iscritti al Master
1. Il Collegio dei docenti può deliberare, per gli iscritti più meritevoli o per coloro che versino in situazioni di disagio economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici:
- attivazione di borse di studio;
- esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo di iscrizione al Master.
2. Per coloro che, da idonea documentazione, risultino essere in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Collegio dei docenti può deliberare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in possesso del titolo di studio richiesto una riduzione della quota di iscrizione non superiore al 40 per cento dell’intero importo, in seguito a un preventivo accordo con l’amministrazione interessata e purché gli iscritti che usufruiranno di tali agevolazioni rientrino nel numero massimo degli iscrivibili al corso.
4. Il Collegio dei docenti può esonerare i dipendenti dell’Università di Roma Tor Vergata che, in possesso del titolo di studio richiesto, vogliano iscriversi a un master attivato presso l’Università stessa, dal pagamento dell’80 per cento della quota di iscrizione. In tal caso il restante 20 per cento sarà a carico dell’Ateneo, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, a condizione che i corsi siano frequentati dal dipendente al di fuori dell’orario di servizio.
5. Può essere prevista la possibilità di frequentare gratuitamente il Master nei confronti di soggetti riconosciuti particolarmente esperti nel settore in cambio di una loro attività di tutoraggio.
6. Nel caso di esonero parziale dal contributo di iscrizione o di borse di studio, deve essere comunque versato all’Ateneo per la copertura delle spese generali il 20 per cento dell’intero contributo di iscrizione a carico del Master

Art. 12. Master universitari a distanza
1. Il Master è considerato a distanza se si avvale di forme di didattica telematica; è considerato in modalità mista presenza/distanza se vengono utilizzate le due tecniche, frontale e telematica, congiuntamente.
2. Nel caso in cui venga istituito un Master in cui è prevista, totalmente o parzialmente, la formazione a distanza:
- nella denominazione deve essere indicato se è in modalità teledidattica o in modalità didattica mista (presenza/distanza);
- devono essere indicate le modalità di svolgimento e delle prove, sia in itinere sia finali, nonché le modalità di valutazione;
- le modalità di accertamento del profitto debbono assicurare l’identificazione del candidato;
- la prova finale deve essere svolta in presenza.
3. I materiali didattici prodotti per un Master a distanza da personale dipendente o esterno all’Ateneo sono compensati a titolo di diritto di autore.

Art. 13. Modalità per l'istituzione
1. L’istituzione di un Master è proposta dal Dipartimento di riferimento. Nel caso in cui alla realizzazione di un Master concorrano più Dipartimenti, al momento dell’istituzione i Dipartimenti interessati individuano il Dipartimento di riferimento. La proposta è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione. Il Master è istituito con decreto del Rettore.
2. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento del Master sono svolte dal Dipartimento di riferimento. In nessun caso le suddette attività o la gestione e il controllo della carriera scolastica degli iscritti potranno essere svolte da soggetti esterni all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
3. All’atto dell’approvazione della proposta di istituzione del Master il Dipartimento di riferimento deve verificare che i corsi approvati non abbiano caratteristiche sostanzialmente uguali ad altri Master già attivati o in corso di attivazione. A tale scopo l’anagrafe dei Master universitari è inviata a tutti i Direttori dei dipartimenti e aggiornata annualmente.
4. Un Master può essere proposto anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri e con enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni. Tali convenzioni devono essere proposte dal Dipartimento di riferimento e approvate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. In tal caso lo Statuto determina le norme organizzative che ne regolano il funzionamento e il numero dei crediti che devono essere maturati presso gli Atenei convenzionati; inoltre, individua quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all’iscrizione degli studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa del Master, compreso il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Master deve essere corredata da una scheda di fattibilità, in cui devono essere indicate le risorse fisiche, strutturali e finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo, nonché da un piano economico, ispirato al principio del pareggio, che indichi la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie spese. Contestualmente deve essere compilato on line un modulo notizie al fine di aggiornare l’anagrafe dei Master universitari.
6. Lo statuto del Master, redatto secondo lo schema-tipo predisposto dall’Amministrazione, deve contenere, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento:

  • la denominazione del Master e la denominazione, a esso correlata, del titolo di Master che viene rilasciato;
  • l’indicazione del livello del titolo rilasciato a conclusione dei corsi;
  • l’indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione con altri enti o università;
  • le finalità e il progetto del Master;
  • i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al d.m. n. 509/1999;
  • la durata;
  • il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa e alla prova finale, necessari per il conseguimento del titolo, e il numero totale di ore di lezione frontale e di attività didattica interattiva;
  • l’articolazione del Master con l’indicazione degli insegnamenti, indicando per ogni insegnamento il settore scientifico disciplinare, le ore di didattica frontale e interattiva previste, i crediti maturati;
  • le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
  • le modalità delle prove di verifica e della prova finale;
  • il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza il quale il Master non viene attivato.
  • le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l’ammissione al Master o i criteri di ammissione;
  • le eventuali modalità di accettazione di frequentanti a singole attività formative e le forme di contribuzione e di certificazione;
  • i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;
  • l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti e se l’importo è rateizzabile (massimo in 2 rate o 3 se l’importo è superiore a € 6.000,00);
  • il Dipartimento di riferimento e la sede delle attività didattiche.

7. La delibera del Dipartimento con la proposta di istituzione di un Master deve pervenire all’Amministrazione entro il termine del 31 marzo dell’anno accademico precedente a quello in cui si intende istituire il Master.
8. Se un Master non viene attivato entro l’anno accademico successivo a quello di istituzione, il decreto di istituzione perde efficacia e la richiesta di istituzione deve essere rinnovata.
9. Alla fine dell'anno accademico il Coordinatore del Master deve presentare al Dipartimento una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti, ai fini della valutazione del Master stesso e della sua eventuale riattivazione. Nella relazione devono essere indicati gli insegnamenti impartiti, i docenti con le relative qualificazioni, il numero di ore svolte, i sussidi didattici utilizzati e il numero di studenti che hanno conseguito il Master.

Art. 14. Riattivazione del Master
1. Una volta istituito, il Master può essere riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su richiesta del Dipartimento di riferimento, previa proposta del Coordinatore.
2. La richiesta di riattivazione deve essere presentata all’Amministrazione entro il termine del 31 marzo dell’anno accademico precedente a quello in cui si intende riattivare il Master.
3. Sulla richiesta deve esprime parere positivo il Nucleo di valutazione.
4. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione devono essere deliberati dal Dipartimento e sottoposti al Consiglio di amministrazione per l’approvazione.
5. Eventuali modifiche allo Statuto del Master devono essere deliberate dal Dipartimento e, qualora riguardino la denominazione, il livello, la durata o la tipologia, devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio d’amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.
6. Se un Master non viene riattivato per due anni accademici consecutivi il decreto di istituzione o di rinnovo perde efficacia. La decadenza è sancita con decreto del Rettore. Ai fini dell’eventuale nuova istituzione è necessario presentare una nuova richiesta.

Art. 15. Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle iscrizioni, dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni o da liberalità, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo.
2. Il Collegio dei docenti può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle imposte a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo. Per i docenti interni, il compenso può essere corrisposto a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto dalle norme loro applicabili, previa esplicita dichiarazione in tal senso. Per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate oltre l’ordinario orario di lavoro.
3. Nei limiti delle risorse a disposizione del Master, possono essere stipulati contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.

Art. 16. Procedure contabili
1. Il 20 per cento della quota di iscrizione al Master é riservato all'Ateneo. Il Consiglio di amministrazione destina parte di tale ammontare al fondo competenze accessorie del personale non docente. Il restante 80 per cento viene assegnato al Dipartimento presso il quale il Master ha la propria sede amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a € 4.000,00, il Consiglio di amministrazione può riservarsi di aumentare di volta in volta la percentuale della quota di iscrizione spettante all’Ateneo fino ad un massimo del 35 per cento.

Art. 17. Copertura assicurativa contro gli infortuni
1. In analogia con quanto già previsto per gli studenti iscritti agli altri corsi di studio dell’Ateneo, è deve essere attivata una copertura assicurativa contro gli infortuni. La spesa relativa deve gravare sul 20 per cento della quota di iscrizione destinata all’Ateneo.

Art. 18. Corsi di perfezionamento
1. Possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento previsti dal d.P.R. n. 162/82 e dalla legge n. 341/1990.
2. La durata di un Corso di perfezionamento non può essere superiore a un anno.
3. A conclusione del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il Corso prevede forme di verifica del profitto, esso comporta la maturazione di crediti che non possono comunque essere superiori a 20. Tali crediti vanno indicati nell’attestato di frequenza.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la partecipazione ai Corsi di perfezionamento deve essere indicato nello Statuto del Corso stesso.
6. Ai fini dell’iscrizione al Corso di perfezionamento non sono riconosciuti crediti pregressi.
7. Ai Corsi di perfezionamento si applica la disciplina prevista dagli articoli precedenti in quanto compatibile.

Art. 19. Master e Corsi di perfezionamento della Macroarea di medicina e chirurgia
1. I Master e Corsi di perfezionamento della Macroarea di medicina e chirurgia afferiscono alla Facoltà.

Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento si applica ai Master istituiti o riattivati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento stesso.

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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