DIVISIONE I

2.5) REGOLAMENTO SUL TUTORATO

Il Presidente, in considerazione di quanto previsto dallo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", art. 6 "Diritto allo studio", comma 2, sottopone all'attenzione del Senato Accademico la bozza di Regolamento per l'orientamento ed il tutorato predisposta dalla Commissione per gli Affari Statutari e Normativi, istitutita dal Senato nella seduta del 11 maggio u.s., Decreto Rettorale n. 1389 del 26 maggio 1999.
La Commissione in parola si è riunita il 5 luglio 1999 ed ha elaborato una bozza di regolamento che viene di seguito integralmente riportata:

"REGOLAMENTO PER L'ORIENTAMENTO ED IL TUTORATO

Articolo 1 (Finalità)

1. L'orientamento ha la funzione di assistere gli studenti delle scuole secondarie superiori ai fini della scelta del corso universitario di studio.

2. Il tutorato è finalizzato a migliorare, in ogni singolo studente, l'incidenza formativa dell'esperienza universitaria. Esso si propone di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza universitaria.

Articolo 2 (Organizzazione)

1. Dell'organizzazione e del funzionamento delle attività di orientamento e tutorato sono rispettivamente responsabili le singole Facoltà ed i singoli Corsi di laurea, che organizzano le attività predette, attraverso i rispettivi consigli o mediante commissioni, costituite, di regola, da non meno di tre componenti, professori e ricercatori, espressione di diversi percorsi di studio, e da un rappresentante degli studenti. Tali attività comprendono il coordinamento del complesso delle iniziative di orientamento e tutorato, la loro diffusione e le verifiche del loro svolgimento. Le attività di tutorato e di orientamento formeranno oggetto di relazioni annuali.

2. Con decreto rettorale è costituita la Commissione d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato. Essa è presieduta da un professore, di nomina rettorale, ed è composta da sei membri, in rappresentanza delle Facoltà, designati dai rispettivi Presidi. Tale Commissione può costituire sottocommissioni al proprio interno, anche prevedendo la partecipazione ad esse di componenti esterni. Essa è coadiuvata da personale non docente a ciò preposto.

3. La Commissione d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato coordina l'attività di orientamento in favore degli studenti delle scuole secondarie superiori e formula proposte al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministraione. Essa invia annualmente al Senato accademico una relazione nella quale dà notizia delle proprie attività e del contenuto delle relazioni trasmessele ai sensi del primo comma.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di cui al comma precedente e sentito il Senato accademico, ripartisce annualmente, per Facoltà, i fondi ministeriali assegnati per le finalità dell'orientamento.

Articolo 3 (Servizi)

1. All'inizio dell'anno accademico ciascun Corso di laurea o di diploma organizza un incontro introduttivo, al quale sono invitati tutti gli studenti immatricolati al primo anno del Corso stesso, per illustrare le caratteristiche fondamentali del corso e le opzioni consentite dall'ordine degli studi.

2. L'assistenza al disbrigo delle pratiche amministrative, ivi comprese quelle relative all'esercizio del diritto allo studio, è fornita da personale non docente, eventualmente coadiuvato da studenti, sulla base di contratti di diritto privato con l'Università.

3. L'assistenza agli studenti ai fini della partecipazione agli stages all'estero, nel quadro dei programmi Socrates e simili, è assicurata, oltre che dall'apposito Ufficio dell'Ateneo, dai responsabili scientifici dei programmi predetti, coadiuvati dai componenti delle Commissioni che fossero eventualmente nominate a tal fine da ciascun Corso di laurea, nonché da personale non docente a ciò preposto.

4. Per quanto attiene ai contenuti dei singoli Corsi di studio, i Corsi di Laurea collaborano con la Commissione di Ateneo, all'organizzazione delle attività di orientamento destinate agli studenti delle scuole secondarie superiori.

Articolo 4 (Modalità e contenuti del tutorato)

1. Il Presidente del Consiglio del corso di laurea procede alla distribuzione degli immatricolati tra i docenti, facendo uso di criteri obbiettivi e tenendo conto del grado di impegno dei docenti medesimi nei corsi ufficiali ed a causa degli altri doveri d'ufficio. I responsabili dei singoli gruppi di studenti organizzano incontri collettivi rivolti ad approfondire i temi toccati nell'incontro introduttivo. Essi, inoltre, assicurano un servizio di tutorato individuale, mediante orari di ricevimento adeguatamente pubblicizzati.

2. Al momento dell'assegnazione della tesi di laurea, il relatore assume il ruolo di tutore dello studente, sostituendosi al tutore originariamente designato.

3. Fermi restando i doveri dei titolari dei corsi ufficiali, i quali assicurano, mediante orari di ricevimento di tutto il personale docente afferente alle cattedre, l'assistenza mirata al sostegno degli studenti ai fini della preparazione dei singoli esami, è compito dei servizi di tutorato:
- fornire informazioni generali sull'organizzazione dell'Università; assistere lo studente affinché la frequenza dei corsi sia proficua;
- illustrare gli strumenti, i contenuti e gli obiettivi formativi della Facoltà, del Corso di Laurea o di Diploma;
- agevolare il contatto con il personale impegnato nell'assistenza finalizzata alla preparazione dei singoli esami, e con quello impegnato nell'assistenza di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo;
- assistere lo studente nella scelta dei diversi possibili percorsi di studio istituzionalmente definiti (piani di studio, indirizzi, propedeuticità, sbarramenti), aiutandolo a sviluppare la capacità di organizzare autonomamente il proprio curriculum universitario;
- fornire informazioni sugli sbocchi professionali del titolo di studio;
- assistere nella scelta della tesi di laurea.

Articolo 5 (Supporti telematici)

1. L'Ateneo assicura un'adeguata pubblicità dei servizi offerti agli studenti, mediante apposite informazioni inserite nel sito telematico dell'Università.

2. Specifiche informazioni sono offerte dalle Facoltà e dai Corsi di studio. Di norma e con attuazione graduale, nelle pagine web delle Facoltà e dei Corsi vanno indicati: l'ordine degli studi (con indicazione delle propedeuticità e delle opzioni consentite), i programmi dei singoli corsi, gli orari delle lezioni e delle esercitazioni, gli orari di ricevimento studenti del personale docente, gli orari di apertura delle biblioteche e le condizioni per l'accesso ad esse, i servizi assicurati ai sensi del comma 3 dell'art. 3, le date ufficialmente comunicate degli esami di profitto e degli esami di laurea, le notizie riguardanti gli stages all'estero, le ulteriori iniziative formative (come conferenze, seminari, tavole rotonde, etc …).

3. Mediante apposite pagine web, i Dipartimenti e le cattedre forniscono informazioni in merito all'attività di ricerca ed ai servizi offerti nell'ambito del Dipartimento. Nella medesima forma sono pubblicizzate le attività facenti capo ai corsi di dottorato e di specializzazione ed ai masters, comunque denominati.

4. L'Ateneo promuove lo sviluppo di servizi telematici, anche ai fini dell'espletamento delle pratiche amministrative degli studenti, dell'accesso ai servizi e dell'assistenza a distanza degli studenti e dei dottorandi".

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL SENATO

- udita l'esposizione del Presidente;
- considerato l'art. 6, comma 2, dello Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- vista la lettera del Presidente della Commissione Affari Statutari e Normativi del 5 luglio 1999;

DELIBERA

- di rinviare l'argomento alla seduta fissata per il 26 ottobre p.v. affinchè le Facoltà possano esaminare il Regolamento sul Tutorato e gli emendamenti ad esso inerenti presentati dai rappresentanti degli studenti. Gli eventuali rilievi, espressi dalle singole Facoltà, dovranno pervenire a codesta Amministrazione entro e non oltre la data del 5 ottobre 1999. La non recezione degli stessi sarà considerata dall'Amministrazione come silenzio-assenso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE

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