II DIVISIONE - II RIPARTIZIONE

3.1) REGOLAMENTO PER L'ORIENTAMENTO ED IL TUTORATO

Il Presidente ricorda che nella seduta del 22 dicembre 1999 il Senato Accademico, ha rinviato l'esame del "Regolamento per l'Orientamento ed il Tutorato" alla Commissione Affari Statutari e Normativi, che doveva istruire la pratica alla luce degli emendamenti che i Senatori A. La Bella, L. Paganetto ed L. Caputo avrebbero provveduto ad inviare alla Commissione succitata.
Il Presidente, preso atto del Regolamento licenziato dalla Commissione Consultiva Permanente "Affari Statutari e Normativi", nella seduta del 17 gennaio c.a., sottopone al Senato il testo del Regolamento:

REGOLAMENTO PER L'ORIENTAMENTO ED IL TUTORATO

Articolo 1 (Finalità)

1. L'orientamento ha la funzione di fornire l'assistenza e le basi conoscitive necessarie ai fini della scelta del corso universitario di studio e dell'ingresso nel mondo del lavoro post-universitario, nonché nella fase d'accesso all'Università.

2. Il tutorato è finalizzato a migliorare, in ogni singolo studente, l'incidenza formativa dell'esperienza universitaria. Esso si propone di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza universitaria.

Articolo 2 (Organizzazione)

1. Delle attività di orientamento e tutorato sono responsabili le singole Facoltà ed i singoli Corsi di laurea o Diplomi Universitari o equiparabili, che organizzano le attività predette, assicurando la rappresentanza degli studenti. Tali attività formano oggetto di relazioni annuali da trasmettere alla Commissione d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato, di cui al comma seguente.

2. Con decreto rettorale è costituita la Commissione d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato. Essa è presieduta da un professore, di nomina rettorale, ed è composta da sei membri, in rappresentanza delle Facoltà, designati dai rispettivi Presidi e da uno studente designato dal Consiglio degli Studenti. Tale Commissione può costituire sottocommissioni al proprio interno, anche prevedendo la partecipazione ad esse di componenti esterni. Essa è coadiuvata da personale non docente a ciò preposto.

3. La Commissione d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato svolge funzioni di monitoraggio delle attività di cui al precedente comma 1, concorre ad intrattenere, per conto dell'Università, rapporti con le istituzioni pubbliche e private in materia di attività di orientamento, culturali e didattiche integrative, elaborando i relativi progetti anche ai fini dell'acquisizione delle risorse, promuove e coordina le attività di cui ai progetti predetti, organizza le attività rivolte a consolidare le competenze nel campo dell'orientamento degli insegnanti delle scuole secondarie, formula proposte ai Corsi di studio ed al Senato accademico. Essa invia annualmente al Senato accademico una relazione nella quale dà notizia delle proprie attività e predispone un rapporto annuale sull'andamento generale ed i risultati delle attività di orientamento e tutorato svolte nell'Ateneo.

4. I rapporti tra la Commissione di cui ai commi 2 e 3 ed il Centro per l'Orientamento sono disciplinati dallo Statuto del Centro.

5. Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, ripartisce annualmente, per Facoltà, le risorse destinate alle attività di tutorato.

Articolo 3 (Servizi)

1. I servizi di tutorato sono rivolti a:
- fornire informazioni generali sull'organizzazione dell'Università; assistere lo studente affinché la frequenza dei corsi sia proficua;
- illustrare gli strumenti, i contenuti e gli obiettivi formativi della Facoltà, del Corso di Laurea o di Diploma;
- agevolare il contatto con il personale impegnato nell'assistenza finalizzata alla preparazione dei singoli esami, e con quello impegnato nell'assistenza di cui al comma 4 del presente articolo;
- assistere lo studente nella scelta dei diversi possibili percorsi di studio istituzionalmente definiti (piani di studio, indirizzi, propedeuticità, sbarramenti), aiutandolo a sviluppare la capacità di organizzare autonomamente il proprio curriculum universitario;
- fornire informazioni sugli sbocchi professionali del titolo di studio;
- assistere nella scelta della tesi di laurea.

2. Le modalità ed i contenuti delle attività di cui al precedente comma 1 sono determinati dai Consigli delle strutture didattiche competenti.

3. L'assistenza al disbrigo delle pratiche amministrative, ivi comprese quelle relative all'esercizio del diritto allo studio, è fornita da personale non docente, eventualmente coadiuvato da studenti sulla base di contratti di diritto privato con l'Università.

4. Per quanto attiene ai contenuti dei singoli Corsi di studio, i Corsi di Laurea collaborano con la Commissione di Ateneo, all'organizzazione delle attività di orientamento destinate agli studenti delle scuole secondarie superiori.

Articolo 4 (Supporti telematici)

1. L'Ateneo assicura un'adeguata pubblicità dei servizi offerti agli studenti, mediante apposite informazioni inserite nel sito telematico dell'Università.

2. Specifiche informazioni sono offerte dalle Facoltà e dai Corsi di studio. Di norma e con attuazione graduale, nelle pagine web delle Facoltà e dei Corsi vanno indicati: l'ordine degli studi (con indicazione delle propedeuticità e delle opzioni consentite), i programmi dei singoli corsi, gli orari delle lezioni e delle esercitazioni, gli orari di ricevimento studenti del personale docente, gli orari di apertura delle biblioteche e le condizioni per l'accesso ad esse, i servizi assicurati ai sensi del comma 3 dell'art. 3, le date ufficialmente comunicate degli esami di profitto e degli esami di laurea, le notizie riguardanti gli stages all'estero, le ulteriori iniziative formative (come conferenze, seminari, tavole rotonde, etc).

3. Mediante apposite pagine web, i Dipartimenti forniscono informazioni in merito all'attività di ricerca ed ai servizi offerti nell'ambito del Dipartimento. Nella medesima forma sono pubblicizzate le attività facenti capo ai corsi di dottorato e di specializzazione ed ai masters, comunque denominati.

4. L'Ateneo promuove lo sviluppo di servizi telematici, anche ai fini dell'espletamento delle pratiche amministrative degli studenti, dell'accesso ai servizi, della prenotazione degli esami di profitto a distanza e dell'assistenza a distanza degli studenti e dei dottorandi.

………OMISSIS………

IL SENATO ACCADEMICO

- ascoltata la relazione del Presidente;
- con una sola astensione;

DELIBERA

Di approvare il regolamento così come proposto dalla Commissione consultiva permanente Affari Statutari e Normativi e di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L'ORIENTAMENTO ED IL TUTORATO

Articolo 1 (Finalità)

1. L'orientamento ha la funzione di fornire l'assistenza e le basi conoscitive necessarie ai fini della scelta del corso universitario di studio e dell'ingresso nel mondo del lavoro post-universitario, nonché nella fase d'accesso all'Università.

2. Il tutorato è finalizzato a migliorare, in ogni singolo studente, l'incidenza formativa dell'esperienza universitaria. Esso si propone di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza universitaria.

Articolo 2 (Organizzazione)

1. Delle attività di orientamento e tutorato sono responsabili le singole Facoltà ed i singoli Corsi di laurea o Diplomi Universitari o equiparabili, che organizzano le attività predette, assicurando la rappresentanza degli studenti. Tali attività formano oggetto di relazioni annuali da trasmettere alla Commissione d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato, di cui al comma seguente.

2. Con decreto rettorale è costituita la Commissione d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato. Essa è presieduta da un professore, di nomina rettorale, ed è composta da sei membri, in rappresentanza delle Facoltà, designati dai rispettivi Presidi e da uno studente designato dal Consiglio degli Studenti. Tale Commissione può costituire sottocommissioni al proprio interno, anche prevedendo la partecipazione ad esse di componenti esterni. Essa è coadiuvata da personale non docente a ciò preposto.

3. La Commissione d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato svolge funzioni di monitoraggio delle attività di cui al precedente comma 1, concorre ad intrattenere, per conto dell'Università, rapporti con le istituzioni pubbliche e private in materia di attività di orientamento, culturali e didattiche integrative, elaborando i relativi progetti anche ai fini dell'acquisizione delle risorse, promuove e coordina le attività di cui ai progetti predetti, organizza le attività rivolte a consolidare le competenze nel campo dell'orientamento degli insegnanti delle scuole secondarie, formula proposte ai Corsi di studio ed al Senato accademico. Essa invia annualmente al Senato accademico una relazione nella quale dà notizia delle proprie attività e predispone un rapporto annuale sull'andamento generale ed i risultati delle attività di orientamento e tutorato svolte nell'Ateneo.

4. La Commissione di cui ai commi 2 e 3 sovraintende al funzionamento del Centro per l'Orientamento.

5. Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, ripartisce annualmente, per Facoltà, le risorse destinate alle attività di tutorato.

Articolo 3 (Servizi)

1. I servizi di tutorato sono rivolti a:
- fornire informazioni generali sull'organizzazione dell'Università; assistere lo studente affinché la frequenza dei corsi sia proficua;
- illustrare gli strumenti, i contenuti e gli obiettivi formativi della Facoltà e dei Corsi di studio (compresi i programmi post-lauream);
- agevolare il contatto con il personale impegnato nell'assistenza finalizzata alla preparazione dei singoli esami, e con quello impegnato nell'assistenza di cui al comma 4 del presente articolo;
- assistere lo studente nella scelta dei diversi possibili percorsi di studio istituzionalmente definiti (piani di studio, indirizzi, propedeuticità, sbarramenti), aiutandolo a sviluppare la capacità di organizzare autonomamente il proprio curriculum universitario;
- fornire informazioni sugli sbocchi professionali del titolo di studio;
- assistere nella scelta della tesi di laurea.

2. Le modalità ed i contenuti delle attività di cui al precedente comma 1 sono determinati dai Consigli delle strutture didattiche competenti.

3. L'assistenza al disbrigo delle pratiche amministrative, ivi comprese quelle relative all'esercizio del diritto allo studio, è fornita da personale non docente, eventualmente coadiuvato da studenti sulla base di contratti di diritto privato con l'Università.

4. Per quanto attiene ai contenuti dei singoli Corsi di studio, i Corsi di Laurea collaborano con la Commissione di Ateneo, all'organizzazione delle attività di orientamento destinate agli studenti delle scuole secondarie superiori.

Articolo 4 (Supporti telematici)

1. L'Ateneo assicura un'adeguata pubblicità dei servizi offerti agli studenti, mediante apposite informazioni inserite nel sito telematico dell'Università.

2. Specifiche informazioni sono offerte dalle Facoltà e dai Corsi di studio. Di norma e con attuazione graduale, nelle pagine web delle Facoltà e dei Corsi vanno indicati: l'ordine degli studi (con indicazione delle propedeuticità e delle opzioni consentite), i programmi dei singoli corsi, gli orari delle lezioni e delle esercitazioni, gli orari di ricevimento studenti del personale docente, gli orari di apertura delle biblioteche e le condizioni per l'accesso ad esse, i servizi assicurati ai sensi del comma 3 dell'art. 3, le date ufficialmente comunicate degli esami di profitto e degli esami di laurea, le notizie riguardanti gli stages all'estero, le ulteriori iniziative formative (come conferenze, seminari, tavole rotonde, etc).

3. Mediante apposite pagine web, i Dipartimenti forniscono informazioni in merito all'attività di ricerca ed ai servizi offerti nell'ambito del Dipartimento. Nella medesima forma sono pubblicizzate le attività facenti capo ai corsi di dottorato e di specializzazione ed ai masters, comunque denominati.

4. L'Ateneo promuove lo sviluppo di servizi telematici, anche ai fini dell'espletamento delle pratiche amministrative degli studenti, dell'accesso ai servizi, della prenotazione degli esami di profitto a distanza e dell'assistenza a distanza degli studenti e dei dottorandi.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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