II DIVISIONE

3.2) REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI - LEGGE 370/99.

Si ricorda al Senato Accademico che l'art. 4 della Legge 370/99 prevede che le Università dovranno emanare "proprie disposizioni" preordinate alle erogazioni a professori e ricercatori universitari di compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base di criteri fissati nella legge in questione, a valere sugli appositi fondi di cui all''art. 24, comma 6 del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, anche integrati con proprie disponibilità.
Decorso inutilmente il termine del 27 dicembre 1999 previsto per la presentazione al MURST del Regolamento, a decorrere dall'anno 2000 le risorse finanziarie per l'incentivazione didattica possono essere erogate all'Ateneo solo successivamente alla comunicazione al Ministero delle predette disposizioni.
A tal fine, si sottopone al Senato la bozza di Regolamento proposta dalla Commissione consultiva permanente sulla Programmazione e Sviluppo , sentite le Commissioni consultive permanenti Affari Statutari e Normativi e Didattica e Ricerca:

Bozza di regolamento per l'assegnazione di compensi di incentivazione a
professori e ricercatori, ex Art. 4 Legge 19.10.1999 n.370

Art. 1. Sulla base dell'Art. 4 Legge 19.10.1999 n.370, vengono assegnati compensi di incentivazione a professori e ricercatori che, nell'anno accademico 1998-99, abbiano soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- abbiano optato per il tempo pieno;
- abbiano svolto eventuali attività professionali unicamente intra moenia;
- non abbiano svolto attività didattica retribuita presso altre università od istituzioni pubbliche o private.

Art. 2. I compensi saranno assegnati ai professori o ricercatori di cui all'Art.1, sulla base di documentata domanda, a fronte dello svolgimento delle seguenti attività:
a) aver dedicato, in ogni tipologia di corsi di studio universitario, nonchè in attività didattiche nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, non meno di 120 ore (in aggiunta al numero minimo di ore previste dalla legge) a lezioni, esercitazioni o seminari, nonché ad ulteriori specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, e l'accertamento dell'apprendimento, svolgendo attività didattica con continuità per tutto
l'anno accademico.
b) aver elaborato e realizzato:
i) progetti di miglioramento qualitativo della didattica dal punto di vista dell'innovazione tecnologica o metodologica;
ii) progetti mirati ad attività formative propedeutiche, integrative o di recupero.
Le domande possono essere presentate da singoli professori per quanto riguarda i corsi da essi tenuti individualmente, o da gruppi di professori per quanto riguarda progetti articolati in più insegnamenti all'interno di un corso di studio. Sono ammessi a concorrere progetti che riguardano insegnamenti impartiti in corsi di Laurea, corsi di Diploma, scuole di Perfezionamento, scuole di Specializzazione, corsi di Dottorato di Ricerca e corsi di formazione permanente.

Art. 3. Il Senato Accademico suddivide i finanziamenti fra le Facoltà, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) favorire la riduzione del rapporto studenti/docenti (inteso come rapporto fra il numero di studenti e le ore di docenza, esercitazioni, assistenza, tutorato, orientamento ed accertamento del profitto), in relazione ai carichi didattici da parte del personale docente e ricercatore afferente alle aree e Dipartimenti interessati;
b) migliorare l'efficacia degli studi, diminuendo il ritardo medio con cui gli studenti portano a termine il proprio corso di studi;
c) realizzare progetti di miglioramento qualitativo della didattica dal punto di vista dell'innovazione metodologica e tecnologica;
d) favorire attività formative propedeutiche, integrative o di recupero.
I coefficienti di ripartizione sono calcolati come segue:
i) una quota pari al 30% dell'importo complessivo viene suddivisa in parti uguali fra le Facoltà;
ii) una quota pari al 35% dell'importo complessivo viene suddivisa proporzionalmente ai rapporti medi studenti/docenti nei corsi di Laurea attivati presso le Facoltà;
iii) una quota pari al 35% viene suddivisa proporzionalmente al rapporto fra la durata media degli studi ed il numero di anni previsto dal rispettivo curriculum per i corsi di Laurea attivati presso le Facoltà.
Le Facoltà ripartiscono i finanziamenti ricevuti, sentiti i Corsi di Studio delle discipline di competenza, inclusi tutti quelli di cui al precedente Art. 2. Le Facoltà sono autonome nell'individuazione dei criteri di ripartizione al proprio interno. I criteri seguiti saranno illustrati in una relazione che viene acclusa alla documentazione da inviare alle Commissioni responsabili della valutazione di cui al successivo Art. 4, voce (b).

Art. 4. Le attività didattiche descritte nei progetti incentivati vengono sottoposte a duplice monitoraggio:
a) da parte degli studenti frequentanti, che inviano alle rispettive Facoltà appositi moduli di valutazione per ciascuna attività didattica, incluse le attività di orientamento, assistenza, tutorato ed accertamento dell'apprendimento, con particolare riferimento alla continuità e assiduità dell'attività didattica; tali moduli saranno resi disponibili solo ad appropriate commissioni di valutazione nominate dalle Facoltà, ed alla commissione di cui al successivo punto (b);
b) da parte di una commissione nominata dal nucleo di valutazione di Ateneo, che include anche un rappresentante degli studenti; tale commissione, presa visione della documentazione di cui al precedente punto a) esamina, mediante appropriati indicatori, l'efficacia dei programmi didattici. Per tale valutazione la Commissione acquisisce i pareri delle Facoltà e dei Corsi di Studio interessati.
Le incentivazioni sono erogate solo in seguito a valutazioni positive per i punti a) e b). Le valutazioni negative vengono comunicate ai docenti e ricercatori interessati, i quali possono richiedere di essere ascoltati e possono presentare ricorso al Rettore.

Art. 5. Il presente Regolamento e la lista dei professori o ricercatori proposti per l'incentivazione vengono affissi all'albo e pubblicati sul sito telematico dell'Ateneo. Per ciascun docente/ricercatore o progetto incentivato, viene pubblicata sul sito telematico d'Ateneo, con accesso riservato solo ai docenti e ricercatori dell'Ateneo, una sintesi della relazione della commissione di valutazione di cui al punto (b) del precedente Art.4.
Art. 6. Il presente Regolamento si applica solo ai finanziamenti relativi alla prima erogazione prevista dall'Art. 4 della Legge 19.10.1999 n.370.
Terminata l'esposizione; il Presidente dichiara aperta la discussione.

………OMISSIS………
IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione dell'art. 4 della Legge 19/10/1999 n. 370;
- presa in esame la bozza di Regolamento predisposta dalla Commissione consultiva permanente Programmazione e Sviluppo, sentite le Commissioni consultive permanenti Affari Statutari e Normativi e Didattica e Ricerca;
- con due astensioni;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento di seguito riportato per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari ex art. 4 Legge 19.10.1999 n.370 al fine del successivo inoltro al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi di quanto previsto dalla succitata legge:

Regolamento per l'assegnazione di compensi di incentivazione a
professori e ricercatori, ex Art. 4 Legge 19.10.1999 n.370

Art. 1. Sulla base dell'Art. 4 Legge 19.10.1999 n.370, vengono assegnati compensi di incentivazione a professori e ricercatori che, nell'anno accademico 1998-99, abbiano soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- abbiano optato per il tempo pieno;
- abbiano svolto eventuali attività professionali unicamente intra moenia;
- non abbiano svolto attività didattica retribuita presso altre università od istituzioni pubbliche o private.

Art. 2. I compensi saranno assegnati ai professori o ricercatori di cui all'Art.1, sulla base di documentata domanda, a fronte dello svolgimento delle seguenti attività:
a) aver dedicato, in ogni tipologia di corsi di studio universitario, nonchè in attività didattiche nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, in presenza e a distanza, non meno di 120 ore (in aggiunta al numero minimo di ore previste dalla legge) a lezioni, esercitazioni o seminari, nonché ad ulteriori specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, e l'accertamento dell'apprendimento, svolgendo attività didattica con continuità per tutto
l'anno accademico.
b) aver elaborato e realizzato:
i) progetti di miglioramento qualitativo della didattica dal punto di vista dell'innovazione tecnologica o metodologica;
ii) progetti mirati ad attività formative propedeutiche, integrative o di recupero.
Le domande possono essere presentate da singoli professori per quanto riguarda i corsi da essi tenuti individualmente, o da gruppi di professori per quanto riguarda progetti articolati in più insegnamenti all'interno di un corso di studio. Sono ammessi a concorrere progetti che riguardano insegnamenti impartiti in corsi di Laurea, corsi di Diploma, scuole di Perfezionamento, scuole di Specializzazione, corsi di Dottorato di Ricerca e corsi di formazione permanente.

Art. 3. Il Senato Accademico suddivide i finanziamenti fra le Facoltà, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) favorire la riduzione del rapporto studenti/docenti (inteso come rapporto fra il numero di studenti e le ore di docenza, esercitazioni, assistenza, tutorato, orientamento ed accertamento del profitto), in relazione ai carichi didattici da parte del personale docente e ricercatore afferente alle aree e Dipartimenti interessati;
b) migliorare l'efficacia degli studi, diminuendo il ritardo medio con cui gli studenti portano a termine il proprio corso di studi;
c) realizzare progetti di miglioramento qualitativo della didattica dal punto di vista dell'innovazione metodologica e tecnologica;
d) favorire attività formative propedeutiche, integrative o di recupero.
I coefficienti di ripartizione sono calcolati come segue:
i) una quota pari al 30% dell'importo complessivo viene suddivisa in parti uguali fra le Facoltà;
ii) una quota pari al 35% dell'importo complessivo viene suddivisa proporzionalmente ai rapporti medi studenti/docenti nei corsi di Laurea attivati presso le Facoltà;
iii) una quota pari al 35% viene suddivisa proporzionalmente al rapporto fra la durata media degli studi ed il numero di anni previsto dal rispettivo curriculum per i corsi di Laurea attivati presso le Facoltà.
Le Facoltà ripartiscono i finanziamenti ricevuti, sentiti i Corsi di Studio delle discipline di competenza, inclusi tutti quelli di cui al precedente Art. 2. Le Facoltà sono autonome nell'individuazione dei criteri di ripartizione al proprio interno. I criteri seguiti saranno illustrati in una relazione che viene acclusa alla documentazione da inviare alle Commissioni responsabili della valutazione di cui al successivo Art. 4, voce (b).

Art. 4. Le attività didattiche descritte nei progetti incentivati vengono sottoposte a duplice monitoraggio:
a) da parte degli studenti frequentanti, che inviano alle rispettive Facoltà appositi moduli di valutazione per ciascuna attività didattica, incluse le attività di orientamento, assistenza, tutorato ed accertamento dell'apprendimento, con particolare riferimento alla continuità e assiduità dell'attività didattica; tali moduli saranno resi disponibili solo ad appropriate commissioni di valutazione nominate dalle Facoltà, ed alla commissione di cui al successivo punto (b);
b) da parte di una commissione nominata dal nucleo di valutazione di Ateneo, che include anche un rappresentante degli studenti; tale commissione, presa visione della documentazione di cui al precedente punto a) esamina, mediante appropriati indicatori, l'efficacia dei programmi didattici. Per tale valutazione la Commissione acquisisce i pareri delle Facoltà e dei Corsi di Studio interessati.
Le incentivazioni sono erogate solo in seguito a valutazioni positive per i punti a) e b). Le valutazioni negative vengono comunicate ai docenti e ricercatori interessati, i quali possono richiedere di essere ascoltati e possono presentare ricorso al Rettore.

Art. 5. Il presente Regolamento e la lista dei professori o ricercatori proposti per l'incentivazione vengono affissi all'albo e pubblicati sul sito telematico dell'Ateneo. Per ciascun docente/ricercatore o progetto incentivato, viene pubblicata sul sito telematico d'Ateneo, con accesso riservato solo ai docenti e ricercatori dell'Ateneo, una sintesi della relazione della commissione di valutazione di cui al punto (b) del precedente Art.4.

Art. 6. Il presente Regolamento si applica solo ai finanziamenti relativi alla prima erogazione prevista dall'Art. 4 della Legge 19.10.1999 n.370.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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