I DIVISIONE - RIPARTIZIONE III
3.2) ISTITUZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "PLASMAFERESI TERAPEUTICA".
Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia,
in data 5 maggio 1999, ha deliberato l'istituzione ed attivazione, per l'a.a.
1999/2000, del Corso di perfezionamento in "Plasmaferesi terapeutica",
secondo il relativo Statuto, allegato al presente verbale, ed in accordo con
le norme previste dal Regolamento dei corsi di perfezionamento.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
OMISSIS
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia
del 5.5.1999;
- visto che lo Statuto del Corso in argomento è conforme al Regolamento
dei Corsi di perfezionamento;
- con un'astensione ed il voto favorevole di tutti gli altri Senatori;
DELIBERA
di istituire ed attivare, per l'a.a. 1999/2000, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Corso di Perfezionamento in "Plasmaferesi terapeutica", il cui statuto è allegato alla presente delibera e ne fa parte integrante".
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
PLASMAFERESI
TERAPEUTICA
STATUTO
Art.
1
E' costituito presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata il
Corso di perfezionamento in "Plasmaferesi terapeutica".
Art. 2
La durata del Corso è di un anno, non suscettibile di abbreviazioni,
per un numero complessivo di ore di lezione non inferiore a 50. Il Corso di
perfezionamento non verrà attivato se le richieste di iscrizione non
raggiungeranno il numero minimo di 20 (venti) studenti.
Art. 3
Possono essere ammessi al corso coloro che siano in possesso della Laurea in
Medicina e Chirurgia.
Art. 4
Le finalità dei corso sono quello di fornire conoscenze teoriche ed applicative
ai sanitari che operano nel campo della depurazione extracorporea.
Art. 5
La Direzione del Corso è affidata ad un Professore Ordinario od, in assenza
di questo, ad un Professore Associato che insegni nel Corso stesso.
Art. 6
Il Consiglio del Corso è composto da tutti i Docenti universitari di
ruolo afferenti al Corso stesso ivi compresi i tecnici suggeriti dalle Società
o dagli Enti ed Istituzioni convenzionate con l'Università ai fini del
Corso di perfezionamento e dai ricercatori confermati che svolgono nel Corso
di perfezionamento compiti didattici integrativi.
La composizione e le attribuzioni del Consiglio, l'elezione ed i compiti del
Direttore sono regolati dall'Art. 94 del D.P.R. dell'11/7/1980, n°. 382,
relativo ai Consigli di Corso di Laurea ed al Presidente nonché dai commi
II e III dell'Art. 16 del D. P R. dell'11/7/1980, n°. 382.
Art. 7
Nel Corso di perfezionamento verranno trattati gli argomenti riportati nel programma
allegato.
Art. 8
L'Anno Accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle vigenti disposizioni
in materia universitaria.
Art. 9
Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il rilascio dell'attestato è subordinato ad una valutazione positiva
sulla congruità e la sufficienza dell'attività svolta dal perfezionando,
all'assolvimento da parte sua degli obblighi di frequenza previsti ed al superamento
di esami per singole discipline.
Le commissioni di esame, proposte dal Consiglio del Corso e nominate dal Rettore
dell'Università sono costituite dal titolare.
Art. 10
L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio
pratico che dovrà svolgersi presso Enti, Società od Istituzioni
indicati dal Consiglio del Corso e con esso convenzionati.
La frequenza ai corsi è obbligatoria pena la decadenza del Corso stesso.
Art. 11
La quota di partecipazione al corso è fissata in £ 400.000 da versare
in unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
Art. 12
Ai fini dell'esercizio dell'attività didattica e di tirocinio del Corso
e della disponibilità di attrezzature didattiche e scientifiche possono
essere stipulate convenzioni con Enti, Società ed Istituzioni di cui
al decreto del D.P.R. delegato del 10/3/1982, n°. 162.
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