I DIVISIONE - RIPARTIZIONE III

3.2) ISTITUZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "PLASMAFERESI TERAPEUTICA".

Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, in data 5 maggio 1999, ha deliberato l'istituzione ed attivazione, per l'a.a. 1999/2000, del Corso di perfezionamento in "Plasmaferesi terapeutica", secondo il relativo Statuto, allegato al presente verbale, ed in accordo con le norme previste dal Regolamento dei corsi di perfezionamento.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

………OMISSIS………

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 5.5.1999;
- visto che lo Statuto del Corso in argomento è conforme al Regolamento dei Corsi di perfezionamento;
- con un'astensione ed il voto favorevole di tutti gli altri Senatori;

DELIBERA

di istituire ed attivare, per l'a.a. 1999/2000, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Corso di Perfezionamento in "Plasmaferesi terapeutica", il cui statuto è allegato alla presente delibera e ne fa parte integrante".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

PLASMAFERESI TERAPEUTICA
STATUTO

Art. 1
E' costituito presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata il Corso di perfezionamento in "Plasmaferesi terapeutica".

Art. 2
La durata del Corso è di un anno, non suscettibile di abbreviazioni, per un numero complessivo di ore di lezione non inferiore a 50. Il Corso di perfezionamento non verrà attivato se le richieste di iscrizione non raggiungeranno il numero minimo di 20 (venti) studenti.

Art. 3
Possono essere ammessi al corso coloro che siano in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia.


Art. 4
Le finalità dei corso sono quello di fornire conoscenze teoriche ed applicative ai sanitari che operano nel campo della depurazione extracorporea.

Art. 5
La Direzione del Corso è affidata ad un Professore Ordinario od, in assenza di questo, ad un Professore Associato che insegni nel Corso stesso.

Art. 6
Il Consiglio del Corso è composto da tutti i Docenti universitari di ruolo afferenti al Corso stesso ivi compresi i tecnici suggeriti dalle Società o dagli Enti ed Istituzioni convenzionate con l'Università ai fini del Corso di perfezionamento e dai ricercatori confermati che svolgono nel Corso di perfezionamento compiti didattici integrativi.
La composizione e le attribuzioni del Consiglio, l'elezione ed i compiti del Direttore sono regolati dall'Art. 94 del D.P.R. dell'11/7/1980, n°. 382, relativo ai Consigli di Corso di Laurea ed al Presidente nonché dai commi II e III dell'Art. 16 del D. P R. dell'11/7/1980, n°. 382.

Art. 7
Nel Corso di perfezionamento verranno trattati gli argomenti riportati nel programma allegato.

Art. 8
L'Anno Accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle vigenti disposizioni in materia universitaria.

Art. 9
Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il rilascio dell'attestato è subordinato ad una valutazione positiva sulla congruità e la sufficienza dell'attività svolta dal perfezionando, all'assolvimento da parte sua degli obblighi di frequenza previsti ed al superamento di esami per singole discipline.
Le commissioni di esame, proposte dal Consiglio del Corso e nominate dal Rettore dell'Università sono costituite dal titolare.

Art. 10
L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico che dovrà svolgersi presso Enti, Società od Istituzioni indicati dal Consiglio del Corso e con esso convenzionati.
La frequenza ai corsi è obbligatoria pena la decadenza del Corso stesso.

Art. 11
La quota di partecipazione al corso è fissata in £ 400.000 da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione.

Art. 12
Ai fini dell'esercizio dell'attività didattica e di tirocinio del Corso e della disponibilità di attrezzature didattiche e scientifiche possono essere stipulate convenzioni con Enti, Società ed Istituzioni di cui al decreto del D.P.R. delegato del 10/3/1982, n°. 162.

torna all'o.d.g. vai al successivo