3.9) PROPOSTE DI EMENDAMENTI IN ORDINE ALLO STATUTO DI AUTONOMIA DELL'UNIVERSITA'

………OMISSIS………

DELIBERA

- di modificare gli artt. 23 e 32 dello Statuto di autonomia Universitaria, nel tenore risultante dal testo qui di seguito riportato:

Articolo 23
Il Nucleo di valutazione d'Ateneo

1. E' istituito nell'Università il Nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attività didattica, la validità degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

2. Il Nucleo presenta al Rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il Rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al Direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il Nucleo di Valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.

3. Il Nucleo di valutazione si compone di nove membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, di cui 6 professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà di Ateneo, e 2 esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione.Fa altresì parte del Nucleo di Valutazione, 1 studente, eletto fra i rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico.

4. Il Nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; il Senato Accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il Nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.

6. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università, nonché dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.


Articolo 32
Comitati per la didattica ed il diritto allo studio

Le Facoltà disciplinano, con propri regolamenti, comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello di Corso di studio ed hanno la funzione di rilevare la qualità dei servizi didattici, di formulare proposte per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni al Consiglio del Corso di studio ed al Consiglio di Facoltà nonché al nucleo di Valutazione di Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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