I DIVISIONE - I RIPARTIZIONE

2.1) ISTITUZIONE DIPLOMA UNIVERSITARIO IN "CONSULENTE DEL LAVORO"

Il Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 24 febbraio 1999, ha espresso parere favorevole alla proposta di istituzione, presso il nostro Ateneo, del Diploma Universitario in "Consulente del Lavoro", proposto dal Prof. Roberto Pessi, ordinario di Diritto della Previdenza Sociale.
Il Corso di Diploma ha lo scopo di offrire a livello universitario una opportunità di formazione e di preparazione culturale e professionale per chi intenda intraprendere l'attività di consulente del lavoro, nonché di aggiornamento e di perfezionamento per quanti già esercitino tale attività professionale.
Il corso, inserito nella Facoltà di Economia, presenta un piano di studi ed una impostazione didattica che non hanno riscontri nel panorama universitario italiano, proponendosi di garantire ai discenti non soltanto gli essenziali insegnamenti tecnico-giuridici strettamente connessi all'attività professionale in questione, ma anche una serie di insegnamenti di taglio economico e aziendalistico, ormai necessari per consentire al consulente del lavoro di ricoprire con la dovuta competenza e capacità quel ruolo di consulente aziendale "globale" che ad esso si richiede.
Per l'attività del corso verranno utilizzate le strutture e le attrezzature della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Il Corso si avvarrà della collaborazione dei docenti della Facoltà di Economia nonché di contratti di docenza affidati a soggetti esterni, prescelti dagli organi del Corso secondo criteri di serietà e competenza tecnica.
Per quanto attiene gli aspetti amministrativi, si provvederà con personale in servizio presso l'Università di Roma "Tor Vergata" o con l'eventuale attivazione di contratti ad hoc, mentre è previsto che gli oneri economici relativi al personale docente siano coperti attraverso una apposita convenzione con il Consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro di Roma, che assume il patrocinio dell'iniziativa.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
"CONSULENTE DEL LAVORO"

Proposta di Statuto

Art. 1 - Istituzione, finalità e durata del corso.
Presso l'Ateneo di Roma "Tor Vergata" con sede presso la Facoltà di Economia, è istituito il Diploma Universitario di "Consulente del Lavoro".
Il Corso di diploma è finalizzato a fornire ai discenti le necessarie conoscenze giuridiche, economiche ed aziendalistiche, nonché gli strumenti operativi necessari allo svolgimento della professione di consulente del lavoro.
La durata del corso è stabilita in tre anni e si conclude con un esame di diploma.
Al termine del corso viene conferito il Diploma universitario in "Consulenza del Lavoro".

Art. 2 - Accesso al Corso di Diploma.
L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi che disciplinano l'accesso agli studi universitari.
Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e la loro eventuale selezione sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio della Facoltà di Economia, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 3 - Consiglio del Corso di Diploma.
Al Consiglio del corso partecipano nella sua composizione allargata - competente per quello che concerne l'attuazione della didattica e lo svolgimento dei corsi - tutti i titolari di insegnamento del corso stesso. Ogni altra competenza è attribuita al consiglio del corso in composizione ristretta, al quale partecipano i titolari di insegnamento docenti di ruolo nella Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata.
Il Consiglio del corso nominerà il Coordinatore del Corso, individuandone le attribuzioni ed i poteri.

Art. 4 - Organizzazione didattica.
Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2 della legge n. 341 del 1990, la struttura didattica competente:
a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III allegata al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;
b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini e degli altri momenti di formazione pratica;
c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario;
d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
La struttura didattica competente, inoltre, stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma.

Art. 5 - Piano di studi.
Il piano di studi del Corso di diploma universitario è il seguente:

I ANNO
Economia politica (annuale) P01A
Storia del diritto del lavoro e del
movimento sindacale (semestrale) N19X
Ragioneria (annuale) P02A
Istituzioni di diritto privato (semestrale) N01X
Istituzioni di diritto pubblico (semestrale) N09X
Diritto del lavoro (annuale) N07X
Diritto sindacale (annuale) N07X

II ANNO
Diritto del lavoro II (annuale) N07X
Diritto della previdenza sociale (annuale) N07X
Diritto commerciale (annuale) N04X
Diritto amministrativo (semestrale) N10X
Sociologia del lavoro (semestrale) Q05C
Economia del lavoro (semestrale) P01B
Organizzazione Aziendale (semestrale) P02D

III ANNO
Programmazione e controllo (annuale) P02A
Diritto processuale del lavoro (semestrale) N15X
Diritto tributario (annuale) N13X
Diritto comunitario del lavoro (semestrale) N07X
Diritto e storia della previdenza
sociale comunitaria e comparata (semestrale) N07X
Diritto fallimentare (semestrale) N04X
Diritto penale del lavoro (semestrale) N07X
Igiene e sicurezza del lavoro (semestrale) N07X
Gestione del personale (semestrale) P02D

E' previsto lo svolgimento della prova di idoneità di conoscenze informatiche di base, della prova di idoneità di lingua inglese, nonché di un periodo di tirocinio professionale.

Art. 6 - Affinità. Riconoscimenti.
Tra il corso di laurea in Economia e il corso di diploma universitario di consulente del lavoro vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.
Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle annualità individuate dalla Facoltà come obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purchè i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
Il disposto del precedente comma - senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie - disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea e ai fini del conseguimento del diploma universitario.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

………OMISSIS………

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- visto l'art. n. 60 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia del 24 febbraio 1999;
- vista la proposta di statuto;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata" l'istituzione del Diploma Universitario in "Consulente del Lavoro" secondo il seguente statuto:


CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
"CONSULENTE DEL LAVORO"

Proposta di Statuto


Art. 1 - Istituzione, finalità e durata del corso.
Presso l'Ateneo di Roma "Tor Vergata" con sede presso la Facoltà di Economia, è istituito il Diploma Universitario di "Consulente del Lavoro".
Il Corso di diploma è finalizzato a fornire ai discenti le necessarie conoscenze giuridiche, economiche ed aziendalistiche, nonché gli strumenti operativi necessari allo svolgimento della professione di consulente del lavoro.
La durata del corso è stabilita in tre anni e si conclude con un esame di diploma.
Al termine del corso viene conferito il Diploma universitario in "Consulenza del Lavoro".

Art. 2 - Accesso al Corso di Diploma.
L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi che disciplinano l'accesso agli studi universitari.
Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e la loro eventuale selezione sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio della Facoltà di Economia, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 3 - Consiglio del Corso di Diploma.
Al Consiglio del corso partecipano nella sua composizione allargata - competente per quello che concerne l'attuazione della didattica e lo svolgimento dei corsi - tutti i titolari di insegnamento del corso stesso. Ogni altra competenza è attribuita al consiglio del corso in composizione ristretta, al quale partecipano i titolari di insegnamento docenti di ruolo nella Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata.
Il Consiglio del corso nominerà il Coordinatore del Corso, individuandone le attribuzioni ed i poteri.

Art. 4 - Organizzazione didattica.
Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2 della legge n. 341 del 1990, la struttura didattica competente:
a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III allegata al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;
b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini e degli altri momenti di formazione pratica;
c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario;
d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
La struttura didattica competente, inoltre, stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma.

Art. 5 - Piano di studi.
Il piano di studi del Corso di diploma universitario è il seguente:

I ANNO
Economia politica (annuale) P01A
Storia del diritto del lavoro e del
movimento sindacale (semestrale) N19X
Ragioneria (annuale) P02A
Istituzioni di diritto privato (semestrale) N01X
Istituzioni di diritto pubblico (semestrale) N09X
Diritto del lavoro (annuale) N07X
Diritto sindacale (annuale) N07X

II ANNO
Diritto del lavoro II (annuale) N07X
Diritto della previdenza sociale (annuale) N07X
Diritto commerciale (annuale) N04X
Diritto amministrativo (semestrale) N10X
Sociologia del lavoro (semestrale) Q05C
Economia del lavoro (semestrale) P01B
Organizzazione Aziendale (semestrale) P02D

III ANNO
Programmazione e controllo (annuale) P02A
Diritto processuale del lavoro (semestrale) N15X
Diritto tributario (annuale) N13X
Diritto comunitario del lavoro (semestrale) N07X
Diritto e storia della previdenza
sociale comunitaria e comparata (semestrale) N07X
Diritto fallimentare (semestrale) N04X
Diritto penale del lavoro (semestrale) N07X
Igiene e sicurezza del lavoro (semestrale) N07X
Gestione del personale (semestrale) P02D

E' previsto lo svolgimento della prova di idoneità di conoscenze informatiche di base, della prova di idoneità di lingua inglese, nonché di un periodo di tirocinio professionale.

Art. 6 - Affinità. Riconoscimenti.
Tra il corso di laurea in Economia e il corso di diploma universitario di consulente del lavoro vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.
Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle annualità individuate dalla Facoltà come obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purchè i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
Il disposto del precedente comma - senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie - disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea e ai fini del conseguimento del diploma universitario.


LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE

 

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