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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 3 APRILE 2001

Il giorno 3 aprile 2001, alle ore 16.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si riunisce la Commissione Consultiva Permanente Affari Statutari e Normativi, regolarmente convocata in data 21 marzo u.s.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, il Prof. F. Chiomenti, il Prof. G. Santoni, il Prof. U. Tarantino ed il Sig. G. Bianchi.
Partecipa alla seduta il Prof. R. Cappellin.
E' assente giustificata la Dott.ssa M.C. Pietrini.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Approvazione dei verbali delle sedute dell'8 gennaio 2001 e del 5 marzo 2001;
3) Fondazione "Tor Vergata";
4) Regolamento Corsi di Perfezionamento;
5) Modifiche di Statuto;
6) Regolamento per la valutazione della didattica da parte degli studenti.
7) Varie ed eventuali.

2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELL'8 GENNAIO 2001 E DEL 5 MARZO 2001.
La Commissione rinvia l'approvazione dei verbali, di cui sopra, alla prossima seduta.

3) FONDAZIONE "TOR VERGATA".
Il Presidente ringrazia il Prof. R. Cappellin che partecipa alla seduta.
Si svolge un ampia ed approfondita discussione, alla conclusione della quale la Commissione, esprime la propria gratitudine per il contributo del documento presentato dal Prof. R. Cappellin, che costituisce parte integrante al presente verbale (all. 1) ed approva all'unanimità la relazione presentata dal Presidente, che di seguito si riporta:


"RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI STATUTARI E NORMATIVI SULLO STATUTO DELLA FONDAZIONE TOR VERGATA

1.- PREMESSA
2.- LA PROCEDURA
3.- LA DISCIPLINA SOSTANZIALE
3.1.- I Soci
3.2.- La composizione del Consiglio di amministrazione
3.3.- Poteri di indirizzo e vigilanza dell'Università
3.4.- Il Comitato scientifico
3.5.- Gli scopi della fondazione e la questione-policlinico: un punto da approfondire
4.- ALTRE QUESTIONI
5.- CONCLUSIONI

1.- PREMESSA
L'approvazione preliminare del regolamento attuativo dell'art. 59, comma 3, l. 23.12.2000, n. 388 crea le condizioni per valutare la bozza di Statuto predisposta dalla Commissione-Rossi. Deve, comunque, tenersi presente che il regolamento predetto è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere. Il che comporta che il testo attuale è suscettibile di modifiche.
Con riserva di ritornare sulla questione quando si disporrà di un testo definitivo, si formulano le seguenti osservazioni.

2.- LA PROCEDURA
In base all'art. 3, comma 3, del regolamento "lo statuto è deliberato, unitamente all'atto costitutivo della fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"
Chiarito che per "enti di riferimento" debbono intendersi le università che promuovono la costituzione della fondazione (art. 1, comma 1), le articolazioni del procedimento prefigurato dalla norma possono essere schematizzate come segue:
· elaborazione dello Statuto e dell'atto costitutivo
· acquisizione, su tali atti, del parere del MURST
· delibera su entrambi da parte dell'Università
Effettuati tali adempimenti, è possibile procedere alla domanda di riconoscimento della personalità giuridica.
In attesa che il regolamento entri in vigore, appare, pertanto, consigliabile, oltre che adeguare la bozza di statuto della fondazione alla disciplina in esso contenuta (ferma restando la verifica finale di cui si è detto in apertura), predisporre sin d'ora l'atto costitutivo. In tal modo, l'Università può porsi in condizione di procedere alla richiesta di parere al MURST senza ulteriori dilazioni.
Tra l'altro, l'elaborazione dell'atto costitutivo consente di avere un quadro dei soci fondatori, che, se fosse anche integrato con un programma delle future attività della fondazione, consentirebbe una migliore preventiva valutazione dell'impatto della fondazione medesima.


3.- LA DISCIPLINA SOSTANZIALE
Come si è detto, la disciplina regolamentare impone il riesame dello statuto sottoposto al Senato accademico, il quale, essendo stato scritto precedentemente, non poteva rispettarne il contenuto.
Le osservazioni che seguono, sono raggruppate per temi.

3.1.- I Soci
Lo statuto prevede una sola categoria di soci "partecipanti", mentre il regolamento ne prevede due: i soci partecipanti ed i soci partecipanti "istituzionali" (art. 6 comma 2). Ai fini dell'accettazione di questi ultimi, il regolamento prescrive il gradimento dell'Università.
Poiché i soci partecipanti di cui allo statuto corrispondono ai partecipanti istituzionali contemplati dal regolamento, occorre esplicitare in statuto che su essi è necessario il gradimento dell'Università.
La Commissione riterrebbe, inoltre, opportuno contemplare anche la categoria dei soci semplicemente "partecipanti", che consentirebbe di riconoscere una veste giuridica ai soggetti che contribuiscano agli scopi della fondazione, anche se in via non continuativa.

3.2.- La composizione del Consiglio di amministrazione
Per adeguare lo statuto al regolamento, occorre:
a) prevedere che un componente sia designato dal MURST (art. 9, comma 1, lett. d);
b) aumentare di una unità il numero dei componenti eletti dal Senato accademico (per assicurare il rispetto dell'art. 1, comma 1, lett. c) del regolamento, il quale esige che la rappresentanza universitaria detenga la maggioranza assoluta nel collegio).
Deve, inoltre considerarsi che, in base all'art. 8 del regolamento il Presidente della fondazione è nominato dall'Università. Occorre, quindi, modificare corrispondentemente l'art. 15 dello Statuto (che prevede la nomina da parte del Consiglio d'Amministrazione).
E', infine, da valutare se non sia opportuno prevedere che il Rettore pro tempore dell'Università, possa, bensì, essere membro del C.d.A., ma non Presidente della Fondazione, stabilendosi una corrispondente incompatibilità.

3.3.- Poteri di indirizzo e vigilanza dell'Università
Conformemente all'art. 12 del regolamento, è il caso di riservare espressamente all'Università i seguenti compiti:
· elaborazione di guide-lines
· approvazione del piano pluriennale
· verificazione dell'attuazione delle guide-lines.

3.4.- Il Comitato scientifico
Il numero dei membri andrebbe portato a 9:
· perché il regolamento prevede che il Comitato scientifico sia presieduto dal Presidente della fondazione (art. 10, comma 1, lett. a), che va, quindi, aggiunto;
· per potere inserire anche un membro designato dal MURST (conformemente alla lettera c) del medesimo art. 10, comma 1).

3.5.- Gli scopi della fondazione e la questione-policlinico: un punto da approfondire
Lo statuto, alla lettera d) dell'art. 1, prevede che tra gli scopi della fondazione Tor vergata figuri quello "di promuovere l'integrazione fra ricerca clinica e cura dei malati". Su queste basi - tra l'altro - si è avanzata l'ipotesi di costituire una società per azioni deputata ad occuparsi del policlinico.
E', peraltro, da considerare che il tenore letterale del regolamento non è tale da eliminare in radice ogni dubbio in ordine a questa possibile estensione degli scopi. Ci si riferisce all'art. 2 (tipologia di attività attribuibili alle fondazioni), il quale, al primo comma, dispone quanto segue:
"1. Le fondazioni possono svolgere, a favore e per conto degli enti di riferimento, una o più delle seguenti tipologie di attività, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti:
a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:
1) alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
2) alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed
alla ricerca;
3) alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
4) alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;
5) alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione degli enti di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale degli enti di riferimento;
6) alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
7) al supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza."
Ebbene, delle attività di cui all'elenco, quelle che possono essere invocate ai nostri fini sono le attività di cui alla lettera b): supporto alla didattica ed alla ricerca. Resta, tuttavia, da verificare se il servizio sanitario reso dal policlinico possa essere ricondotto alla categoria. Tanto più se si considera la formulazione delle due voci che potrebbero, più pertinentemente, invocarsi a tal fine: quelle contrassegnate dai numeri 2) e (ma è più dubbio) 5), rispettivamente, riferentisi:
· allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
· alla gestione di strutture di edilizia universitaria.
In presenza di questi dati normativi (che, peraltro, potrebbero essere modificati al momento in cui si licenzierà il definitivo testo del regolamento), una riflessione sul punto è consigliabile, magari anche mediante consultazione, nelle vie brevi, del Ministero.

4.- ALTRE QUESTIONI
E' da tener presente che, in base all'art. 2, comma 2, lett. e) del regolamento, la partecipazione della fondazione a società di capitali non può superare il 50% dell'intero capitale sociale. Il che significa che le società partecipate non potranno mai essere controllate dalla fondazione.
Un'altra questione sulla quale è il caso di riflettere è quella dei trasferimenti dall'Università alla fondazione. Appare, infatti, consigliabile escludere il trasferimento, o, comunque, l'attribuzione di diritti reali aventi ad oggetto beni immobili ed universalità di beni mobili.
Si segnala, inoltre, un'altra esigenza: che lo statuto, conformemente a quanto prevede l'art. 3, comma 2, lett. f) del regolamento, disciplini "le modalità di erogazione dei servizi a favore degli enti di riferimento".

5.- CONCLUSIONI
Le osservazioni di cui sopra affrontano i problemi giuridici che la creazione della fondazione pone, con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla bozza di regolamento del Governo.
Esse non affrontano, invece, l'altra questione evocata dalla fondazione: quella dell'opportunità della scelta di istituirla.
Il self-restraint della Commissione a questo riguardo si fonda su due circostanze.
Anzitutto, sul fatto che la decisione che deve compiere il Senato al riguardo è una decisione in larga misura "politica", sulla quale ciascun membro del Senato è chiamato a pronunziarsi secondo coscienza, sulla base delle convinzioni formatesi nel corso delle discussioni.
A ciò è da aggiungere che, in questa fase dell'istruttoria, non sono ancora pervenuti tutti gli apporti di competenze specialistiche che sono state coinvolte nell'istruttoria stessa. Ci si riferisce, soprattutto, alle valutazioni di ordine economico sugli scenari aperti dall'eventuale affidamento del policlinico ad una società controllata.
In conseguenza di ciò, per le questioni di questa natura che sono emerse dalle discussioni svoltesi in Senato e dai contributi di riflessione offerti da taluno dei suoi componenti, allo stato, non può farsi altro che rinviare alla documentazione già a disposizione dei Senatori.
La Commissione ritiene, infine, opportuno sottolineare l'esigenza che il problema della fondazione non venga considerato inscindibilmente connesso con quello del policlinico. E', infatti, dell'avviso che la fondazione potrebbe trovare fondate ragioni giustificative anche nel perseguimento di altri obiettivi. Ci si riferisce, ad esempio:
· al trasferimento di tecnologie università-industria;
· alla promozione di attività di progettazione e di studio in conto terzi;
· alla formazione continua specialistica.

Roma, 3.4.2001."


4) REGOLAMENTO CORSI DI PERFEZIONAMENTO.
La Commissione, esaminata la bozza del Regolamento corsi di perfezionamento licenziata dalla Commissione Didattica e Ricerca, svolge un'ampia ed approfondita discussione al termine della quale esprime parere favorevole con la seguente osservazione: la Commissione ritiene che l'art. 8, relativo al Regolamento per i corsi di Dottorato di ricerca d'Ateneo, pur trovando a rigore la sua sedes materiae nel Regolamento per i corsi di Dottorato di ricerca d'Ateneo, ritiene che sia opportuno mantenerne la presenza nel Regolamento dei Corsi di Perfezionamento. La Commissione, inoltre, ravvisa l'opportunità di accogliere gli emendamenti migliorativi suggeriti da alcuni Direttori di Corso e trasmessi al Presidente dall'Amministrazione. Tali emendamenti sono evidenziati in grassetto nel testo allegato (all. 2).

6) REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DA PARTE DEGLI STUDENTI.
La Commissione, dopo approfondita discussione ritiene che il progetto presentato dallo studente L. Spagnolo non fornisca elementi tali da giustificare il riesame della propria originaria proposta.

La seduta è tolta alle ore 18.10

Il Presente verbale si compone di n. 6 fogli, incluso il presente, e di n. 2 allegati.

IL PRESIDENTE
PROF. ANTONIO D'ATENA



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