ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1.7.2000

lire 114.000

- dal 1.1.2001

lire 180.000

2. Per effetto degli incrementi previsti nel biennio 1998 – 99, di quelli di cui al comma 1 e dell'89,4% della quota di finanziamento stabilita dall'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000 ( Lire 60 miliardi) a decorrere dal 1.1.2001, ai dirigenti di seconda fascia compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:

a) stipendio tabellare lire 70.000.000;
b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;
c) retribuzione di posizione – parte fissa lire 17.000.000.

3. Il trattamento economico indicato al comma 2 contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

4. Ai fini della determinazione del valore indicato al comma 2, lett. a) gli Enti e le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato utilizzano oltre agli incrementi definiti per il biennio 1998 – 99 e quelli di cui al comma 1, risorse finanziarie a carico dei propri bilanci.

5. In relazione all'art. 28, comma 5, del D.lgs. n. 29/1993, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui al comma 2, lettere a) e b).

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