ART. 2 -
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.