ART. 5 - FINANZIAMENTO
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. Per le amministrazioni statali il fondo č alimentato dalle risorse di cui all'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000 (40 miliardi) nelle misure e con le modalitā che saranno stabilite con il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ai sensi del citato art. 50.
2. Gli enti e le amministrazioni diverse dallo Stato adeguano le risorse del
fondo in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione
accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse di
cui al comma 1 per i dirigenti delle amministrazioni statali.
3. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai
dirigenti di prima fascia sono corrisposti sulla retribuzione di posizione in
godimento i seguenti incrementi mensili pro-capite:
- dal 1.7.2000 |
lire 166.000 |
- dal 1.1.200 1 |
lire 280.000 |
4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilitā e di capacitā gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valutano anche l'entitā delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivitā e adeguano le disponibilitā del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.