ART. 4 - RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE A DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
PREPOSTI AD UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI
1. Le Amministrazioni determinano –
articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di
posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti,
tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla
complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne,
fatto salvo quanto previsto dai contratti vigenti.
2. In ciascuna Amministrazione l'individuazione e la
graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle
risorse disponibili ed all' interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti
valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di lire 17.000.000, che
costituisce la parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del presente
CCNL, a un massimo di lire 82.000.000.
4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni
dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in
attuazione dell'art. 3, le Amministrazioni, entro il periodo di vigenza del
presente CCNL, destinano in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al
valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione
eventualmente inferiori.