Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo
69 del CCNL 98/99 (I biennio) sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella
G, alle scadenze ivi
previste.
Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione
del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dalle allegate Tabelle H1 e H2.
Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in
servizio alla data di stipulazione del presente contratto.