Art. 1 - Aumenti della retribuzione base

  1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 69 del CCNL 98/99 (I biennio) sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella G, alle scadenze ivi previste.
  2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle H1 e H2.
  3. Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
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