Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli
incrementi di cui all’art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti nella tabella G ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine
servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella
prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto.
Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello
stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle
singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la
cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio
allo stipendio tabellare.