Art. 6 - Aumenti della retribuzione base

  1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'articolo 72, comma 2, del CCNL 1998/99, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella I, alle scadenze ivi previste.
  2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle L1 e L2.
  3. Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
 
art.prec. art.succ.