Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'articolo
72, comma 2, del CCNL 1998/99, sono incrementati per ciascun livello e
fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella
I, alle scadenze ivi
previste.
Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali
risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle
misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle L1 e
L2.
Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in
servizio alla data di stipulazione del presente contratto.