Art. 5 - Utilizzo delle risorse per il trattamento
accessorio
Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse,
già destinate agli istituti del trattamento economico accessorio in base
a quanto stabilito dall’art. 43 del CCNL 7 ottobre 1996 e dall’art. 5
del CCNL 11 novembre 1996, salvo quanto espressamente stabilito nel
presente articolo.
A decorrere dal 1.1.2001 il fondo di cui all’art.
43, comma 2, lett.
c) del CCNL 7 ottobre 1996, comprensivo delle somme indicate all’art.71
del CCNL 1998/99 (indennità ente primo biennio), è ulteriormente
incrementato di un importo pari allo 0,52 % della massa salariale 1999.
Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse l’indennità di
ente è incrementata nelle misure annue indicate nella tabella
S.
2bis. È disapplicato il comma 2
dell’art. 45 del CCNL 1994-1997.
A decorrere dal 1.1.2001 il fondo per la produttività collettiva ed
individuale di cui all’art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 7 ottobre
1996 è ulteriormente alimentato da tutti gli incrementi previsti dall’art.
4 con esclusione della quota di incremento di cui al comma 2.
Il fondo di cui al comma 3 è altresì destinato a finanziare gli
incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli
professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina dell’art.
53 entro il limite dello 0,5 % del monte salari 1999.
In sede di contrattazione integrativa le parti potranno stabilire un
diverso valore del limite di risorse di cui al comma 4, anche al fine di
integrare le disponibilità dei fondi di cui all’art.
43, comma 2,
lettere b) c) e d).
Resta confermata la disciplina degli istituti del salario accessorio
già stabiliti dal CCNL del 7 ottobre 1996.