Art. 8 - Risorse ulteriori per la valorizzazione professionale

  1. Gli Enti destinano, a decorrere dal 1.1.2001, un importo pari al 2,78 % della massa salariale 1999 riferita ai ricercatori e tecnologi (v. atto di indirizzo del 24 aprile 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalità dei Ricercatori e Tecnologi.
  2. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie è corrisposta una indennità professionale mensile nelle misure indicate nella allegata tabella N, corrisposta per tredici mensilità.
  3. Le risorse di cui all’art. 64 del CCNL del I biennio economico, eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli enti per incrementare l’indennità di cui al presente articolo con criteri di proporzionalità.
 
art.prec. art.succ.