Art. 8 - Risorse ulteriori per la valorizzazione
professionale
Gli Enti destinano, a decorrere dal 1.1.2001, un importo pari al 2,78 %
della massa salariale 1999 riferita ai ricercatori e tecnologi (v. atto di
indirizzo del 24 aprile 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla
valorizzazione della specifica professionalità dei Ricercatori e
Tecnologi.
Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle corrispondenti
risorse finanziarie è corrisposta una indennità professionale mensile
nelle misure indicate nella allegata tabella N, corrisposta per tredici
mensilità.
Le risorse di cui all’art. 64 del CCNL del I biennio economico,
eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli enti per
incrementare l’indennità di cui al presente articolo con criteri di
proporzionalità.