Art. 9 - Altri istituti del trattamento economico accessorio

  1. Restano confermati nei limiti e con le modalità previste nei CCNL del 5 marzo 1998 i seguenti istituti del trattamento economico accessorio:
    1. indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo prevista dall’art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);
    2. indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all’art. 9 del ccnl 5 marzo 1998 (II biennio);
    3. indennità di responsabilità professionale di cui all’art. 10 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);
    4. indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.
  2. Concorrono a finanziare gli incrementi delle voci di cui al comma 1 le seguenti ulteriori risorse:
  1. le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997;

  2. le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni;

  3. i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;

  4. le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale.

 

art.prec.

art.succ.