ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE

1. Ciascuna istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa.

2. Il presidente e il direttore forniscono ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

a)       proposte di organizzazione della didattica, della ricerca, della produzione artistica e di determinazione degli organici;

b)       criteri generali per l'utilizzazione del personale docente nelle attività relative alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica, anche a garanzia di quanto previsto dal successivo art. 21, comma 3;

c)       utilizzazione dei servizi sociali;

d)       modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all’albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell' Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali;

e)       attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

f)         attività e progetti relativi alla didattica, alla ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori comunque finanziati e/o retribuiti nell’ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l’istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale;

g)       criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo per il miglioramento dei servizi amministrativi, con prioritaria attenzione all’ utilizzo di parte del fondo per l’erogazione di buoni pasto ove ricorrano specifiche esigenze organizzative;

h)       criteri generali per le politiche dell'orario e dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo;

i)         criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura;

j)         criteri generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;

k)       criteri generali per la fruizione di permessi per il diritto allo studio relativamente al personale tecnico e amministrativo ;

l)         criteri generali di individuazione e modalità utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e istituzioni.

m)     linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale tecnico e amministrativo e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani.

3. L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti c), d), e), f), g), h), i) ed m) si svolge la contrattazione integrativa.

5. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.

6. L' informazione è successiva relativamente alle unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con indicazione degli obbiettivi raggiunti. Essa viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

 

 

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