ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A livello nazionale di Amministrazione:

a) Per la parte pubblica:

- dal Ministro o da un suo delegato;

- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

II -A livello di Istituzione di alta cultura:

a) Per la parte pubblica:
- dal presidente, con facoltà di delega a trattare al direttore amministrativo per le materie di cui ai punti g) h) j) e m) di cui al comma 2 del precedente art. 6;
- dal Direttore per tutte le altre materie di cui allo stesso comma 2;

b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

 

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