ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello nazionale di Amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente CCNL.
II -A livello di Istituzione di alta cultura:
a) Per la parte
pubblica:
- dal presidente, con facoltà di delega a trattare al direttore
amministrativo per le materie di cui ai punti g) h) j) e m) di cui al comma
2 del precedente art. 6;
- dal Direttore per tutte le altre materie di cui allo stesso comma 2;
b) Per le
organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL.