ART. 20 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

1. Il personale docente delle istituzioni di alta cultura è collocato nella distinta area professionale del personale docente.

2. L’area professionale docenti di cui al comma 1 si articola nelle seguenti fasce:

a)       professore di prima fascia;

b)       professore di seconda fascia.

Sono inquadrati nella fascia a) tutti i professori che nel CCNL 15.03.2001 del comparto Scuola erano ricompresi nella tabella A, colonna 9 (ex livello VIII).

Sono inquadrati nella fascia b) tutti i professori che nel CCNL 15.03.01 del comparto Scuola erano ricompresi nella tabella A, colonne 8 e 6 (ex livello VII ed ex livello VI bis).

3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente delle istituzioni di alta cultura sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.

4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

a)       tipologia del rapporto di lavoro;

b)       data di inizio del rapporto di lavoro;

c)       data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;

d)       qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e)       compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f)         durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g)       sede dell'attività lavorativa.

5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

 

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