ART.43 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Il personale amministrativo e tecnico può accettare, nell’ambito dei comparti AFAM e Scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per ulteriori tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della disciplina prevista dal relativo CCNL.