ART. 44 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1.Le istituzioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione del D.lgs. 6 settembre 2001, n.368.
2. Le istituzioni medesime disciplinano con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di cui all’art.52 del D.lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a termine.
3. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale.
4. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
5. Le assunzioni a tempo determinato devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato. In tale percentuale massima debbono essere comprese le assunzioni con i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
7. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e con le precisazioni di cui al precedente art.13.