ART. 45 – RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

1. Il personale appartenente ad una qualifica amministrativa o tecnica può, a domanda, essere restituito alla qualifica amministrativa o tecnica di provenienza con effetto dall’anno accademico successivo alla data del provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Ministero.

2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.

 

torna all'indice  

articolo precedente  

articolo succ.