ART. 45 – RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica amministrativa o tecnica può, a domanda, essere restituito alla qualifica amministrativa o tecnica di provenienza con effetto dall’anno accademico successivo alla data del provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Ministero.
2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.