Art. 49 - OBBLIGHI DEL DOCENTE
1. Il docente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, adeguando il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato al presente CCNL, in quanto attinenti e rapportabili alla specificità della funzione.
2. In tale ambito, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità dell’offerta formativa, il docente deve in particolare:
a) svolgere le attività didattiche nel rispetto del contesto organizzativo deliberato dal collegio dei professori e dal consiglio accademico;
b) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte;
c) curare i rapporti con gli allievi;
d) partecipare ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sia stato nominato componente;
e) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'istituzione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
f) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
h) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze;
i) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
l) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico fisico in periodo di malattia od infortunio;
m) avere cura dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati;
n) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
o) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'istituzione, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.