ART. 50 - SANZIONI
1. L’azione disciplinare è promossa dal direttore. Al personale docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero scritto (censura);
b) sospensione dall'insegnamento fino a un mese;
c) sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
2. Le Istituzioni non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza aver prima contestato l'addebito e senza aver sentito, a sua difesa, il dipendente medesimo, eventualmente assistito da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 20 giorni da quando il direttore sia venuto a conoscenza del fatto e comunque non oltre 30 giorni dal fatto stesso.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. I procedimenti disciplinari vengono rimessi dal direttore alla Direzione Generale competente del MIUR, che, qualora ritenga che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Corte di disciplina del CNAM. Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina un rappresentante dell’amministrazione, che nel corso delle indagini può sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dal professore, e può avvalersi della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre amministrazioni. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato e al direttore.
5. La Corte di cui al precedente comma, sentito l’incolpato ai sensi dell’art. 3, comma 3 del regolamento approvato dal CNAM nell’adunanza del 10 gennaio 2002, esprime un parere circa la sanzione da adottare. Tale parere è trasmesso alla Direzione generale competente del MIUR che irroga la relativa sanzione.
6. Al docente, o su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito qualora comporti la sanzione della censura. In tutti gli altri casi il procedimento deve concludersi nel termine di 180 giorni dalla data della contestazione. Qualora non sia stato portato a termine entro tali termini, il procedimento si estingue.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.