ART. 68 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 65 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 65 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 65, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.