ART. 69 – COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.
1. Al personale amministrativo e tecnico è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 4.
3. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno accademico, al personale tecnico e amministrativo con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno accademico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno accademico, al personale tecnico e amministrativo con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
4. Nei confronti del personale dell’area EP detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di amministrazione di cui all’art. 40 .
5. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
6. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
7. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 11 , comma 8, lettera a).
8. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
9. Nei confronti del personale amministrativo e tecnico con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
10. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).