ART. 74 – PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

1. A decorrere dall'1.1.2002, i docenti già inquadrati nell’ex livello VI bis sono collocati nella seconda fascia ai sensi dell'art. 20 del presente contratto, con l’attribuzione della posizione stipendiale iniziale Docente ex VII livello ed il riconoscimento dell’anzianità definita ai sensi del presente articolo.

2. In aggiunta all'importo definito ai sensi del comma 1, all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.

3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun docente all'interno delle posizioni economiche del profilo di docente di seconda fascia.

 

torna all'indice  

articolo precedente  

articolo succ.