ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL PRESENTE CCNL.


1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato sia determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite "Amministrazioni" nel testo del presente CCNL, di cui all'articolo 13 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002.

2. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 2002 e avrà scadenza il 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed il 31 dicembre 2003 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

3. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente CCNL, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del D.lgs. n. 165/2001.

4. Le Amministrazioni attuano gli istituti a contenuto economico e normativo di cui al presente CCNL, che non siano demandati alla contrattazione integrativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma precedente.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del CCNL, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né intraprendono azioni conflittuali.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi successivi alla data di scadenza della parte economica del presente contratto, al personale del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si procederà ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 165/2001.

7. In sede di rinnovo biennale della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.

8. In deroga al comma 2, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 2003, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL.

 

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