ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL PRESENTE CCNL.
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia
indeterminato sia determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto
delle Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle
Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite
"Amministrazioni" nel testo del presente CCNL, di cui all'articolo 13 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il
18.12.2002.
2. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 2002 e avrà scadenza il 31
dicembre 2005 per la parte normativa ed il 31 dicembre 2003 per la parte
economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
3. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione contenuta
nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente CCNL, che si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
agli articoli 47 e
48 del D.lgs. n. 165/2001.
4. Le Amministrazioni attuano gli istituti a contenuto economico e normativo
di cui al presente CCNL, che non siano demandati alla contrattazione
integrativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma
precedente.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il
rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle
scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del CCNL, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
intraprendono azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi successivi alla
data di scadenza della parte economica del presente contratto, al personale
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo
le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio
1993. Per l'erogazione di detta indennità si procederà ai sensi degli artt.
47 e 48 del D.lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale della parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
8. In deroga al comma 2, il presente CCNL scade, per la parte economica, il
31 dicembre 2003, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo
andranno presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL.