ART. 5 – PERIODO DI PROVA

vedi articolo 17 modificato

Il primo comma dell'art. 17 del CCNL 9.8.2000 è modificato come segue:

1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 57 e nel caso di assunzione quale vincitore di concorso pubblico di personale già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.

 

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