ART. 5 – PERIODO DI PROVA
Il
primo comma dell'art. 17 del CCNL 9.8.2000 è modificato come segue:
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il
dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a
seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 57 e nel caso di
assunzione quale vincitore di concorso pubblico di personale già dipendente
a tempo determinato da almeno due anni.