ART. 6 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
L'art. 19 del CCNL 9.8.2000 è modificato come segue:
1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in
applicazione del D.Lgs. n.368/2001, in particolare per le seguenti esigenze
:
a) per la
sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60
giorni consecutivi ; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta
la durata dell'assenza e nei limiti del restante periodo di conservazione
del posto del dipendente assente ;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,
nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal
D.Lgs n.
151/2001 ;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze
straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio. Per gli operai agricoli e
florovivaisti è consentita l'assunzione a tempo parziale per un numero di
giornate effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51.
2. Nei
casi di cui alle lettera a) e b) del precedente comma 1, nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente
sostituito.
3. Al personale assunto ai sensi del precedente comma 1 con contratto di
durata inferiore all'anno si applica il trattamento economico e normativo
previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le
seguenti precisazioni :
a) le
ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art.28, comma 6, maturano in
proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli
articoli 34 e
36 in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o
ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al
comma 8 dell'art. 34, salvo che si tratti di periodo di assenza inferiore ai
due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è
pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine
massimo fissato dall'art. 34;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno,
proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso
di matrimonio ai sensi dell'art.30, comma 3, e in caso di lutto o di grave
infermità ai sensi dell'art.30, comma 1.
4. Il
rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto
individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) e b),
con il rientro in servizio del titolare.
5. Le amministrazioni, oltre alla assunzioni di cui al comma 1, possono
effettuare assunzioni di personale per lo svolgimento di attività
nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture
tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di
miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo
determinato non dovrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque anni.
6. L'assunzione del personale di cui ai commi 1 e 5 ha luogo, ove possibile,
mediante utilizzo della graduatorie dei concorsi pubblici per i rapporti a
tempo indeterminato. In tal caso il dipendente conserva l'utile collocazione
in graduatoria. E' fatta salva l'applicazione di norme speciali a tutela
della categorie protette.
7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 devono avvenire in
percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo
indeterminato; in tale percentuale massima devono essere comprese le
assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo
determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse
nazionale finanziati dal MIUR e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal
MIUR. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo
determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da
Aziende, Enti o Istituzioni nazionali o non nazionali.
8. Il contratto di cui al comma 5 non potrà essere rinnovato o prorogato
alla scadenza con la stessa persona per un periodo superiore a cinque anni
complessivi.
9. Nelle ipotesi di cui all'art.5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.368/2001 la
nuova assunzione a termine è nulla ed il rapporto di lavoro resta estinto,
fermo il disposto di cui al comma 1 dello stesso
art. 5.
10. I regolamenti di Ateneo possono prevedere, attraverso il riconoscimento
di specifici punteggi, la valutazione del servizio prestato ai sensi del
presente articolo ai fini dell'accesso ad altro rapporto di lavoro nel
comparto.