ART. 17 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI IN DISTACCO O ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI

1. La valutazione di cui all’art.58 Ccnl 9-8-2000 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti è effettuata dal legale rappresentante dell’Amministrazione, tenuto conto anche degli elementi forniti dall’organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l’attività.

2. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del Ccnq 7-8-1998 compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare, dall’incremento derivante dalla progressione economica, dall’indennità integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianità e da eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile. Compete altresì il trattamento accessorio fisso e ricorrente e quello corrisposto con carattere di generalità alla categoria di inquadramento e alla posizione organizzativa ricoperte al momento del distacco o successivamente acquisite.

3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli artt. 57 e 59 del CCNL 9-8-2000. A tal fine le Amministrazioni sono tenute a garantire l'informazione sui corsi, sia al dipendente che alla organizzazione sindacale di appartenenza, e la frequenza ai corsi stessi.

4. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'Amministrazione di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.