ART. 58 - SISTEMA DI VALUTAZIONE

1. Ciascuna Amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. b, alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini:

- della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all'art. 68, comma 2, lett. d);

- della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori di cui all'art. 59, comma 2, lettere b) e c);

2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo coordinato con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi selettivi previsti per tale progressione.

La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, sulla base dei criteri generali oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, dal responsabile della struttura in cui l'interessato ha prestato la sua attività ed è tempestivamente comunicata al dipendente. Il dipendente, ricevuta la informazione, può, entro 15 giorni, formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il parere di un apposito comitato presieduto dal Direttore Amministrativo e composto secondo modalità e criteri definiti dalle singole amministrazioni, oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il comitato, il cui funzionamento non deve comportare oneri di spesa, delibera entro 20 giorni.

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