ART. 18 - ARBITRATO E CONCILIAZIONE
L'art. 13 del CCNL 13.05.2003 è sostituito come segue:
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del D.lgs.
30 marzo
2001,
n.165, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e
arbitrato del
23 gennaio
2001
e dal successivo CCNQ del
24/7/2003.