ART. 19 - TRASFERIMENTI
L'art. 46 del CCNL 2000 è sostituito come segue:
1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale del
comparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun
anno alle altre Amministrazioni del comparto stesso l'elenco dei posti che
intende coprire nel corso dell'anno, elenco che le Amministrazioni riceventi
portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicità.
2. Ottenuto l'assenso al trasferimento dall'Amministrazione di destinazione,
la relativa procedura di trasferimento deve concludersi entro 90 giorni
dall'assenso medesimo.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l'Amministrazione
di destinazione e al dipendente è garantita la posizione retributiva
maturata nell'Amministrazione di provenienza e la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale.