ART. 21 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte istituzioni
del comparto, è individuato con le modalità di cui all'art. 7 del
D.M.
5.8.98,
n. 363.
Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la
normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo
confronto con le OO.SS del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e
19 del D.lgs.626/94,
le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai
luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala
preventivamente al presidente le visite che intende effettuare
negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con
il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi
incaricato;
b) laddove il D.lgs. 626/94 preveda l'obbligo da parte del Rettore
di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e
tempestività. Il Rettore consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti
quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione
questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto
di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale,
depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte
del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di
valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'istituzione. E' altresì consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5 del D.lgs.
626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere
le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e
alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli
ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici,
agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il Rettore su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col
vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla
formazione specifica prevista all'art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n. 626
citato. Tale formazione deve prevedere un programma base almeno 32 ore, come
previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997.
In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi
aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali;
g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.lgs. 626/94, i
rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le
rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari
a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti
previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 del D.lgs.626/94,
il predetto monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al D.lgs. 626/94, al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96,al D.M. 363/98, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.