ART. 20 – COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica
nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da
dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una
serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in
modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o
vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a
compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente
sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di
lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione
del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine
di contrastare l'evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno
specifico comitato paritetico presso ciascuna Amministrazione con i seguenti
compiti:
a)
raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla
verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o
di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni
che possano favorire l'insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le
proposte formulate dai comitati sono presentate alle Amministrazioni per i
connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle
strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera
di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati
valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la
formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale,
che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al
fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione
all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I
comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un
pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del
comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti
dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale.
Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma
rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un
rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato
da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
6. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano
e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione
annuale sull'attività svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata
di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti
dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.