ART. 23 – CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
1.Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o per
documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o
frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto
dall'art. 4, commi 2 e 4, della
legge n. 53/2000.
2.I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dalle vigenti disposizioni contrattuali.
3. Ai sensi degli artt. 5 e 6
della L. 53/2000, ai lavoratori, con anzianità
di servizio di almeno cinque anni presso la stessa Amministrazione, possono
essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella misura
percentuale annua complessiva del 10 % del personale in servizio, presente
al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I lavoratori, che intendono usufruire dei congedi di cui al comma 3 e in
possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'Amministrazione
di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma,
almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative. La
contrattazione integrativa stabilirà le procedure di accoglimento delle
domande.
5. L'Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un
massimo di sei mesi al fine di contemperare le esigenze organizzative degli
uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del
congedo stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 4.
6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per
malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con
diritto di priorità.
7.Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo
compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di
congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.