ART. 24 - ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE
1. Le parti convengono che possa essere istituito un Ente bilaterale, tra la
C.R.U.I. medesima, espressione del Comitato di settore del comparto, e le
OO.SS. firmatarie del CCNL, che persegua l'obiettivo di programmare e
realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per
il personale del comparto.
2. A tal fine, entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, le parti si impegnano ad attivare presso la C.R.U.I. una
commissione paritetica di studio che definisca modalità di costituzione,
ordinamento e strumenti dell'Ente di cui sopra.