ART. 25 – DIRITTO DI ASSEMBLEA
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per
n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi
possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro:
-
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del
CCNQ del 7
agosto 1998 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componenti.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.