ART. 30 – AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON L'UNIVERSITA'
1. Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano anche al personale del
comparto Università in servizio presso le Aziende ospedaliere integrate con
l'Università (art. 2, lett. b, del d.lgs.
21.12.99,
n.517) nonché al personale del comparto in servizio presso le strutture
convenzionate di ricovero e cura a carattere scientifico.
2. Nelle Aziende predette la composizione della delegazione sindacale, per
il personale del comparto Università, è quella di cui all'art. 9 del CCNL
9.8.2000.
In sede di contrattazione integrativa potranno essere previste, con
carattere di reciprocità, norme di raccordo per quanto attiene la
composizione di parte pubblica e sindacale.