ART. 29 – PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI
1. La progressione economica orizzontale del personale collocato nelle fasce
di cui alla colonna A della precedente tabella si realizza con
le modalità,
con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL della Sanità.
2. Sono fatti salvi gli accordi fin qui intervenuti in materia di
progressioni orizzontali e verticali.
3. Le progressioni verticali si realizzano attraversano il regolamento
aziendale da definirsi con le modalità di cui all'art. 57 del CCNL
9.8.2000.