Art. 35 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale della
categoria EP sono assunti dalle Amministrazioni come metodo permanente teso
ad assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del
contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento;
conseguentemente, la partecipazione alle iniziative di formazione inserite
in appositi percorsi anche individuali, su proposta degli interessati o
comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti, viene
considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a
carico della Amministrazione.
2. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in periodi
compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui al presente
articolo può essere consentita la partecipazione a qualificate iniziative di
aggiornamento professionale e formazione. L'Amministrazione deve
formalizzare un eventuale, motivato diniego entro dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione fatta dall'interessato. Qualora
l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione di tali iniziative con
l'attività di servizio, può, nell'ambito delle proprie disponibilità di
bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente
documentata.